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APPROFONDIMENTI

La fecondazione artificiale: brevi note in margine alla L. 40/2004

01/06/2005

La fecondazione artificiale: brevi note in margine alla L. 40/2004

«Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti compreso il concepito». Recita così l’art. 1 (Finalità) della legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita che dopo più di quaranta anni di contrasti, ha segnato la fine del Far West procreativo italiano. L’approvazione della legge non segna però la fine delle polemiche e nell’attesa di valutare i primi risultati della sua applicazione pratica1, i commenti non si sono fatti attendere. L’atteggiamento della dottrina prevalente 2 è stata di dura condanna nei confronti di una legge che si distacca nella maniera più completa dal dato sociale italiano - ove sono oltre 12.000 i bambini concepiti in provetta negli ultimi cinque anni 3- e che invece di operare un equo bilanciamento dei differenti interessi in gioco, ha sancito l’affermazione delle ragioni dei vincitori4. Questo contributo si pone sulla scia di tali osservazioni critiche rischiando forse noiose ripetizioni: tuttavia sia consentita solo qualche breve considerazione su taluno degli aspetti maggiormente dibattuti.


La L. 40/2004: Lo statuto dei diritti dell’embrione

L’analisi della legge non può che partire dal dato più evidente, la difficoltà di rinvenire un’ispirazione unitaria5 nel disciplinare le varie problematiche connesse con la fecondazione assistita (la salute della persona e più in generale della coppia, la libertà individuale in tema di scelte procreative, la libertà della ricerca scientifica, l’autonomia della pratica medica). Ciò che più risalta è l’impianto fortemente garantista nei confronti dell’embrione6, difficilmente conciliabile con le esigenze delle coppie che per problematiche diverse, desiderano ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita.
Senza entrare nel dettaglio passando in rassegna articolo per articolo, è quindi opportuno focalizzare l’attenzione sulle questioni più controverse della legge: da un lato i «diritti del figlio», ossia gli aspetti concernenti la tutela dell’embrione, e dall’altro lato il «diritto al figlio»7, ossia gli aspetti concernenti i requisiti soggettivi ‘necessari’ per poter accedere alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita8. Se numerosi e dettagliati articoli sono dedicati alla disciplina della tutela del concepito (art.1: Finalità; art. 8: Stato giuridico del nato; art. 13, commi 1, 2, 3, 4, 5: Sperimentazione sugli embrioni; art. 14 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Limiti all’applicazione delle tecniche sugli embrioni), per quanto riguarda la tutela degli interessi delle coppie che ricorrono al supporto medico per giungere alla procreazione, nella legge 40/2004 è ribadito a più riprese che il ricorso alla fecondazione artificiale è consentito solo come «soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana» (artt. 1, 4, 5, 6); il ricorso alla procreazione assistita ha cioè carattere residuale e vi si può ricorrere solo qualora non vi siano altri mezzi terapeutici per rimuovere le cause di sterilità o infertilità9.
