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La responsabilità professionale del Medico Radiologo e del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

Il Medico Radiologo: mansioni e competenze

Il Medico specialista in Radiodiagnostica è un esperto delle tecniche, delle metodologie e dell’informatica, conoscitore ed interprete delle normative vigenti e della più corretta impostazione delle relazioni con gli utenti e con gli altri Professionisti Sanitari, Medici e non.
Al fine di ottenere un’efficace attività di formazione e di aggiornamento dei Medici Radiologi, e per un sempre maggioritario incremento qualitativo delle prestazioni radiologiche, la Società Italiana di Radiologia Medica (di seguito abbreviata come SIRM) per perseguire lo scopo di mantenere costante l’attività educazionale continua ha provveduto ad accreditarsi, come determina la Commissione Nazionale per la formazione continua, al pari del provider ECM n°16, a far data dal 02/12/2010.
Per delineare pienamente l’immagine del Medico Radiologo occorre svolgere una premessa di ordine pratico e sociale.
La materia e la professione di tale figura medica non dispone della stessa considerazione o conoscenza che vale – ad esempio – sulla falsariga del Ginecologo o dell’Ortopedico.
Talché, l’espressione colloquiale “vado in Radiologia” genera la comune tendenza ad assegnare all’esame dell’apparecchiatura diagnostica l’esito della diagnosi, senza interrogarsi sul valore e sulla qualità dell’analisi che il Medico Radiologo specialista svolge sulle immagini raccolte da tale strumentazione.
Infatti, dall’ultimo quarto del secolo scorso ad oggi, è grandemente scemato il rapporto diretto tra Medico Radiologo e paziente, in quanto si è verificato un oberato carico di lavoro ed un repentino cambiamento delle metodiche diagnostiche.
Fino agli anni '60, il Medico Radiologo spesso eseguiva personalmente gli esami radiografici, prima di interpretarli, riuscendo così a creare quasi sempre un rapporto diretto con il paziente, come avviene ancora oggi, ad esempio, con il Medico Ortopedico o il Ginecologo.
Nel corso degli anni è, quindi, trasmutato questo modus operandi. Oggi il Medico Radiologo esegue personalmente esclusivamente le procedure di Diagnostica, oltre che naturalmente tutta la Radiologia Interventistica.
Le altre occupazioni sono solitamente demandate al Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, il quale deve svolgerle secondo i protocolli definiti dal Medico.
Oramai, vi sono solo alcune pratiche e mansioni – ad esempio un esame ecografico o un esame clinico strumentale delle mammelle, dove l’analisi della mammografia è integrata dalla visita senologica (la c.d. physical examination degli anglosassoni) e dall’esame ecografico – che impongono una comunicazione immediata e un contatto diretto con il paziente.
Di fatto, in soli pochi casi al Radiologo è consentito instaurare un rapporto empatico e diretto con l’assistito.
In tutto il resto dell’attività, ovvero quando si “limita” ad esaminare una radiografia, un esame TC o di risonanza magnetica (RM) – le quali sono immagini acquisite dai collaboratori – la comunicazione con il paziente è mediata, avviene sistematicamente ed unicamente con l’emissione del referto.
Il referto è la cosiddetta “risposta” che lo specialista fornisce all’esito dell’analisi. Quindi, è l’Atto Medico del Radiologo, anche se non è affatto raro che non sia riconosciuto come tale dal paziente ma che venga piuttosto ultroneamente interpretato come un documento automatico emesso dalla macchina stessa.
Il referto (atto medico) è in questi casi lo strumento principale di comunicazione fra il Medico Radiologo e il paziente, ma anche fra il Medico o i Medici di riferimento dello stesso degente.
L’impegno del Medico Radiologo all’eccellenza è basato su una buona preparazione medica generale, è specialista in Radiologia e Diagnostica per Immagini ed alcuni anche su competenze maggiormente inerenti a determinati sezioni, quali quello muscolo-scheletrico, o sulla conoscenza della biomeccanica, della patologia e della terapia che permette di redigere referti radiologici corretti e pertinenti, i quali rappresentano il paziente e dimostrano massimamente che egli li percepisca come “propri” e non vaghi e “asettici”.
La disponibilità del Medico Radiologo a comunicare direttamente con il paziente, ovvero a chiarire il risultato del referto e, quando gli viene richiesto, a dialogare ed interfacciarsi con i colleghi Medici di riferimento, rappresenta l’essenza stessa del lavoro e della professione dello specialista in Radiologia.
Per poter comprendere al meglio la mansione e le competenze dello specialista Radiologo è necessario, a questo punto della trattazione, affrontare il “referto”, ossia il prodotto del suo lavoro, al fine di comprenderne i presupposti, le caratteristiche, e in ultimo, i riflessi in materia di responsabilità.
Il referto è definito come l’Atto Medico Radiologico. E va inteso come l’Atto obbligatoriamente redatto in forma scritta col quale il Medico Radiologo (o il Medico Nucleare) formula l’interpretazione dell’immagine ottenuta dagli esami diagnostici, tenendo conto del quadro clinico e dell’anamnesi del paziente.
A sua volta, dall’Atto Medico Radiologico si distinguono l’Atto Medico in sé e l’atto sanitario, in tal senso non risulta essere un documento caratterizzato da unitarietà.
Secondo la definizione europea, l’Atto Medico ricomprende tutte le attività professionali di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti dei pazienti (individui, gruppi o comunità), nel quadro delle norme etiche e deontologiche.
L’Atto Medico è una responsabilità del Medico abilitato e deve essere eseguito dallo stesso o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione.
L’atto sanitario, invece, comprende un insieme complesso ed articolato di prestazioni, competenze, conoscenze e modus operandi di una moltitudine di professionisti, non solo pertinenti all’ambito medico.
Lo svolgimento dell’atto sanitario, così inteso, si inserisce nel novero delle prestazioni sanitarie “d’èquipe”, non solo nel senso della contestualità di interventi, ma altresì nel senso di una serie di atti consequenziali, ovvero di un insieme di azioni concorrenti svolte da eterogenee figure professionali ad un fine unitario.
Nello specifico, la redazione dell’Atto Medico Radiologico richiede che la competenza dello specialista si interfacci necessariamente con altre figure professionali durante le singole fasi di: valutazione della richiesta di prestazione da parte del Medico prescrivente, inquadramento clinico - laboratoristico - anamnestico, giustificazione dell’esame proposto, informativa e raccolta del consenso all’Atto Medico, attuazione dell’indagine, infine, durante le fase di interpretazione, refertazione, comunicazione, discussione con il clinico e di archiviazione.
Dopo la conclusione dell’Atto Medico Radiologico è prevista la conservazione dei risultati (referto, iconografia, etc.), la cui responsabilità è di competenza del datore di lavoro a seconda della struttura nella quale viene esercitata l’attività medica radiologica.

