9 
 
1 Introduzione 
Scopo dell’elaborato è indagare su quali siano le aspettative future degli operatori del 
settore del private equity, a fronte dei recenti cambiamenti imposti dalla crisi 
finanziaria globale. 
Al fine di effettuare un’analisi di questo tipo è stato necessario effettuare un’accurata 
ricerca bibliografica, consultando libri scritti da economisti di rilievo, working papers, 
presentazioni multimediali create da importanti docenti e società specializzate e, 
infine, statistiche elaborate da enti, oltre a siti internet di particolare importanza.  
Inoltre, per adempiere all’obiettivo posto dall’elaborato, è stata effettuata una ricerca 
utilizzando le opinioni di specialisti, raccolte tramite un questionario da questi ultimi 
compilato. Tale strumento è stato strutturato in cinque parti ognuna focalizzata su 
una macroarea di investigazione.  
Infatti, dopo una prima analisi del campione, si è domandato quale sarà l’andamento 
futuro del rapporto tra PMI e private equity. In particolare, si è indagato circa la 
tipologia d’investimento che gli operatori del settore decideranno di adottare nel 
prossimo futuro, ossia se di maggioranza o di minoranza. 
Inoltre, è stato analizzato come si evolverà il rapporto tra private equity e PMI dopo le 
importanti conseguenze della crisi finanziaria. Infatti, si è inteso verificare se, oggi, 
nonostante un rapporto storicamente difficile e teso tra questa tipologia di investitori 
e gli imprenditori di piccole e medie imprese, siano possibili dei cambiamenti in tal 
senso. Tale ipotesi deriva dal cambiamento di alcuni fattori. In primo luogo la 
concentrazione degli investimenti da parte dei fondi di private equity, sempre più su 
imprese PMI. Secondariamente il cambiamento dei metodi di valutazione, uniti alla 
strutturale sottocapitalizzazione delle imprese di medio-piccole dimensioni in Italia e 
alle difficoltà di finanziarsi a seguito del credit crunch. Infine, una difficoltà strutturale 
nella crescita del PIL, oltre al tentativo di acquisire in modo ostile imprese italiane, da 
parte di investitori provenienti da paesi emergenti. 
La parte seguente del questionario si focalizza sulla struttura delle operazioni di 
leverage buy out e sulle tipologie di investimento futuro. Infatti, è stato domandato ai 
partecipanti quale sarà, a loro giudizio, l’andamento delle operazioni di LBO mentre,
10 
 
successivamente, è stato chiesto agli intervistati di esprimersi riguardo ad alcuni 
fattori tipici delle acquisizioni tramite leva quali: il rapporto degli investitori con gli 
istituti di credito, il rapporto d’indebitamento e la competitività delle imprese target, il 
commitment degli operatori e le attese circa operazioni early stage financing e 
expansion financing. La necessità di questa indagine nasce dal cambiamento, a 
seguito della stretta del credito delle operazioni di LBO, e della necessità, da parte 
del sistema economico italiano, di una spinta verso la crescita. 
L’ultima area che è stata analizzata ha avuto come oggetto i possibili interventi 
legislativi futuri. Infatti, dopo aver domandato quale sia l’opinione degli specialisti 
circa il Fondo Italiano d’Investimento, è stato chiesto se ci fosse bisogno di altri 
interventi normativi. Inoltre, visti gli elementi analizzati precedentemente nel 
questionario, ci si è interrogati circa la previsione per il sistema economico italiano di 
una crescita della produzione interna. 
Attraverso questa survey, si è voluto comprendere se ci fossero difformità tra le 
opinioni espresse dal campione e le numerose ricerche effettuate a livello europeo e 
modiale sull’argomento. 
Al fine di meglio comprendere le ragioni che hanno portato alla ricerca, l’elaborato è 
stato strutturato in quattro capitoli nei quali vengono analizzati gli argomenti oggetto 
di ricerca.  
In particolare, il primo capitolo tratta il fenomeno del private equity, analizzandone 
caratteristiche e puculiarità in modo tale da meglio comprendere le dinamiche 
all’interno del settore  e le logiche che portano a una tale attività. 
Il secondo argomento affrontato dall’elaborato riguarda le operazioni di private equity 
e le caratteristiche delle stesse. All’interno del capitolo si spiega in primo luogo come 
si struttura il processo d’investimento e, in seguito, si evidenziano quali sono le 
tipologie di interventi e, in particolare, gli LBO. Successivamente, viene introdotto il 
fenomeno del credit crunch e le sue conseguenze. Infine, viene illustrata la 
situazione attuale del settore. 
Il capitolo seguente analizza le peculiarità delle PMI italiane e il rapporto che queste 
hanno storicamente avuto con gli investitori istituzionali in capitale di rischio di 
imprese non quotate.
11 
 