Si nota da subito una forte sproporzione tra la tutela delle due differenti situazioni soggettive, a tutto favore dell’embrione quale soggetto – considerato dal legislatore – debole. L’esigenza di tutelare sempre e comunque il best interest del concepito è infatti il principio alla base dei tanti divieti presenti nella legge 40/2004 (il divieto di fecondazione eterologa, di sperimentazione sugli embrioni, di crioconservazione degli embrioni ecc.) che si accompagna altresì ad un atteggiamento di condanna nei confronti di un modo di procreare diverso da quello naturale, un atteggiamento di condanna quindi nei confronti dell’artificialità, considerata una minaccia per il modello classico di famiglia10. È nell’esigenza di difendere tale famiglia e tale modo di procreare – in un disperato tentativo di mantenere un anacronistico status quo procreativo – che la fecondazione medicalmente assistita viene considerata come extrema ratio: uno strumento rimediale e residuale per quelle coppie che – come recita l’art. 2, L. 40/2004 – per cause «patologiche, psicologiche, ambientali e sociali» non sono in grado di generare11.
Ponendo a confronto gli interessi posti in gioco dalla fecondazione medicalmente assistita, non si può quindi non sottolineare come il concepito sia tutelato in un modo irrazionale privo finanche di una coerenza interna12, come se l’embrione fosse l’unico soggetto coinvolto nella vicenda; come se gli interessi ed i diritti della coppia di aspiranti genitori fossero mero capriccio, non degno pertanto del favor del legislatore; come se la tutela di un soggetto che ancora non c’è (né in senso biologico né in senso giuridico) fosse l’unica ragione alla base dell’intervento del legislatore italiano uscito dal suo stato di letargia più che trentennale – nel quale forse sarebbe stato meglio avesse continuato a rimanere. Nessuna situazione giuridica trova pari garanzie; sicuramente non la situazione della donna che, per curare la propria salute psicologica (l’infertilità), deve porre a rischio la propria salute fisica (sottoponendosi a ripetuti cicli di stimolazioni ormonali) così da sperare di realizzare la gravidanza tanto desiderata. La forte tutela riconosciuta all’embrione porta quindi con sé il sacrificio di altri interessi e di altre situazioni soggettive giuridicamente rilevanti. La ‘potenzialità di vita’ dell’embrione prevale sul diritto alla salute della donna, sulla sua libertà di autodeterminarsi in ordine alle scelte procreative, prevale sulla professionalità del medico, costretto dalla legge a consigliare alle proprie pazienti, con un comportamento scorretto sul piano deontologico, cicli di stimolazione ormonale che sa essere dannosi per la loro salute, prevale sugli interessi dei malati destinati a morte certa perché è vietata qualsiasi forma di sperimentazione che preveda l’utilizzazione di embrioni. La domanda che sembra spontaneo porsi è se una legge così costruita, che si basa cioè sulla finzione (anche) giuridica che l’embrione è persona, sia accettabile ‘moralmente’13. È lecito fornire all’embrione tutele e garanzie che comportano gravi conseguenze per una vasta gamma di soggetti? E, riproponendo una domanda che non ha - né potrà avere a parere di chi scrive - risposta definitiva, come deve essere considerato l’embrione? Qual è il suo statuto giuridico: quello di res o quello di persona? E soprattutto, è lecito che nelle questioni bioetiche sia il giurista a dare una risposta che, una volta consacrata in legge, deve essere seguita da tutti, anche cioè da coloro che non ne condividono le conclusioni? Vecchi quesiti ancora irrisolti.
Una cosa è certa: seguendo il parere espresso da autorevole dottrina, la costruzione dello statuto giuridico dell’embrione nel nostro ordinamento è stranamente basata su una legge (creata per disciplinare non l’embrione stesso, ma un fenomeno ove questi è implicato, ossia la fecondazione assistita) fatta di limiti e divieti, ove per via indiretta è dato estrapolare:

