Le leggi per la casa: la legge 5 Agosto 1978 n°457
Le leggi per la casa avevano affrontato solo episodicamente il problema del finanziamento dell'intervento pubblico nell'edilizia privata. E non era stata affrontata, salvo che nel peep di Bologna, la questione di un intervento volto al recupero dell'edilizia esistente.
A entrambe queste carenze vuole provvedere la legge 5 agosto 1978 n.457, più nota come piano decennale. Essa avrebbe dovuto concludere il tempo delle riforme e consentire finalmente quella continuità dell'azione pubblica che è stata auspicata da decenni di dibattiti.
• Il programma quadriennale: dovrebbe rappresentare lo strumento per la realizzazione degli obiettivi stabiliti con il piano decennale attraverso la ripartizione fra i settori di intervento e fra le regioni delle risorse finanziarie disponibili.
• Il progetto biennale: doveva rappresentare lo strumento di raccordo tra la programmazione delle risorse ed il loro effettivo impiego, collegando il settore edilizio agli strumenti della politica finanziaria dello stato.
• La destinazione ad essi di una quota minima inderogabile dei finanziamenti pubblici
• L'indicazione di strumenti urbanistici ad hoc
Le definizioni degli interventi che formano il recupero sono in verità poco soddisfacenti. I due nuovi strumenti urbanistici, le zone e i piani di recupero, sono anch'essi poco convincenti: se è vero che risolvono in parte il problema di una specie di piano di zona proprio per gli interventi in aree edificare, è però anche vero che sanciscono in tal modo la specialità del recupero rispetto alle tradizionali operazioni di nuova edificazione, che perciò restano quelle più diffuse, di quotidiana e ordinaria amministrazione. La scelta di sicuro più importante è la riserva a favore del recupero del 15% almeno degli stanziamenti pubblici, è quella che in concreto meglio manifesta il nuovo orientamento legislativo.
Legge 5 Agosto 1978 n°457 - Titolo IV - Norme generali per il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente
Le zone di recupero sono individuate:
• all'atto della formazione dello strumento urbanistico generale → Per Comuni non ancora dotati di PRG;
• con deliberazione del Consiglio Comunale → Per Comuni dotati di PRG All'interno delle zone di recupero si distinguono:
• Immobili e aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato alla formazione dei Piani di recupero
• Immobili e aree per i quali il rilascio della concessione è subordinato solo al rispetto delle previsioni del PRG
• dai Comuni
→ Per gli interventi diretti (di rilevante e preminente interesse pubblico)
→ Per l'adeguamento delle urbanizzazioni
→ Per inerzia dei proprietari privati (il comune interviene con l'esproprio se dopo 3 anni il privato risulta inadempiente)
I proprietari di immobili rappresentanti i 3/4 del valore di un'area compresa nelle zone di recupero possono presentare proposte di piani di recupero.
1. Manutenzione ordinaria → Recupero
2. Manutenzione straordinaria → Recupero
3. Restauro e risanamento conservativo → Recupero
4. Ristrutturazione Edilizia → Demolizione con/senza ricostruzione
5. Ristrutturazione Urbanistica → Demolizione con/senza ricostruzione
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Dettagli appunto:
- Autore: Martina Scozzari
- Università: Università degli Studi di Palermo
- Facoltà: Architettura
- Corso: Architettura
- Esame: Urbanistica
- Docente: Francesco Lo Piccolo
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