23 
 
CAPITOLO II: 
Aspetti della sicurezza aerea 
 
 
 
1. I requisiti di aeronavigabilità e i documenti dell'aeromobile 
 
Un aeromobile
43
 per poter navigare deve ottenere innanzitutto l'iscrizione nei 
registri tenuti dagli uffici competenti
44
, come indicato dall'art. 749 Cod. Nav. In 
particolare, secondo tale articolo "sono ammessi alla navigazione gli aeromobili 
immatricolati mediante iscrizione nel registro aeronautico nazionale
45
 ed abilitati 
nelle forme previste dal presente codice. Sono altresì ammessi alla navigazione 
gli aeromobili non immatricolati, nonché quelli già immatricolati di cui all'art. 
744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi dell'art. 754". Ogni 
aeromobile deve quindi essere individuato tramite un codice di registrazione 
composto da un duplice contrassegno: la marca di nazionalità e la marca di 
immatricolazione, separate da un tratto di linea. Procedendo per gradi, è doveroso, 
in primo luogo, definire le marche di immatricolazione, le quali sono assegnate 
dall'ENAC e sono costituite da un gruppo di quattro lettere che si diversificano 
per ogni aeromobile, queste inoltre devono essere impresse
46
 affinché l'aeromobile 
possa navigare. E' necessario precisare, però, che, a seguito della revisione del 
Codice della Navigazione
47
 e a quanto stabilito dalla Circolare ENAC NAV-
25E
48
 l'aeromobile, per ottenere il Certificato di Navigabilità, deve essere prima 
                                                 
43
Art. 743 Cod. Navigazione contiene la definizione di aeromobile: "Per aeromobile si intende 
ogni macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose" 
44
A. Masutti, Il diritto aeronautico. Lezioni, casi e materiali, Torino, 2004, pp. 231-243 
45
Il Registro Aeronautico Italiano (RAI) era un ente di diritto pubblico italiano, per il controllo 
delle costruzioni, delle riparazioni e della gestione tecnica degli aeromobili civili immatricolati in 
Italia. Esso è stato attivo dal 1938 al 1997. Successivamente è stato ed è tuttora inglobato nell'Ente 
Nazionale aviazione civile (ENAC), istituito con il D. Lgs. 25 Luglio 1997, n. 250 che ha più 
ampie mansioni  
46
Art. 796 Cod. Nav. afferma che "L'aeromobile nazionale non può circolare se non porta 
impresse le marche di nazionalità e di immatricolazione, in conformità dei Regolamenti 
dell'Enac". Un obbligo di pari contenuto è imposto anche per la navigazione aerea internazionale 
in quanto all'art. 20 Convenzione di Chicago si legge che "ogni aeromobile impiegato nella 
navigazione aerea internazionale porterà le proprie marche di nazionalità e di registrazione"  
47
Con il D. Lgs. 9 Maggio 2005, n. 96  è stata approvata la riforma del Codice della Navigazione, e 
più precisamente la modifica della sua parte aeronautica   
48
Circolare NAV-25E del 23 Dicembre 2015
24 
 
immatricolato
49
, per cui le marche possono essere assegnate direttamente al 
momento dell'immatricolazione oppure possono essere riservate prima della 
richiesta di immatricolazione. In questo specifico caso la Funzione Organizzativa 
Registro Aeromobili
50
, dopo aver verificato la liceità della richiesta di 
immatricolazione, comunicherà prontamente all'utente le marche assegnate per 
permettergli di dar vita agli ulteriori processi necessari a consentire l'aeromobile  
di volare. E' comunque sempre possibile richiedere la riserva di marche 
anteriormente all'immatricolazione. Oltre a ciò, è utile fare alcune precisazioni. 
Non possono essere richieste marche di immatricolazione che contengano segnali 
di pericolo o di urgenza (SOS - XXX - PAN - TTT) e combinazioni che inizino 
con la lettera Q e con le lettere RAI, PDV, EAS, DPC, PTF, UAS. Inoltre la 
richiesta deve essere presentata dal soggetto che ha titolo a immatricolare 
l'aeromobile e le marche richieste devono essere assegnate esclusivamente 
all'aeromobile indicato nella domanda e identificato attraverso il costruttore, il 
tipo e il numero di costruzione. La marca di nazionalità (italiana) invece è 
costituita dalla lettera I: attraverso l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale 
l'aeromobile acquisisce la nazionalità dello Stato andando a costituire, in tal 
modo, un legame diretto con il paese di appartenenza. Sussistono dei precisi 
requisiti per poter immatricolare un aeromobile in Italia. Soprattutto, il tipo di 
aeromobile deve essere certificato EASA o rientrare fra gli aeromobili di cui 
all’annesso 2 del Regolamento (CE) 216/2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio
51
. Oltre a ciò, l'aeromobile non deve essere iscritto in registri di altri 
Stati e deve rispondere ai requisiti di nazionalità previsti dall’art. 756 del Codice 
della Navigazione. L'art. 756 Codice della Navigazione specifica che "rispondono 
ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico 
nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria: allo 
Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni o ad ogni altro ente pubblico o 
privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione Europea; ai cittadini italiani 
o di altro Stato membro Unione europea; a società costituite o aventi una sede in 
Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in 
                                                 