L’ultima parte dell’eleborato tratta la survey effettuata utilizzando le opinioni espresse 
dagli specialisti del settore del private equity. Dopo una breve illustrazione 
dell’oggetto della ricerca e della metodologia utilizzata per l’inchiesta, vengono 
presentati i risultati e le considerazioni emerse dal campione. 
2 Le operazioni di Private Equity 
2.1 Il private equity 
L’attività di private equity o venture capital consiste nel finanziamento di società non 
quotate, attraverso il conferimento di capitale di rischio. Il tutto avviene tramite un 
processo complesso con il quale l’investitore apporta, oltre ai mezzi finanziari, anche 
esperienze professionali, competenze tecnico-manageriali, la propria immagine e 
una rete di contatti con altri investitori e istituzioni di vario genere
1
. Il fine di questa 
attività è riconducibile alla valorizzazione e allo sviluppo di imprese non quotate
2
. 
Il ricorso a operatori di private equity invece che a strumenti più tradizionali come il 
corporate lending
3
 per il finanziamento dell’impresa comporta importanti differenze 
sotto diversi punti di vista. Come il termine equity suggerisce, questa tipologia di 
finanziatore implica l’investimento da parte di operatori specializzati in imprese, 
ritenute interessanti, tramite la partecipazione al capitale azionario o attraverso altre 
modalità che verranno analizzate in seguito. Inoltre, l’orizzonte temporale differisce 
notevolmente dal tradizionale ricorso al debito, infatti, la durata dell’investimento è 
ben definita e generalmente di medio - lungo periodo, mentre il corporate lending ha 
una duration variabile. A tale scopo il disinvestimento è programmato fin dall’inizio e 
solitamente avviene attraverso alcune tipologie standard: IPO
4
, riacquisto da parte 
dei vecchi soci, vendita a altri operatori di private equity o cessione della 
partecipazione tramite una trattativa privata a imprese industriali (trade sale). 
                                                           
1
 Ferrara L. (2006), Finanza e Private Equity: investire nel capitale di rischio per sviluppare le Pmi, 
Milano, Il sole 24 ore, p. 1 
2
 Aifi, con delibera del consiglio 22 luglio 2004 definizione di Private Equity 
3
 Il finanziamento alle imprese (corporate lending) si riferisce all'attività di prestito bancario 
4
 Initial Public Offering o Offerta Pubblica Iniziale è un'offerta al pubblico dei titoli di una 
società che intende quotarsi per la prima volta su un mercato regolamentato
12 
 
