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La responsabilità da prospetto


Ulteriore allineamento della giurisprudenza all’interpretazione estensiva dell’art. 1337 c. c. generalmente seguita dalla dottrina è ravvisabile nelle sentenze di merito del Tribunale e della Corte di Appello di Milano, in tema di responsabilità da prospetto nell'ambito bancario.
Quale peculiarità di queste pronunce, i giudici di Milano, sia in primo sia in secondo grado, hanno innovativamente concordato che il dovere di fornire ai risparmiatori informazioni veritiere a proposito dell’investimento proposto rientra nell'alveo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c. c.   e, pertanto, in caso di inadempimento, obbliga la banca a risarcire il danno, anche se quest'ultima, in qualità di agenzia di collocamento di titoli altrui, non è neppure parte sostanziale del concluedendo contratto.
In particolare, il fatto oggetto di queste pronunce concordi è il seguente: alcuni investitori convengono in giudizio la propria banca, per essere risarciti dei danni subiti, a seguito del mancato successo dell'operazione finanziaria conclusa, allegando di essere stati ingannati dalla prospettazione degli aspetti vantaggiosi dell'investimento. Tanto in primo grado, che in appello, gli investitori vedono riconosciute le proprie ragioni: stabilisce la Corte d'Appello che «la responsabilità da prospetto, che grava sulla banca intermediaria nel collocamento delle obbligazioni, rientra nell'area della responsabilità precontrattuale. La banca intermediaria nel collocamento delle obbligazioni, pur non essendo parte sostanziale del concludendo contratto, è destinataria del dovere precontrattuale di buona fede. La buona fede precontrattuale si sostanzia, nei confronti della banca intermediaria, nel dovere di fornire ai risparmiatori informazioni veritiere in relazione all'investimento proposto».
A proposito di responsabilità dell’intermediario finanziario per omessa informazione, inoltre, molto significativa è la pronuncia Cass. Civ., sez. I, 29 settembre 2005, n. 19024, per la cui trattazione si rimanda al paragrafo III.1.

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