Analizziamo le attività espletate dal Medico Radiologo:

Valutazione della richiesta di prestazione del Medico prescrivente
La prestazione di Diagnostica per Immagini deve essere effettuata in modo accurato, leggibile, completa del quesito clinico, preciso e circostanziato e di tutti i dati identificativi ed anagrafici del soggetto che si sottopone all’esame diagnostico. Deve, inoltre, riportare i dati anamnestici che permettono al Medico Radiologo di eseguire la prestazione più appropriata al singolo caso di specie.
E’ importante sottolineare che la richiesta di prestazione del Medico prescrivente vada comunque intesa come carattere di “proposta e non di prescrizione vincolante”, anche se allo specialista è consentito scegliere tra diversificate tecniche e metodologie, con radiazioni ionizzanti e non, valutando quella più appropriata all’unico quesito ed in relazione alle caratteristiche del singolo paziente.
La scelta di tecniche e metodologie diverse, da quelle eventualmente richieste, imporrà una motivazione completa e documentata. L’eventuale assenza di motivazione è foriera di responsabilità.
Il rifiuto ingiustificato di una prestazione può configurare la fattispecie delittuosa di rifiuto di atti d’ufficio, ex art. 328 c.p.

Questo brano è tratto dalla tesi:

La responsabilità professionale del Medico Radiologo e del Tecnico Sanitario di Radiologia Medica

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Informazioni tesi

  Autore: Concetta Brattoli
  Tipo: Laurea II ciclo (magistrale o specialistica)
  Anno: 2015-16
  Università: Università degli Studi di Firenze
  Facoltà: Giurisprudenza
  Corso: Giurisprudenza
  Relatore: Gian Aristide Norelli
  Lingua: Italiano
  Num. pagine: 158

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