L’operatore di private equity ricerca una remunerazione elevata tramite il capital gain 
realizzato al momento dell’uscita dall’investimento e non attraverso eventuali spread 
sul costo della raccolta; è quindi possibile definirlo come un investitore temporaneo
5
.  
Durante il processo di valutazione iniziale dell’impresa l’investitore nel capitale di 
rischio cerca di analizzare la crescita potenziale dell’azienda, mentre un semplice 
lender valuta la società nella sua interezza al momento del finanziamento, 
indipendentemente dalle fonti di capitale utilizzate. I collateral ricevute dall’impresa in 
un operazione di private equity sono pressochè nulle mentre, generalmente, un 
creditore si tutela attraverso garanzie reali.  
Poiché l’operatore diviene più che un semplice finanziatore il grado di rischio assunto 
aumenta, inducendo comportamenti da parte dell’investitore completamente diversi, 
rispetto a un normale creditore. Infatti, l’operatore di private equity ha un 
atteggiamento flessibile, attivo ed esigente all’interno dell’impresa. L’azienda che 
decide di fare entrare all’interno della compagine sociale questo tipo di soggetto 
deve, quindi, aspettarsi che esso richieda di partecipare alle scelte strategiche,  
indipendentemente dalla quota di partecipazione. Tuttavia, l’investitore in analisi, 
limita il suo intervento alle decisioni che influenzano le ASA
6
 dell’impresa e a quelle  
inerenti investimenti significativi. Gli operatori di private equity richiederanno 
certamente un elevato livello di trasparenza informativa, attraverso un flusso 
continuo di dati non solo finanziari, obbligando le imprese oggetto di investimento a 
dotarsi di sistemi informativi avanzati e precisi. Altre richieste che sovente vengono 
espresse da un investitore di private equity riguardano la netta separazione del 
patrimonio familiare da quello dell’impresa, un processo di budgeting e di assurance 
del bilancio, ossia la possibilità di avere dati certi e revisionati sull’andamento 
dell’impresa. Ne consegue, quindi, che l’ingresso nella compagine sociale di un 
siffatto investitore specializzato  comporta una vera e propria rivoluzione all’interno 
del sistema impresa. 
                                                           
5
 Caselli S. (2010), Private Equity and venture Capital in Europe: Markets, Techniques, and Deals, 
Burlington, Elsevier, pp. 5 ss. 
6
 Airoldi G.,Brunetti G.,Coda V. (2006). Corso di economia aziendale. Bologna, Il Mulino, Capitolo XII.; 
Invernizzi G. (2008), Strategia aziendale e vantaggio competitivo, Milano, Mcgraw-Hill, Capitolo II
13 
 
La possibilità di annoverare un investitore istituzionale a proprio favore può, inoltre, 
agevolare le imprese target nel rendere più efficiente l’allocazione delle risorse e la 
struttura finanziaria. Questo, in seguito a Basilea 2
7
, può aiutare le aziende ad 
ottenere finanziamenti.  
Per un investitore in aziende non quotate, l’azienda target e il suo imprenditore 
dovrebbe, idealmente, possedere alcune caratteristiche molto importanti per un 
siffatto investimento
8
: 
 Un’impresa con un valido progetto di sviluppo e con prospettive di crescita 
 Un imprenditore valido, determinato e con elevato commitment  
 Un imprenditore con desiderio di crescita e disponibile alla condivisione di un 
progetto di sviluppo, in modo tale da non creare situazioni di conflittualità 
 Un imprenditore che non tema l’ingerenza esterna in tema di finanza 
 Un’impresa con un management disponibile e con esperienza 
 Un’impresa con una prospettiva di disinvestimento ben definita 
Le modalità di creazione del valore per un investitore di private equity sono 
principalmente tre . 
La prima leva, utilizzata generalmente, riguarda il cosiddetto EBITDA expansion, che 
si traduce in una razionalizzazione dei costi, una crescita organica sia in termini 
organizzativi che competitivi e infine, porta spesso a una crescita per vie esterne. 
La seconda metodologia seguita per la creazione di valore è la multiple expansion. Al 
fine di raggiungere tale scopo è necessario migliorare il track-record sia in termini di 
fatturato che di redditività, ed è inoltre necessario lo sfruttamento di situazioni 
favorevoli del mercato finanziario. 
                                                           
7
 Decreto attuativo n. 297 del 27 dicembre 2006 per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48 
e 2006/49 
8
 Ferrara L. (2006), Finanza e Private Equity: investire nel capitale di rischio per sviluppare le Pmi, 
Milano, Il sole 24 ore, p. 4;
14 
 
