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Art. 7, l'interpretazione della Convenzione di Vienna


La Convenzione di Vienna detta una regola particolare in ordine all'interpretazione delle sue disposizioni. L'art. 7 dice che nell'interpretare la Convenzione bisogna avere riguardo al suo carattere internazionale, che dà la necessità di promuovere l'uniformità della sua applicazione nell'osservanza della buona fede nel commercio internazionale. Questa regola tenta di risolvere i problemi che si potrebbero creare nell'interpretazione.
La convenzione, una volta ratificata, entra nell'ordinamento giuridico del Paese, con regole che sono comunque uguali ovunque. D'altro canto è possibile che si trovi a dover fare i conti, nonostante il tenore letterale delle disposizioni che tendono ad esser dettagliate ed evitare concetti generali, con possibili criteri interpretativi locali. L'applicazione di questi criteri, che possono essere anche molto diversi, può portare a significati differenziati che andrebbero contro lo scopo della convenzione.
La convenzione cerca di ovviare questi rischi dicendo che l'interpretazione deve esser realizzata con criteri uniformi, che tengano conto dell'internazionalità e della necessità di applicazione uniforme e di osservanza della buona fede nel commercio internazionale.
Può accadere che nelle materie disciplinate dalla convenzione un particolare problema non trovi soluzione espressa: il legislatore convenzionale all'art. 7 prevede che eventuali lacune nelle materie disciplinate dalla Convenzione devono essere colmate facendo ricorso ai principi generali della convenzione stessa, quali ad esempio il principio della buona fede, dell'obbligo del creditore di mitigare i danni nei limiti della ragionevolezza, ecc.
Solo allorché nonostante l'utilizzo dei criteri generali della convenzione la soluzione manca, si applica la norma interna indicata dal diritto internazionale privato.
La convenzione detta poi dei criteri ermeneutici per individuare il significato delle manifestazioni di volontà. Sono dei criteri che finiscono poi in ultima analisi per individuare il significato del contratto, perché il contratto origina delle manifestazioni di volontà. Ma l'approccio non è come quello italiano, ove nel codice civile troviamo una serie di norme che indicano i criteri con cui si deve interpretare il contratto, la Convenzione di Vienna regola l'interpretazione delle dichiarazioni di volontà, stabilendo che la dichiarazione di volontà di una parte deve essere interpretata secondo la sua intenzione, se questa era nota alla controparte. Qualora non lo fosse, la manifestazione di volontà si interpreta attribuendole il senso che avrebbe avuto per una persona ragionevole della stessa qualità della persona nei confronti della quale la volontà è stata manifestata (criterio della ragionevolezza).
Il contratto di vendita appare regolato dalla volontà delle parti, dalla convenzione, dagli usi del commercio internazionale o pregressi (se si tratta di un rapporto che non comincia ex novo, gli usi instauratisi tra le parti).

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