uno statuto dei diritti dell’embrione […] come soggetto anomalo, singolare e tutelato in modo del tutto sproporzionato rispetto ad altri soggetti. Ed in effetti l’embrione è tutelato più del concepito quanto alla legge civile, perché il concepito acquista diritti solo alla sua nascita, e di più del feto, perché il feto può essere soppresso se sussistono i presupposti per l’applicazione della legge sull’aborto.
Ma poiché concepito, embrione e feto si riferiscono sempre alla medesima ‘persona’, cioè a medesimo soggetto che, una volta concepito e sviluppato nel feto, poi potrebbe venire alla luce, questa disciplina appare del tutto illogica, incongrua, insomma insensata, perché rispetto alla medesima ‘persona’ propone tutele differenziate a seconda dell’età e dello stadio di sviluppo, oltre al fatto che crea uno status giuridico superiore per l’embrione e deteriore per il feto. Di qui il suo conflitto – anche – con la disciplina dell’aborto [...] 14.


L’interesse del solo concepito, oggetto e non soggetto di diritto, un essere possibile che però ancora non c’è, viene tutelato dal legislatore e posto al di sopra di ogni altra cosa, di ogni altro interesse, di ogni altra situazione giuridicamente rilevante. Il legislatore si è fatto giudice nello stabilire le condizioni in cui per l’embrione è preferibile nascere; condizioni non soddisfatte – a suo avviso – dalla fecondazione artificiale eterologa, considerata una modalità di procreare dannosa per il bambino, e quindi vietata15. In tal senso tuttavia il legislatore sembra essere stato mosso più dalla preoccupazione di non introdurre turbative nella famiglia quale comunità naturale fondata sulla derivazione biologica tra generanti e generati16, che dall’esigenza di evitare di arrecare un danno al bambino nato in conseguenza del contributo biologico di un terzo donatore esterno alla coppia. Non è bloccando un particolare modalità di concepire (la fecondazione eterologa) che si evita il danno, ma attraverso la previsione di adeguate misura di tutela (che ovviamente non possono essere le stesse che il nostro ordinamento ha previsto per la procreazione quale conseguenza del congiungimento sessuale tra due persone)17.
Ed ancora il legislatore si è fatto giudice nello stabilire l’idoneità procreativa, nello stabilire cioè i requisiti soggettivi degli aspiranti genitori, ritenendo la donna single o la donna in menopausa non in grado di accogliere e crescere nel modo auspicabile il bambino. Non è pertanto consentito nascere in una famiglia non basata sulla doppia figura genitoriale, almeno qualora il concepimento sia la conseguenza del ricorso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita. In caso di procreazione artificiale, sussisterebbe dunque un diritto del minore alla bigenitorialità, non essendo la ‘famiglia unigenitoriale’ in grado di assicurare un ambiente idoneo per il corretto sviluppo della sua personalità18. Tuttavia all’interno del nostro ordinamento non è dato rinvenire alcuna norma che possa portare a ritenere giuridicamente fondata la pretesa di un soggetto a nascere in una famiglia ideale, ed il legislatore, in una società dominata da una pluralità di concezioni morali sui modi di intendere la famiglia, non dovrebbe perpetuare tramite la legge ‘un’ modello familiare, ma dovrebbe rendere possibile la coesistenza tra la pluralità di modelli esistenti19. Vietare il ricorso alle tecniche di fecondazione assistita a determinate categorie di soggetti poiché considerati non in grado di garantire un equilibrato sviluppo psico-sociologico del minore, significa che lo Stato entra nella sfera privata con prepotenza, e con una disciplina fortemente discriminatoria20. Per quanto infatti non vi siano dubbi che l’autonomia procreativa non possa essere priva di limiti, il legislatore con la legge 40/2004, anzi che bilanciare interessi in possibile contrasto, si è trincerato dietro divieti ideologici e di principio, nel presunto best interest del concepito; ma «la preoccupazione di tutelare l’interesse del nascituro […] non dovrebbe automaticamente portare al divieto della fecondazione della donna sola, non essendo di tale evidenza il fatto che nascere senza uno dei genitori sia di per sé condizione così negativa da essere preferita al non nascere affatto»21.