49
https://www.enac.gov.it 
50
La Funzione Organizzativa Registro Aeromobili dell'ENAC svolge la funzione di consegnataria 
del Registro delle Costruzioni e del Registro Aeronautico Nazionale  
51
Regolamento (CE) n. 216 del 20 Febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione 
civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea
25 
 
tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro, o a 
persone giuridiche italiane o di altro Stato membro aventi le stesse caratteristiche 
di compagine societaria ed il cui presidente, la maggioranza degli amministratori 
e l'amministratore delegato siano cittadini italiani o di altro Stato membro 
dell'UE". L'immatricolazione, poi, secondo il secondo comma del medesimo 
articolo può essere concessa, con provvedimento motivato, anche ad aeromobili 
che, pur non essendo in possesso dei requisiti di nazionalità in quanto di proprietà 
di soggetti non comunitari, siano utilizzati da società titolari di una licenza di 
esercizio che ne abbiano l'effettiva disponibilità. Tali società devono possedere gli 
stessi requisiti di nazionalità richiesti dal Codice per il proprietario. Gli aeromobili 
che vengono immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale sono abilitati alla 
navigazione dal certificato di immatricolazione, come previsto dall'art. 755 Cod. 
Nav. Esso in particolare viene rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di 
individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche principali, le generalità 
del proprietario, nonché le altre indicazioni richieste dai regolamenti dell'ENAC. 
L'articolo in esame prescrive che sul certificato di immatricolazione vengano 
anche annotate le variazioni o le riparazioni che modificano massicciamente il 
tipo o il valore dell'aeromobile stesso. Il regolamento n. 2407/92
52
, nell'intento di 
perseguire la liberalizzazione dei trasporti aerei
53
, ha consentito ai vettori 
comunitari di poter avvalersi di aeromobili di proprietà di qualsiasi Stato membro 
dell'Unione Europea. L'aeronavigabilità inoltre è la condizione nella quale si trova 
un aeromobile in possesso di un Certificato di navigabilità, che viene rilasciato e 
regolarmente riverificato in accordo con la regolamentazione comunitaria, per 
confermarne il suo stato di navigabilità. La normativa comunitaria che contiene i 
requisiti per il rilascio delle certificazioni individuali di aeronavigabilità degli 
aeromobili è l'annesso al Regolamento (EU) 748/2012
54
. Quella invece che 
include i requisiti per la verifica periodica del mantenimento della validità delle 
                                                 
52
Regolamento n. 2407/92 del Consiglio, del 23 Luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori 
aerei 
53
Una tappa fondamentale del processo di liberalizzazione europeo fu rappresentata dalla decisione 
della Corte di Giustizia Europea, conosciuta come la sentenza "Nouvelles Frontieres", del 30 
Aprile 1986, che affermò l'applicabilità anche al trasporto aereo delle regole di concorrenza 
previste dal titolo V, art. 85 - 90, del Trattato di Roma (CE). Tale sentenza, in particolare, ebbe 
l'effetto di cancellare il ruolo degli Stati nell'approvazione delle tariffe internazionali all'interno 
della Comunità Europea. 
54
Regolamento (UE) 748/2012 della Commissione del 3 Agosto 2012 che stabilisce le regole di 
attuazione per  la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, 
parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione
26 
 
