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L’evoluzione del ruolo del consulente finanziario, con particolare riferimento alle questioni legate alla tutela patrimoniale e MiFID II

Da promotore a consulente

La figura del consulente ha acquistato sempre più importanza nel corso del ventesimo secolo, con l’avvio della finanza comportamentale e gli evidenti bias cognitivi che limitano la razionalità degli investitori. Questo ha reso sempre più necessaria una figura di supporto che fosse capace di comprendere i limiti cognitivi dei propri clienti e di consigliarli nelle scelte finanziarie dove vi è la necessità di una decisione razionale. Inoltre, chi vuole investire i propri risparmi deve essere in grado di trovare la giusta allocazione finanziaria, decisa sulla base della propria situazione patrimoniale, di reddito e consumo. Tale operazione di individuazione degli strumenti e la scelta di quelli che più adatti alle proprie esigenze, però, non può essere basata solo sulle informazioni a cui può avere accesso l’investitore privato, il quale potrebbe anche non essere in grado di decifrarle correttamente.
Oggigiorno la richiesta di consulenza finanziaria da parte dei risparmiatori è sempre più in crescita, conseguenza dovuta alla maggiore volatilità e incertezza dei mercati rispetto al passato, considerato il calo dei rendimenti obbligazionari (in primis dei titoli di Stato) sui quali investiva la maggior parte dei risparmiatori italiani. Questo porta a considerare altre scelte di investimento che offrono maggiori guadagni ma che sono più rischiose, come dimostra il recente caso delle obbligazioni bancarie subordinate. In questo contesto si è parlato di “un quadro che spinge a disincentivare il fai da te e a ricorrere sempre più spesso agli operatori qualificati del settore” (Mario Bufi, presidente Anasf, 2016, www.repubblica.it) e per questi motivi sono nati degli organismi gestiti da professionisti del settore, ai quali viene delegata la gestione dei propri risparmi e del proprio patrimonio.
Il cambio di denominazione ufficiale dei promotori in “consulenti”, introdotto con la nuova normativa, rispecchia in maniera più accurata l’attuale ruolo dei promotori finanziari. Questo cambiamento è frutto di un processo che è in atto già da tempo: l'aumento della quantità di prodotti finanziari sul mercato e il miglioramento delle tecniche di approccio al cliente hanno fatto sì che negli ultimi dieci anni il modo di operare si modificasse significativamente, trasformando il promotore da collocatore di servizi a erogatore di consulenza. Queste due attività, che possono sembrare simili, in realtà sono molto diverse: la promozione si occupa di vendita di prodotti finanziari per conto di SIM o banche, mentre la consulenza viene intesa invece come “attività di consiglio” al risparmiatore su come investire il proprio denaro in servizi o altre attività di investimento. Quest'evoluzione ha portato alla costituzione di una figura che “nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza alla clientela, offra anche il collocamento di strumenti finanziari” (www.repubblica.it).
Ma com'è avvenuto storicamente questo passaggio?
Nella prima legge del 1991 la figura del promotore finanziario viene esplicitamente esclusa dall'attività di consulenza poiché l'art. 5 comma 3 recita: “è inibita ogni forma di attività di consulenza porta a porta”. La “consulenza in materia di valori mobiliari”, che viene inserita tra le attività di intermediazione mobiliare (Art. 1, comma 1, lettera e), è riservata solo alle SIM (Art. 2), le quali hanno l’obbligo di “comportarsi con diligenza, correttezza e professionalità nella cura dell'interesse del cliente” (Art. 6).
Successivamente, con il D.lgs. n.415 del 23 luglio 1996, chiamato anche “Decreto Eurosim”, prende piede la prima innovazione della struttura del sistema finanziario italiano in relazione al mercato europeo, tramite tre direttive (89/646/CEE; 93/22/CEE; 93/6/CEE). In questo decreto, e successivamente nel TUF, l’attività di consulenza finanziaria viene collocata tra i servizi accessori (Art. 1, comma 4, lettera f) e non più tra i servizi di investimento principali. Questo è un passaggio fondamentale, perché l'attività di consulenza non è più protetta ma diviene un'attività esercitabile da chiunque, anche al di fuori del controllo delle autorità di vigilanza (Consob e Banca d’Italia). I consulenti si divisero quindi in due gruppi, gli intermediari abilitati che dovevano sottostare le regole circa gli obblighi di correttezza e trasparenza, e gli altri che al contrario potevano in parte sottrarsi a questi obblighi senza più rischiare perseguimenti penali per l’esercizio abusivo. Questa modifica ha portato come conseguenza una diminuzione delle tutele nei confronti dei risparmiatori (Rivista di diritto bancario).