Conclusioni

L’approvazione della legge 40/2004 non può che far tornare attuale l’annoso dibattito sulla necessità o meno dell’intervento del diritto in una materia come quella della procreazione22 (ma non solo in quella) dominata da un insanabile disaccordo tra le diverse convinzioni morali o religiose ove il principio cardine è o dovrebbe essere il rispetto delle posizioni reciproche. Per quanto sia necessario evitare gli eccessi del ‘tutto è possibile’ e del divieto totale23, la norma non dovrebbe essere lo strumento per veicolare ed imporre una determinata concezione morale e di fronte ad una legge come quella qui in esame, viene da chiedersi quale sia stato l’intento che ha spinto il legislatore ad intervenire: la necessità di regolamentare un fenomeno – relativamente – nuovo, o la necessità di ristabilire un ordine turbato (quello naturale)?
È necessario ricordare che tramite l’emanazione di una legge lo Stato afferma la propria sovranità in determinati settori del vivere sociale; in tema di scelte riproduttive tale affermazione equivale ad un intrusione in questioni assai intime, che anzi che essere lasciate in penombra, vengono portate sotto la luce della norma. La prudenza dovrebbe essere il principio ispiratore del legislatore e lo Stato non dovrebbe entrare nelle questioni afferenti il corpo se non per tutelare interessi superiori (ad es. i trattamenti sanitari obbligatori, previsti per legge solo nel caso in cui in pericolo sia il benessere e la salute della collettività). A parere di chi scrive i limiti ed i divieti in tema di fecondazione artificiale dovrebbero essere pochi, pochissimi e le condizioni di accesso ispirate al riconoscimento che, pur nell’esigenza di tutelare l’embrione, deve essere riconosciuta la supremazia degli interessi della donna – di colei cioè che, utilizzando le parole usate dalla Corte Costituzionale nel 1975 in materia di interruzione volontaria di gravidanza, è già persona – sugli interessi di chi ancora persona non è (né, per la via tracciata dalla L. 40/2004, lo sarà). Il legislatore invece è entrato di prepotenza nelle faccende procreative abbandonando ogni prudenza e facendosi giudice nello stabilire chi ha e chi non ha ‘l’idoneità a procreare’, giustificando limiti e divieti sulla base dell’esigenza di tutelare il nascituro. Tuttavia il fatto che l’embrione possa essere configurato come soggetto di alcune situazioni, non equivale ad affermare una equiparazione della sua situazione e dei suoi interessi a quella degli altri soggetti coinvolti nella vicenda24.
In chiusura viene da chiedersi chi sia realmente il soggetto debole che la legge, con la disciplina dettata in tema di fecondazione medicalmente assistita, ha voluto tutelare: l’embrione o le coppie sterili, l’embrione o i pazienti che non possono essere salvati con terapie messe a punto con studi implicanti l’utilizzazione degli embrioni, l’embrione o i malati in attesa di cura25? La risposta, a parere di chi scrive, non è quella che la legge vorrebbe far intendere.
La legge 40/2004 avrebbe dovuto semplicemente delineare le ‘regole d’uso’ delle tecniche di fecondazione medicalmente assistita, invece si è trasformata in una legge dei divieti; in essa infatti non si prevede l’attribuzione di nessuna facoltà in capo ai soggetti coinvolti, ma ci si preoccupa solamente di fissare limiti, oggettivi e soggettivi, alla libertà procreativa. Il risultato paradossale è quello di una legge in tema di procreazione artificiale che ha disciplinato ‘in negativo’, ossia tramite tutta una serie di disposizioni che impongono divieti, uno ‘statuto dei diritti dell’embrione’26.


(NOTA REDAZIONALE)

- Il qui presente saggio è stato precedentemente pubblicato sul fascicolo 11 dell'anno 2004 della Rivista ''Kykéion. Semestrale di idee in discussione''(pp. 57-63) -

NOTE

1. Per una corretta valutazione della legge, si vedano anche le Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 16.8.2004, n. 191. Per la prima pronuncia relativa alla legge 40/2004, si veda la recentissima ordinanza del Tribunale di Catania (http://www.filodiritto.it/notizieaggiornamenti/10maggio2004/TCTlegge40procreazioneassistita.htm). Il Tribunale si è pronunciato su un ricorso ai sensi dell’art. 700 c.p.c. avente ad oggetto l’applicazione della legge 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita. Nel caso di specie il giudice ha stabilito che una coppia di persone fertili portatrici di talassemia non può fare ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita per selezionare gli embrioni da trasferire in utero (Tribunale di Catania - Sezione Prima Civile, Ordinanza 3 maggio 2004). Per un dibattito sull’argomento si veda poi il Dossier sull’ordinanza di Catania, in «Bioetica. Rivista interdisciplinare», 12 (2004), pp.

2. V. Pocar, La legge italiana sulla fecondazione assistita, ovvero come e perché si violano i diritti delle cittadine e dei cittadini, in «Sociologia del diritto», 31 (2004), n. 1, pp. 5-12, sottolinea come l’approvazione della legge italiana sulla fecondazione assistita è stata accompagnata da prese di posizione quasi sempre negative «che testimoniano come l’opinione pubblica, seppur un po’ tardivamente, abbia colto il significato di scelte legislative che potevano sembrare relative a questioni alquanto specialistiche e si sia mobilitata in vista di una rapida riforma della legge, ma anche di impugnazioni d’incostituzionalità o di uno o più referendum abrogativi».