certificazioni individuali di aeronavigabilità degli aeromobili è l'annesso I 
al Regolamento (UE) n. 1321/2014
55
. L'attività di certificazione svolta dall'ENAC 
consiste nel rilascio agli interessati di certificati di idoneità tecnica, secondo 
quanto previsto dai regolamenti e dalle norme internazionali ed interne di 
settore
56
. Essa annovera le condizioni di progettazione, di costruzione e quelle di 
manutenzione e di esercizio degli aeromobili, ivi compresa l'attività di perito, in 
relazione alle quali, a seguito di omologazione e collaudo, viene rilasciato il 
certificato di navigabilità
57
. I certificati e ogni altra attestazione tecnica rilasciati 
dall'ENAC fanno fede fino a prova contraria.  
Le nozioni enunciate fino a qui portano a compiere una riflessione, avanzata da 
Simone Vernizzi
58
, professore di Diritto della Navigazione presso l'Università 
degli  Studi di Modena e Reggio Emilia, secondo la quale il legislatore del 
codice della navigazione del 1942 ha tralasciato di considerare l'aspetto che vede 
l'aeromobile un prodotto, ossia un bene mobile oggetto di una produzione 
industriale, concentrandosi pressoché esclusivamente, ed in ogni caso per linee 
assai generali, sull'attestazione circa l'idoneità del mezzo alla navigazione aerea. 
Qui, difatti, il capo III del titolo V del libro I, si occupa della navigabilità 
dell'aeromobile, ma non analizza sistematicamente e approfonditamente i profili 
inerenti la progettazione e la produzione dell'aeromobile. Questi ultimi due profili 
sono affrontati in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro, non soltanto il 
collaudo e il certificato di omologazione del tipo sono trattati dall'art. 858 c. nav. 
in modo fugace e avulso rispetto al contesto della navigabilità, ma, altresì, 
l'approccio alla omologazione e alla certificazione del tipo è condotto in modo del 
tutto disomogeneo. L'articolo in questione infatti si occupa del collaudo chiarendo 
che, per gli aeromobili di nuovo tipo, il costruttore o il proprietario devono 
richiedere al Registro Aeronautico Italiano il "certificato di omologazione del 
                                                 
55
Regolamento (UE) 1321/2014 della Commissione europea del 26 Novembre 2014 sul 
mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché 
sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni   
56
G. De Stefani, Diritto aereo, Roma, 2012, pp. 221-253  
57
In particolare, rilevano, a tal proposito, gli artt. 766 e 767 del Codice della Navigazione. Art. 
766: "Il certificato di navigabilità è rilasciato conformemente alla normativa comunitaria". Art. 
767: "Il certificato di omologazione del tipo di aeromobile attesta la rispondenza alla normativa 
comunitaria ed ai regolamenti di sicurezza emanati in applicazione degli obblighi internazionali 
derivanti dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 
Dicembre 1944 e relativi annessi" 
58
Vernizzi Simone, La certificazione dei prodotti aeronautici nella legislazione interna, 
internazionale ed Europea, in "Rivista del Diritto della Navigazione", 2018 - numero 2, pp. 615 - 
630
27 
 
tipo", ma lo fa nell'ambito del titolo I del libro II, in materia di costruzione. La 
normativa tecnica internazionale contenuta all'interno degli annessi ICAO ha 
invece fin da subito compreso le caratteristiche e recepito le esigenze 
dell'industria aeronautica, preoccupandosi di coordinare tali aspetti con quelli 
inerenti la necessità di assicurare e garantire il rispetto della safety. Nello 
specifico, l'annesso 8, relativo all'aeronavigabilità degli aeromobili, delinea un 
sistema basato su una duplice certificazione, finalizzata a garantire un livello di 
sicurezza che investe l'aeromobile nella sua interezza, l'aeromobile come 
"prodotto" appunto. La duplice certificazione concerne il "Type Certification" e 
"Certificate of Airworthiness": il primo riguarda il progetto del modello di 
aeromobile, il quale deve rispondere ai codici di aeronavigabilità previsti per la 
specifica classe di aeromobili presa in esame; il secondo invece concerne ogni 
singolo esemplare di aeromobile, il quale, una volta che sia risultato conforme al 
tipo certificato nel documento precedente, deve dimostrare anche, all'esito di 
prove e ispezioni, di poter intraprendere l'attività di navigazione cui è destinato in 
condizioni di sicurezza. Tale impostazione, che individua in maniera 
soddisfacente gli standard richiesti dalla legislazione tecnica internazionale, è poi 
ulteriormente presa in considerazione dal legislatore comunitario. Il regolamento 
CE n. 1592/2002, nel capo II, si occupa della questione dell'aeronavigabilità 
riconducendola prima di tutto al concetto e alla nozione di safety aeronautica, cui 
il legislatore affianca la protezione ambientale. Aeronavigabilità che deve 
accompagnare il mezzo in ogni fase della sua vita operativa, grazie alla 
sorveglianza continua circa il mantenimento dei requisiti di navigabilità. Il 
successivo reg. CE n. 216/2008
59
 costruisce le proprie fondamenta sulla normativa 
tecnica internazionale e sul rispetto della stessa attraverso l'osservanza dei 
requisiti essenziali di navigabilità.   
Il certificato di immatricolazione e di navigabilità rientrano tra i documenti che 
l'aeromobile deve avere a bordo, durante il suo normale esercizio di volo. Oltre a 
questi, l'art. 771 Cod. Nav.
60
 menziona i documenti doganali e sanitari, il giornale 
                                                 
