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La legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici

29 marzo 1903

Viene approvata la legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici, presentata dal ministro dell'Interno Giovanni Giolitti. Essa nasce in un clima di impegno legislativo verso i bisogni della società, nel quale, come si evince dal dibattito svoltosi in Parlamento, è emergente la necessità di «perseguire mediante la municipalizzazione dei pubblici servizi una risposta efficace alla crescente intensificazione della vita urbana, legata non solo al progressivo ingrandimento della città, ma alla moltiplicazione dei bisogni collettivi a cui occorreva dare riscontro con mezzi sociali».
La legge viene a colmare un vuoto normativo disciplinando, attraverso regole amministrative e organizzative, una materia di importanza fondamentale: la gestione diretta di servizi di primaria necessità in alternativa alla concessione all'industria privata.
Nel contempo, la legge pone un freno alla tendenza in atto, da parte dei Comuni, a concedere gli impianti e l'esercizio di questi servizi a imprenditori privati a causa degli investimenti notevoli, e difficilmente sopportabili dalle finanze comunali, che la diffusione dei servizi pubblici richiede soprattutto nelle grandi città.
Giova ricordare che il processo di urbanizzazione in atto, conseguente al trasferimento di popolazione dalla campagna alla città, rende urgente la necessità di estendere la rete di servizi pubblici attraverso una dotazione infrastrutturale che richiede la disponibilità di ingenti risorse finanziarie il cui reperimento non può essere conseguito imponendolo all'utente finale. Da qui la scelta politica di trasferire progressivamente la gestione dei pubblici servizi ai Comuni, sottraendoli alle concessioni private. Scelta alla quale non è estranea la consapevolezza che la gestione attraverso le municipalizzate potrà essere «fonte di equi profitti, a sollievo dei contribuenti», secondo una prassi che ha già dato buoni risultati nella vicina Inghilterra.
La legge 103/1903 si articola in cinque capi che disciplinano le aziende municipalizzate, enunciandone, se pure in modo non tassativo, anche i possibili oggetti.
Tali aziende, collegate ad ogni servizio, sono distinte dall'amministrazione comunale ordinaria, mentre gli utili netti accertati sono parte del bilancio ordinario del Comune e le eventuali perdite venivano coperte con la parte straordinaria della spesa di bilancio comunale.
Dal punto di vista gestionale, le municipalizzate sono rette da una Commissione amministrativa e presiedute da un Direttore, ma la competenza sia sull'assunzione diretta del pubblico servizio che sul regolamento speciale dell'azienda è di competenza del Consiglio comunale. I bilanci delle aziende devono essere approvati dalla Commissione amministrativa e, messi a disposizione di tutti gli elettori, vengono poi deliberati dal Consiglio comunale e approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.
Le aziende sono sottoposte al controllo prefettizio in caso di gravi e persistenti irregolarità ed eventuali inchieste del Prefetto che confermino tale stato di irregolarità possono portare ad un decreto di revoca.
E' anche possibile, secondo la legge, che più comuni si consorziano per gestire i servizi pubblici dei loro territori.
In definitiva la legge sulle municipalizzate si muove secondo le seguenti finalità:
- consentire ai Comuni di assumere per via ordinaria la gestione diretta dei servizi pubblici, attraverso l'istituzione di aziende speciali;
- promuovere l'assunzione solenne di responsabilità da parte dei Comuni nella valutazione della convenienza economica della gestione diretta dei servizi pubblici; assunzione di responsabilità estesa ai cittadini, chiamati a pronunciarsi in merito mediante referendum;
- consentire il controllo da parte delle autorità comunali, ma anche governative, sul funzionamento e l'andamento di gestione delle municipalizzate;
- favorire l'assunzione, da parte dei Comuni, della gestione diretta dei servizi pubblici, mediante l'introduzione di agevolazioni finanziarie. Questo anche nel caso di riscatto di un servizio pubblico dato in concessione, successivamente revocata.
Giova ricordare che nel dibattito parlamentare a proposito della legge sulle municipalizzate non mancano critiche alla municipalizzazione, in particolare nella Commissione della Camera dei Deputati si prefigurarono scenari futuri suggestivamente negativi: «Nelle aziende municipalizzate farà difetto l'elemento tecnico, se non nella direzione, certamente negli uffici di controllo; abbonderà, invece, l'intrusione dei policastri, degli arruffoni, dei cercatori di impieghi, che, famelici, si butteranno addosso ai nuovi istituti, cercando di trasfondere tutti i germi malefici onde è inquinato, così spesso, il torbido sottosuolo della vita locale. Si moltiplicheranno gli impiegati e i salariati, che saranno molesti, non solo per il loro grande numero, non necessario, ma, peggio, per l'indole loro: elettori tutti, e pretenziosi, e magnificanti la propria supposta qualità di pubblici funzionati, aspireranno a continue promozioni, e premeranno sul municipio, col perso della loro organizzazione, volta a privato tornaconto e, per ciò stesso, a pubblico nocumento». In altri termini, secondo i critici della municipalizzazione sembra impossibile che un'azienda pubblica possa essere gestita con criteri ed efficienza imprenditoriale. Tuttavia anche secondo i critici la crescente domanda di servizi rende improcrastinabile un intervento il più possibile organico e diretto da parte degli Enti pubblici.
La legge n. 103 assume inoltre un'importanza fondamentale dal punto di vista storico in quanto nell'art. 13 della medesima si può individuare il primo caso di utilizzo in Italia di un istituto molto vicino, se non coincidente, con il referendum. Va detto che in tale articolo non si utilizza mai il termine referendum ma si viene comunque a definire uno strumento che corrisponde a quello attuale.
L'art. 13 stabilisce: «In seguito al parere favorevole della commissione la deliberazione del Consiglio Comunale è sottoposta al voto degli elettori del Comune convocati con manifesto della giunta municipale, da pubblicarsi 15 giorni prima della convocazione stessa. L'elettore vota pel si o pel no sulla questione dell'assunzione diretta del servizio. Nel caso di risultato contrario alla deliberazione del Consiglio Comunale, la proposta di assunzione diretta del servizio non può essere ripresentata se non dopo tre anni salvo che un quarto almeno degli elettori iscritti ne faccia richiesta nelle forme prescritte dal regolamento; ma anche in questo caso non dovrà essere trascorso meno di un anno dall'avvenuta votazione».

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