3. Per un’analisi dei dati relativi alle nascite in provetta si veda C. Flamigni, La nuova legge sulle tecniche di PMA: le conseguenze possibili, http://www.carloflamigni.com, pp. 15-31, il quale riporta i dati relativi a oltre 3.000 cicli di FIVET, suddivisi a seconda all’età delle donne trattate (inferiore ai 35 anni, compresa tra i 36 e i 40, oltre i 41) ed a seconda del trasferimento del numero degli embrioni (due o tre).

4. Così S. Canestrari, Procreazione assistita: limiti e sanzioni, in «Diritto penale e processo», 10 (2004), p. 416.

5. Cfr. P. Stanzione, Introduzione, in P. Stanzione, G. Sciancalepore (a cura di), Procreazione assistita. Commento alla legge 19 febbraio 2004, n.4, Giuffrè, Milano, 2004, p. XIII.

6. In tal senso Pocar, La legge italiana sulla fecondazione assistita, cit., p. 6.

7. Il diritto al figlio va correttamente inteso non come diritto ad avere un figlio, ma come diritto a tentare ad avere figli anche con gli strumenti che la scienza medica mette oggi a disposizione; in tal senso Pocar, La legge italiana sulla fecondazione assistita, cit., p. 8.

8. P. Stanzione sostiene che in tema di procreazione assistita «molto spesso più che di diritti è dato discorrere di diritti esistenziali. [...] L’uso della nozione di diritto deve essere quanto meno limitato: tutt’al più si tratta di situazioni giuridiche complesse, in particolare di natura esistenziale, in cui confluiscono appunto interessi, doveri, oneri e anche pretese» (Stanzione, Sciancalepore Introduzione, cit., p. XVII). Pocar, La legge italiana sulla fecondazione assistita, cit., p. 5, sostiene invece che la legge italiana sulla fecondazione assistita sia andata a violare certe libertà e diritti fondamentali delle cittadine, e che tali diritti non siano semplici «diritti morali, ma diritti fondamentali già riconosciuti dal diritto positivo» (come il diritto alla salute, violato dalla disposizione che prevede la restrizione del numero degli embrioni creabili, o il diritto all’autodeterminazione, violato dall’obbligo di trasferire in utero tutti gli embrioni formati).

9. La condizione di infertilità – ossia l’incapacità di concepire dopo due anni di rapporti intenzionalmente fecondi- interessa in Italia circa il 15% delle coppie; tale problema ha quindi una rilevanza non soltanto di tipo medico-sanitario ma anche di tipo sociale. La definizione di salute, così come elaborata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, è «uno stato di completo benessere psico-fisico e sociale» che va ben oltre il tradizionale concetto di assenza di malattia. In questa ottica la sterilità anche se non influisce negativamente sulla salute fisica della donna - ed anche se le tecniche di fecondazione artificiale non hanno carattere curativo dal momento che la causa della sterilità non viene rimossa ma permane anche dopo l’eventuale gravidanza -, potendo avere ripercussioni sul suo equilibrio psichico, può benissimo essere configurata come malattia.

10. A proposito dei ‘modelli familiari’ e delle problematiche connesse con la fecondazione assistita, si veda F. Naddeo, Accesso alle tecniche, in Stanzione, Sciancalepore (a cura di), Procreazione assistita, cit., p. 57.

11 Coerentemente con tali premesse, ma in modo del tutto irragionevole, ovvia è l’esclusione dalla possibilità di ricorrere alla fecondazione medicalmente assistita di quelle coppie che, non avendo problemi di sterilità, vorrebbero tuttavia, tramite l’ausilio della fecondazione assistita, evitare la trasmissione di patologie genetiche al nascituro. A proposito delle problematiche connesse con l’accesso alle tecniche di fecondazione medicalmente assistita in base alla L. 40/2004 si veda Naddeo, Accesso alle tecniche, cit., pp. 37-123.

12. A proposito della incoerenza della legge in tema di tutela dell’embrione, esemplare è la preclusione della diagnosi preimpianto e l’obbligo di impiantare tutti gli embrioni creati per ciclo riproduttivo, a cui si accompagna però la possibilità per la donna, una volta accertata a gravidanza iniziata la malformazione del feto, di ricorrere all’interruzione volontaria di gravidanza.