L’ultima possibilità a disposizione di un investitore di private equity, riguarda l’utilizzo 
della leva finanziaria, attraverso il rimborso del debito solitamente utilizzato all’inizio 
dell’operazione
9
. 
Per far sì che l’investitore riesca realmente a creare valore è necessario ottenere la 
massima collaborazione da parte del management. Tale obiettivo può essere 
raggiunto tramite coinvestimenti, piani di stock options.  
2.2 Tipologie di investitori e Fund Raising 
2.2.1 Gli investitori 
Gli operatori di private equity possono appartenere a diverse tipologie d’investitori 
istituzionali. Tali categorie di agenti differiscono per la struttura organizzativa e 
societaria, per la strategia d’investimento e per area di competenza. 
Infatti, chi opera nel mercato del capitale di rischio non quotato cerca spesso di 
concentrasi su specifici settori o su selezionate aree geografiche. Per quanto 
riguarda le scelte strategiche in materia d’investimento è fondamentale per un 
investitore determinare quali tipologie di operazioni effettuare e migliorare la qualità 
del deal flow. Inoltre, la quantità di capitale da utilizzare per i singoli deal differisce da 
soggetto a soggetto. Infine, gli operatori si distinguono anche in base alla posizione 
che vogliono assumere all’interno della compagine sociale, ossia, se rilevano una 
quota di maggioranza o minoranza. 
Le strutture societarie utilizzate per l’attività di private equity possono essere di 
diverso tipo, come finanziarie private o industriali e operatori pubblici. Tuttavia, le 
forme giuridiche più utilizzate, sono i fondi chiusi d’investimento, le limited 
partnership e gli operatori di emanazione bancaria. 
I fondi chiusi sono uno strumento finanziario finalizzato alla raccolta di capitali presso 
investitori istituzionali e privati qualificati, per poi investirli in imprese non quotate e 
                                                           
9
 Dallocchio M., Lucchini G., Rovetta B. (2011), Introduzione al Private Equity e al Venture Capital, 
Italia, Università Bocconi, p. 29
15 
 
con elevate potenzialità di sviluppo
10
. Il TUF definisce il fondo chiuso un “fondo 
comune d'investimento, costituito da un patrimonio autonomo, suddiviso in quote, di 
pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte, in cui il diritto al rimborso 
delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate
11
.”  
Come già suggerisce la definizione, vengono definiti chiusi in quanto non è possibile 
effettuare il riscatto della quota investita fino al termine del periodo d’investimento 
che viene definito al momento della raccolta dei capitali. Inoltre, una volta completata 
la raccolta non è più possibile l’ingresso di nuovi soci. Essa deve avvenire entro 24 
mesi dalla pubblicazione del prospetto informativo
12
, anche se il versamento può 
essere posticipato fino alla chiamata fondi fatta del gestore. il taglio minimo per 
investire in un fondo così costituito è 50.000 euro. 
Queste caratteristiche del fondo permettono ai gestori di investire in aziende medio-
piccole, senza la tensione della restituzione immediata dei capitali raccolti. Il fondo 
può avere una durata massima di 30 anni, tuttavia, tale periodo può essere protratto 
per 3 anni su autorizzazione della Banca d’Italia. Generalmente, il periodo 
d’investimento non eccede i 10 anni.  
I fondi d’investimento vengono promossi e controllati da una società di gestione del 
risparmio
13
, il cui capitale sociale deve essere almeno un milione di euro
14
. Gli 
investitori nel fondo non detengono alcun diritto sulla gestione operativa dello stesso, 
tuttavia, hanno diritto di vedere investite le somme versate conformemente alle 
politiche d'investimento e agli scopi del fondo e in linea con il livello teorico di 
rendimento-rischio illustrato nel regolamento del fondo stesso. Da questo devono, 
infatti, emergere gli elementi di rischio dell'investimento, sia in termini di rischiosità 
intrinseca per la natura delle attività detenute, che di rischi connessi alla variabilità 
del valore della quota e alla durata dell'investimento proposto. 
                                                           