Nel 2004, al fine di ristabilire le tutele necessarie nei confronti degli investitori e creare un mercato europeo più integrato e competitivo, è stata emessa dalla Commissione Europea la direttiva 2004/39/CE, conosciuta anche come MiFID (Markets in Financial Instrument Directive). Questa direttiva ha innalzato il livello di consulenza finanziaria riconducendola nuovamente tra i servizi principali di investimento, con una specifica autorizzazione e vigilanza. Si prevedeva inoltre l’introduzione di obblighi informativi da parte delle imprese di investimento in modo da ottenere una maggiore trasparenza sulla base di principi di vigilanza armonizzati. Verrà dedicato più avanti un apposito approfondimento in merito alla suddetta normativa e alla sua rettifica, la direttiva 2014/65/UE (MiFID II).
Fino a questo momento il promotore finanziario era un intermediario tra il mercato, con i rispettivi prodotti commercializzati, e gli investitori che, non avendo una cultura finanziaria abbastanza ampia o per motivi di gestione, richiedevano una consulenza sugli investimenti. Il suo compito era quello di promuove i servizi di investimento della società con la quale collabora in esclusiva (istituto bancario, banca d’affari, SIM), suggerendo quindi soluzioni di risparmio gestito che potevano essere fondi, investimenti azionari, obbligazionari, polizze assicurative o altri servizi (Balducci 2006).
Con legge di stabilità 2016, approvata il 22 dicembre, è stato trasformato l'albo dei promotori finanziari in un albo unico per tutti i soggetti che erogano consulenza finanziaria. In questo modo sono regolamentati i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede e anche i consulenti fee only che, non essendo dotati di un proprio albo, non sono mai stati censiti né soggetti a vigilanza. Inoltre, cambiano denominazione da “consulenti fee only” a “consulenti finanziari autonomi” e non più consulenti indipendente, perché “indipendente è da riferire alla modalità di prestazione del servizio e non al soggetto che la eroga. La caratteristica di indipendenza non può pertanto dirsi di appannaggio di una sola categoria di consulenti” mentre è corretto “che i consulenti fee only vengano definiti autonomi in quanto la loro attività di consulenza non è collegata ad alcun soggetto abilitato” (Mario Bufi, presidente Anasf, Di Palma, 2016)

Il consulente finanziario autonomo è così definito:

La riserva di attività di cui all’articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Consob, ed iscritte in una sezione apposita dell’albo di cui all’articolo 31, comma 4, di prestare la consulenza in materia di investimenti, relativamente a valori mobiliari e a quote di organismi di investimento collettivo, senza detenere fondi o titoli appartenenti ai clienti. I requisiti di professionalità per l’iscrizione nell’albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengono conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. (Art. 18-bis, comma 1, TUF)

Questo brano è tratto dalla tesi:

L’evoluzione del ruolo del consulente finanziario, con particolare riferimento alle questioni legate alla tutela patrimoniale e MiFID II

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Informazioni tesi

  Autore: Valeria Ciocco
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2917-18
  Università: Università degli Studi di Milano - Bicocca
  Facoltà: Psicologia
  Corso: Psicologia
  Relatore: Luigi Ferrari
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 86

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Parole chiave

finanza comportamentale
psicologia economica
consulente finanziario
tutela patrimoniale
mifid ii

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