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Il legame tra la religione e il diritto musulmano: caratteristiche principali


Il diritto musulmano è quindi strettamente collegato alla religione, il giudice è al tempo stesso un teologo, un religioso: il diritto musulmano viene applicato dal Qadi. Il diritto musulmano è un diritto che, se non vengono messi in discussione i suoi assiomi fondamentali, là dove arriva tollera la presenza di una consuetudine, la quale dovrebbe essere solo temporanea, ma in realtà tende a sopravvivere. Ciò spiega per quale ragione all'interno del mondo musulmano osserviamo la presenza di regole giuridiche anche piuttosto diverse. Si pensi ad esempio alle regole che trovano applicazione in certe zone dell'Afghanistan e che impongono un certo tipo di abbigliamento per la donna, ed alle regole dei Paesi arabi più modernizzati (Turchia): ciò accade perché il diritto musulmano rappresenta una sorta di “coltre” che dove arriva lascia sopravvivere le consuetudini locali se non sono in contrasto con i suoi assiomi fondamentali.
Oggi le regole applicate nei diversi Paesi arabi possono quindi differire anche in grande misura, da un lato per la differenza delle confessioni, dall'altro per le consuetudini locali. Frequentemente regole che vengono presentate come regole di diritto musulmano sono bensì regole di comunità musulmane, che derivano da consuetudini da queste comunità osservate ancor prima di divenire musulmane.
La sharia trova le proprie fonti esclusivamente in quelle prima menzionate, pertanto il ruolo dell'autorità politica è un ruolo limitato all'applicazione del diritto musulmano. Nella concezione musulmana del diritto non può esservi un Parlamento che fa le leggi, perché tutto il diritto musulmano deriva esclusivamente dalle fonti prima citate. L'autorità politica è chiamata a dettare le regole per rendere applicabile il diritto, ma non può modificare le regole del diritto musulmano che derivano dal Corano, dalla Sunna, dall'interpretazione originaria e dall'interpretazione dell'interpretazione delle fonti originarie.
Questo è il quadro del diritto islamico.
Tuttavia, esso è un diritto sviluppato per società con un grado di modernizzazione ben diverso da quello attuale. La porta dello sforzo si è chiusa intorno all'anno mille, dall'anno mille i giuristi islamici hanno avuto come materiale su cui cimentarsi per l'interpretazione solo i testi di interpretazione diretta del Corano scritti prima.
Nell'anno mille non esistevano ancora i grandi Stati odierni, e lo sviluppo attuale dell'economia. Per cui tutto il diritto musulmano è soprattutto orientato a regolare quei temi che tradizionalmente sono importanti in società poco numerose e dedite soprattutto ad attività quali agricoltura e pastorizia. Quindi le regole del diritto musulmano sono soprattutto regole concernenti la famiglia, le successioni e la proprietà. Nel diritto musulmano tradizionale è difficile trovare traccia, se non in modo integrativo, di regole per l'attività bancaria: nell'anno mille lo sviluppo dell'economia era tale per cui non vi era necessità di banche. Oggi, i Paesi che si richiamano al diritto islamico sono Paesi con economie moderne, che partecipano attivamente al diritto internazionale (paesi esportatori di petrolio), quindi vi è la necessità di regole per il governo delle attività economiche e per i contatti con Stati diversi. Il diritto musulmano non contiene tali regole, anzi a volte contiene regole che vanno contro: ad esempio prevede che, siccome il tempo è di Dio, nessuno può essere pagato in virtù del tempo che concede. Da ciò discende ad esempio il divieto del prestito ad interesse. Ma questa è l'attività di base del credito bancario, senza la possibilità di incamerare interessi nessuna banca sarebbe in grado di sopravvivere (ovviamente questo discorso vale per le banche di tipo capitalistico, non per le banche di solidarietà).
Il diritto attualmente in vigore nei Paesi islamici è allora un diritto che ha sicuramente un nucleo tradizionale, ma col passare del tempo a tale nucleo si è affiancato un insieme di regole inferiori di diversa provenienza. Ciò è avvenuto nel seguente modo: innanzitutto, nei confronti delle regole tradizionali, l'approccio del giurista musulmano è estremamente restrittivo, specie quando il giurista è alla ricerca di una soluzione che la regola tradizionale può intralciare e che risulta essere fondamentale per poter realizzare un certo tipo di attività, assolutamente necessaria.
Ad esempio, il diritto musulmano vieta il prestito di denaro ad interesse, ma questo causa problemi all'attività bancaria.

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