10
 Vota M., Vota R. (2003), Finanziare l’impresa: strumenti e tecniche, Napoli, Finanze e Lavoro, 
pp.149 ss. 
11
 Art.1 Testo Unico della Finanza 
12
 Art.14 comma 2, Decreto ministeriale 197/2010 
13
 Art.36 TUF 
14
 Art. 34 TUF, Provvedimento della Banca d’Italia del 14/04/2005
16 
 
Diventa, quindi, fondamentale per le SGR la stesura del prospetto informativo
15
, 
all’interno del quale vengono riportate le informazioni chiave in termini di raccolta, 
strategie di investimento e remunerazione dei gestori. In particolare, quest’ultima, 
avviene tramite commissioni di vario genere come: start-up fee al fine di coprire i 
costi di istituzione del fondo; transaction fee per potere fare fronte ai costi legati alle 
singole transazioni; management fee ossia una commissione annuale, decrescente 
rispetto all’holding period,compresa tra l’1,5% e il 2,5% del capitale sottoscritto come 
remunerazione del management. Oltre a quanto descritto in precedenza, la società di 
gestione percepisce un reddito, denominato carried interest, derivante da una 
percentuale dei guadagni/perdite aggregate, realizzate dal fondo se superiori ad un 
rendimento IRR totale target, denominato hurdle rate. Tale remunerazione si attesta 
in media al 20%, questo rappresenta il vero incentivo per i gestori.  
Un'altra tipologia giuridica utilizzata per operazioni di private equity riguarda un 
veicolo di diritto anglosassone denominato limited partnership. Questa tipologia di 
società prevede due generi di soci: limited partners e general partners.  
I primi sono assimilabili a dei soci accomandanti e, quindi, responsabili delle 
passività solo limitatamente alla loro quota. Come nelle società in accomandita 
semplice tali soci non hanno alcun diritto riguardante la gestione della società e non 
possono quindi agire per conto della stessa. La remunerazione per questi soci 
avviene semplicemente attraverso un ritorno sugli investimenti, simile ai dividendi. Al 
contrario, i general partners si occupano della società nella sua interezza e la 
remunerazione di questi ultimi è molto simile al carried interest. 
Questo tipo di veicolo si presta particolarmente al private equity per due motivi 
distinti: il primo riguarda l’assenza di tassazione in alcuni stati come gli Stati Uniti 
d’America, per questa tipologia di società che svolge attività di private equity. La 
seconda ragione deriva dalla struttura societaria, infatti, il capitale sociale viene 
suddiviso conferendo solitamente il 99% ai limited partnership mentre il general 
partner, che svolge l’attività di gestione, investe solo l’1% all’interno della società. Al 
fine di evitare questo tipo di accorgimento, dal 2001 a seguito del Uniform Limited 
                                                           
15
 Direttiva 2003/71/CE
17 
 
Partnership Act
16
, anche le limited liability partnership hanno diritto allo stesso 
trattamento fiscale delle LP. Poiché ci si trova in un contesto regolamentare 
imperniato sulla common law, per incentivare al meglio i gestori è comune che i 
limited e i general partners concordino una vasta serie di restrizioni  e garanzie verso 
il socio gestore. 
L’ultima struttura societaria che viene utilizzata per operazioni di private equity è 
riconducibile a operatori di emanazione bancaria. Infatti, risulta importante capire 
perché gli istituti di credito non partecipano direttamente alle imprese selezionate. Al 
contrario dei veicoli descritti in precedenza, Basilea 3
17
 obbliga gli istituti bancari a 
limiti più stringenti.  
Secondo i dettami europei le banche possono svolgere tutte le tipologie di business 
tranne tre: 
 Attività assicurativa 
 Gestione collettiva del risparmio  
 Attività industriale o non finanziaria 
Ciò nonostante alle banche è concesso possedere delle partecipazioni in società che 
svolgono gestione collettiva del risparmio, compagnie assicurative e aziende non 
finanziarie. In accordo con le regole UE, se una banca decide di investire in capitale 
di rischio deve confrontarsi con il limite
18
 fissato da ogni paese alla percentuale di 
partecipazione e con adeguatezza patrimoniale richiesta per il tipo d’investimento. A 
proposito di quest’ultimo elemento il comitato di Basilea ha dichiarato che l’attività di 
private equity è tra le più rischiose e quindi deve avere un peso superiore sulla 
                                                           
