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Le vicende relative alla potestà del giudice penale: A) il difetto di giurisdizione


A norma dell’art. 20 cpp, il difetto di giurisdizione, nel contesto processuale penale, si caratterizza come mancanza di potestà del giudice comune di fronte al giudice speciale o viceversa. Il concetto può ricomprendere anche ipotesi di azioni esercitate nei confronti di soggetti esenti dalla giurisdizione penale (soggetti cd immuni). In sostanza la legge processuale accomuna nella sua previsione sia il difetto “relativo” sia il difetto “assoluto” di giurisdizione: il primo verificabile allorché il giudice comune proceda in ordine ad un reato del quale dovrebbe conoscere un giudice speciale, o viceversa; il secondo allorché qualsiasi organo della giurisdizione penale, comune o speciale, risulti carente della potestà di giudicare.
Entrambe le situazioni sono rilevabili, anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento.

Se il difetto di giurisdizione viene rilevato nel corso delle indagini preliminari, il giudice pronuncia ordinanza disponendo la restituzione degli atti al pm dal quale era stato investito. Ciò non impedisce una diversa valutazione della situazione, che lo stesso giudice può compiere ove venga successivamente sollecitato un altro suo intervento (si vedano artt. 20 comma II e 22 commi I e II).

La disciplina lascia intendere che, ai fini del rilevamento del difetto di giurisdizione nel corso delle indagini preliminari, il pm deve inevitabilmente provocare l’intervento del giudice, anche al di fuori delle ipotesi in cui questi possa esservi presente per altra causa e anche allorché la carenza di potestà giurisdizionale appaia tanto evidente da non lasciar adito a ombra di dubbio.
Se il difetto di giurisdizione viene rilevato dopo la chiusura delle indagini preliminari, il giudice pronuncia sentenza  che, nel caso di difetto relativo, conterrà anche l’ordine di trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria cui spetta conoscere del reato, mentre nel caso di difetto relativo si limiterà a dichiarare solo il difetto di giurisdizione. È assolutamente preclusa qualunque decisione di merito, che se eventualmente adottata dovrebbe considerarsi tamquam non esset.

L’art. 25 cpp stabilisce che la decisione pronunciata nel giudizio in Cassazione a seguito di rilevazione dell’esistenza di un difetto di giurisdizione è vincolante nel corso del processo, salva l’emersione successiva di elementi nuovi, tali da comportare una diversa definizione giuridica del fatto-reato che sia modificativa della giurisdizione.

Tratto da IL GIUDICE di Gianfranco Fettolini
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