13. Così G. Alpa, Lo statuto dell’embrione tra libertà, responsabilità, divieti, in «Sociologia del diritto», 31 (2004), p. 41.

14. Ivi, p. 40. A proposito dei rapporti tra la legge sulla fecondazione assistita e quella sull’aborto, si veda anche M. Fusco, La legge sulla provetta diventa realtà tra polemiche, critiche e dubbi di costituzionalità: male minore o etica di stato?, www.diritto.it/articoli/dir_famiglia/fusco.html, il quale sottolinea come «la sensazione forte che si ricava dal dettato della legge 40/2004 è quella, paradossale, di una maggiore tutela dell’embrione rispetto al feto, situazione che ha portato da più parti ad avanzare ipotesi di abolizione della legge 194 o almeno una riforma della stessa in termini decisamente più restrittivi».

15. L. 40/2004, art. 4 (Accesso alle tecniche), comma 3: «È vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo»; art. 12 (Divieti generali e sanzioni), comma 1: «Chiunque a qualsiasi titolo utilizza a fini procreativi gameti di soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro».

16. A proposito del diritto del bambino a nascere in una famiglia basata sulla doppia figura genitoriale, si veda G. Sciancalepore, Disposizioni concernenti la tutela del nascituro, in Stanzione, Sciancalepore, (a cura di), Procreazione assistita, cit., p. 182.

17. È bene ricordare che i casi di disconoscimento di paternità in seguito a fecondazione assistita sono stati solo tre e tutti giustificati da motivazioni che niente avevano a che spartire con le modalità della nascita del bambino (le motivazioni del ricorso all’art 235 c.c. erano infatti riconducibili a sopravvenuti contrasti tra i genitori).

18. A proposito della indispensabilità della doppia figura genitoriale per un completo e corretto processo evolutivo del bambino, si veda G. Galuppi, La procreazione artificiale: motivazioni psicologiche e problemi sociali, in «Il diritto di famiglia e delle persone», 30 (2001), pp. 308 e sgg. Contra, cfr. invece G. Ferrando, Libertà, responsabilità e procreazione, CEDAM, Padova 1999, p. 297.

19. In tal senso Ferrando, Libertà, responsabilità e procreazione, cit., p. 294.

20. In tema del diritto di libertà riproduttiva si veda Pocar, La legge italiana sulla fecondazione assistita, cit., p. 7, il quale a proposito della condizione posta dal legislatore, che i gameti utilizzati per la fecondazione assistita provengano dai componenti della coppia, sottolinea come questa sia una forte discriminazione a danno dei soggetti sterili: «le tecniche di fecondazione artificiale, per la loro complessità, consentono un controllo che sarebbe impensabile nei confronti dei soggetti che possono e vogliono ricorrere alla fecondazione naturale, i quali possono esercitare a loro piacimento, individualmente e senza restrizioni, i loro diritti riproduttivi».

21. Così Ferrando, Libertà, responsabilità e procreazione, cit., p. 297.

22. Per una breve ricognizione del dibattito sulla opportunità o meno di una legge in tema di fecondazione assistita, si veda Alpa, Lo statuto dell’embrione tra libertà, responsabilità, divieti, cit., p. 14.

23. A proposito delle difficoltà dell’intervento del diritto nei nuovi scenari aperti dal progresso scientifico e di come le categorie giuridiche tradizionali siano messe a dura prova dalla particolarità delle tematiche, si veda Stanzione, Introduzione, cit., p. XVII.

24. In tal senso P. Zatti, La sperimentazione sull’embrione: una prospettiva giuridica, in «Bioetica. Rivista interdisciplinare», 1 (1993), p. 65, ed anche Quale statuto per l’embrione, in M. Mori (a cura di), La bioetica. Questioni morali e politiche per il futuro dell’uomo, Bibliotechne, Milano 1991.

25. Così Alpa, Lo statuto dell’embrione tra libertà, responsabilità, divieti, cit., p. 41.

26. Ivi, p. 38, dove l’autore sostiene che non si può parlare in senso proprio della costruzione di uno statuto giuridico dell’embrione, poiché «le finalità della legge sono diverse, nel senso che sono rivolte a risolvere i problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità umana».


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