16
 Atto approvato nel 2001 dagli Stati Uniti d’America attraverso il quale il trattamento fiscale 
privilegiato, in caso di attività di private equity, è esteso alle società con denominazione limited liability 
partnership oltre alle società denominate limited partnership. Esso rappresenta un’entità a se stante 
anche se incorpora molti elementi presenti nelle precedenti normative quali il Revised Uniform 
Partnership Act e il Uniform Limited Liability Company Act 
17
 Nuovo accordo globale sul capitale, esso riguarda I nuovi standard regolamentari al fine di definire 
l’adeguata capitalizzazione degl’istituti bancari rispetto ai propri impieghi. Questo accordo è stato 
ratificato dai membri del Basel Committee on Banking Supervision  
18
 La Germania non ha introdotto nessun limite alle partecipazioni a causa del proprio background 
storico, vista la presenza di diverse banche universali
18 
 
patrimonializzazione dell’istituto bancario per rifletterne il rischio associato
19
. A tale 
scopo la normativa bancaria è stata recentemente irrigidita con il via libera a Basilea 
3, quando, comunque, essa prevedeva una ponderazione per minimo il 150% fino a 
Basilea 2 per le partecipazioni detenute non a scopo di dealing
20
. Come è facile 
concludere, tutte queste restrizioni in materia bancaria rendono più ardua l’attività 
d’investimento in società non quotate. Inoltre, questa tipologia d’investitore, 
all’interno delle proprie partecipate, svolge prevalentemente attività di consulenza 
finanziaria non avendo, solitamente, le competenze necessarie per gestire un 
business di carattere non finanziario. Da tutto questo ne consegue che generalmente 
gli istituti di credito costituiscono delle società di gestione del risparmio con il fine di 
potere istituire un fondo comune d’investimento che svolga attività di private equity, 
tramite la liquidità conferita dalla stessa banca. 
2.2.2 Il fund raising  
Il processo di raccolta o fund raising è quel percorso che l’investitore svolge al fine di 
dotarsi delle risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dell’attività di private 
equity. Tale procedimento si rivolge a investitori istituzionali o privati qualificati. 
Spesso gli investitori in fondi chiusi di questo genere ricercano un investimento 
alternativo che permetta di diversificare al meglio  il proprio portafoglio. 
Il premio di rendimento richiesto ad un fondo che investe in società non quotate è 
generalmente intorno al 5% in più, rispetto all’equivalente azionario quotato. Tale 
premio trova giustificazione nella poca liquidità del titolo che potrebbe comportare 
notevoli rischi.  
Vista la necessità di competenze ed esperienza in questo tipo di settore, il track 
record, ossia le performance passate del fondo, ricopre un’importanza fondamentale. 
Infatti, difficilmente un investitore deciderà di conferire il proprio denaro a un gestore 
che in passato ha mal performato. 
                                                           
19
 Dall’introduzione del secondo accordo sul capitale (Basilea II) il capitale accantonato dagl’istituti 
bancari non è più soggetto a valutazione di tipo geopolitico ma alla rischiosità dell’impiego. Quindi, 
non è più rilevante la provenienza geografica del finanziato ma le caratteristiche proprie dello stesso in 
termini di rischiosità. Esse devono essere valutate attentamente attraverso metodologie prescritte 
dall’accordo di Basilea  
20
 Vendita di strumenti in portafoglio, senza l'obbligo di rendere pubblico il prezzo in ogni istante