59
Reg. CE n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 20 Febbraio 2008, recante 
regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza 
aerea 
60
Art. 771 Cod. Nav.: "Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo: il certificato di 
immatricolazione; il certificato di navigabilità; il giornale di bordo; le certificazioni relative alle 
assicurazioni obbligatorie; i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da
28 
 
di bordo, il certificato acustico e gli altri documenti prescritti da leggi e da 
regolamenti. Oltre a tali documenti
61
, nel caso specifico di aeromobile destinato al 
trasporto di passeggeri e merci, sono necessari il libretto dell'aeromobile, quello 
dei motori e quello delle eliche. Il codice della navigazione sancisce l'importanza 
della corretta tenuta e del necessario aggiornamento dei documenti 
dell'aeromobile. Il comandante che naviga senza avere a bordo i documenti 
prescritti e l'esercente che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo 
sono puniti con sanzioni amministrative e pecuniarie. I libri in esame, oltre a ciò, 
devono essere conservati per due anni, decorrenti dall'ultima registrazione. Come 
sancisce il codice civile
62
, agli artt. 2700 e 2702, le registrazioni effettuate dal 
comandante nell'esercizio delle sue funzioni fanno piena prova, fino a querela di 
falso, e le annotazioni del comandante circa gli avvenimenti del viaggio hanno 
efficacia di scrittura privata. Per di più, però, il codice della Navigazione 
specifica, all'art. 775, che le annotazioni relative all'esercizio dell'aeromobile e 
riportate sul libro di bordo e sui libri dell'aeromobile costituiscono documenti 
aventi efficacia probatoria anche a favore dell'esercente, quando sono 
regolarmente effettuate, e fanno prova, in ogni caso, contro l'esercente, ma chi 
vuole trarne vantaggio non può scinderne il contenuto.  
 
 
2. I servizi di sicurezza in ambito aeroportuale 
 
Le aeree aeroportuali richiedono un alto livello di sicurezza e protezione
63
. Per 
rispondere a tali esigenze esistono servizi di sicurezza e di polizia. Questi sono 
generalmente svolti a titolo gratuito dalle forze di Pubblica Sicurezza. Tuttavia, 
sussistono anche alcune attività che non richiedono l'intervento delle forze di 
Pubblica Sicurezza: i cosiddetti servizi di sicurezza aggiuntivi. Per individuare in 
modo chiaro tali prestazioni, bisogna innanzitutto compiere un excursus storico
64
. 
Il Codice della Navigazione del 1942 inquadrava e disciplinava la figura del 
                                                                                                                                      
leggi e regolamenti. Gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto pubblico sono esenti 
dall'obbligo di tenere il giornale di bordo" 
61
A. Masutti, Il diritto aeronautico. Lezioni, casi e materiali, Torino, 2004, p. 244 
62
Codice civile approvato con Regio Decreto 16 Marzo 1942,  n. 262 
63
Parere del Comitato economico e sociale in merito al "Pacchetto aeroporti" 
64
La Torre Umberto, La polizia degli aeroporti, in "Giureta. Rivista di Diritto dell’Economia, dei 
Trasporti e dell’Ambiente", 2008 - Vol. VI