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Definizione di bancarotta impropria

Definizione di bancarotta impropria

L’art.223 prevede i fatti di bancarotta fraudolenta. Il comma 1 ripropone l’ipotesi della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e anche l’ipotesi di bancarotta preferenziale, perché dice che le pene stabilite nell’art.216 si applicano agli amministratori, ai direttori generale, ai sindaci, ai liquidatori di società dichiarate fallite che abbiano commesso uno dei fatti indicati in quell’articolo. La società viene dichiarata fallita e questi soggetti rispondono con le stesse pene, pene accessorie e interdizioni previste dall’art.216.
L’art.224 prevede in relazione alle ipotesi di bancarotta semplice un analogo meccanismo. Le pene di cui all’art.217 si applicano agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori che hanno commesso uno dei fatti previsti da quell’articolo.
Ci sono però delle aggiunte.
L’art.223 stabilisce che la pena della reclusione da 3 a 10 anni si applica se questi soggetti hanno cagionato o concorso a cagionare il dissesto della società commettendo alcuno dei fatti previsti dall’art.2621, 2622, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 del codice civile (tutti i reati societari). Questo comma 2 dell’art.223 della legge fallimentare è stato introdotto con la riforma dei reati societari, con il decreto 61/2002. La riforma ha riproposto quello che era già conosciuto come bancarotta da reato societario. Perché non è detto che le dissipazioni, gli occultamenti, ecc., integrino anche uno di questi reati, e non è detto che la commissione di uno di questi reati provochi l’occultamento del patrimonio della società. Il legislatore ha voluto stabilire un legame di tipo causale. Ritorna il verbo cagionare. Il giudice per poter verificare che il reato è stato commesso dovrà accertare che la commissione di uno degli illeciti citati abbia determinato o contribuito a determinare il dissesto della società. Si parla di dissesto e il dissesto è qualcosa di diverso dall’insolvenza. Il concetto di dissesto è meno grave rispetto a quello di insolvenza. Il dissesto è qualcosa che viene prima dell’insolvenza, solo quando è grave si trasforma in insolvenza. Se la società viene poi dichiarata fallita, qualora i suoi organi di amministrazione e controllo abbiano concorso prima ad aggravare il dissesto con uno dei reati societari allora si applicherà anche la pena prevista per i reati di bancarotta da reato societario.
Accanto a questa ipotesi l’art.223 al comma 2 n.2 prevede una seconda ipotesi: il fatto degli organi di amministrazione, direzione  controllo che hanno cagionato con dolo il fallimento della società.
Nel n.1 si parla di cagionare il dissesto, qui si parla di cagionare il fallimento, è un passo successivo. Quindi esprime un disvalore aggiuntivo.
Simmetricamente l’art.224 comma 1 n. 2 prevede l’applicazione della pena per la bancarotta semplice a quei soggetti che abbiano concorso a cagionare o aggravare il dissesto con l’inosservanza degli obblighi a essi imposti dalla legge (cioè con condotte colpose dal punto di vista strutturale).

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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