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Diritto di sciopero: art. 40 Costituzione

DIRITTO DI SCIOPERO: ART. 40 COSTITUZIONE


Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano [c.p. artt. 503 ss.].
Siamo in presenza di un rovesciamento di prospettiva rispetto al ventennio fascista: prima lo sciopero era reato, ora invece è un diritto di livello costituzionale.
Il testo della norma su questo punto poteva dare luogo ad un’interpretazione differente: potrebbe riferirsi ad un’attività legislativa futura (come se da questa formulazione non si potesse trarre la conclusione secondo la quale l’art. 40 attribuisca un diritto immediatamente agibile). La dottrina poi è arrivata a consolidare l’opinione secondo la quale il diritto di sciopero è di rilevanza costituzionale.
Questo diritto nel momento in cui viene riconosciuto dai costituenti si scontra con le norme all’epoca vigenti contenute nel Codice Rocco. Quindi la norma viene inserita in un contesto normativo in cui lo sciopero è ancora reato (per il codice penale). Quindi la norma si confronta con norme coeve. Qui si è inserito un lavoro importante della Corte Costituzionale, che ha via via considerato non legittime dal punto di vista costituzionale molte delle norme penali in tema di sciopero, decretandone l’abrogazione totale o parziale in relazione all’art. 40 Cost.

Quale comportamento effettivamente può essere sussunto nel diritto di sciopero? Tutti i comportamenti di astensione? Chi sono i destinatari del diritto di sciopero?
Sciopero: causa di sospensione legittima che consente il mantenimento del rapporto di lavoro.

Secondo l’interpretazione prevalente non è necessaria una legge di attuazione, perché è un diritto soggettivo pubblico. Però il legislatore negli anni successivi è intervenuto nella disciplina del diritto di sciopero (soprattutto nel momento in cui ha posto mano nello sciopero nell’ambito dei servizi pubblici essenziali). La regolarizzazione dello sciopero ha preso avvio con la legislazione degli anni ’90 del secolo scorso in cui si è cercato di dare una disciplina allo sciopero nell’ambito di servizi pubblici essenziali: sciopero nel settore dei trasporti, dell’istruzione, della sanità,..

Il diritto di sciopero in questi ambiti si esprime con contromisure che il legislatore ha previsto, perché quando l’attività rivendicativa dei lavoratori si esprime in settori specifici dell’attività sociale, allora la titolarità del dritto di sciopero riconosciuta a livello costituzionale deve trovare un punto di contemperamento rispetto al riconoscimento della titolarità di altri diritti che hanno una rilevanza costituzionale.
Lo sciopero nell’ambito dei trasporti si esercita a condizione che non venga compromesso il diritto di rilevanza costituzionale di un altro cittadino. Lo sciopero nel servizio sanitario non può esercitarsi senza limiti necessari a garantire il principio costituzionale alla salute.
Il tema dello sciopero assume una dimensione peculiare nel momento in cui l’attività rivendicativa si esercita in alcuni specifici settori. In altri settori le limitazioni sono più forti (per es. forze pubbliche).
Le astensioni nell’ambito dei servizi pubblici essenziali devono essere preventivamente annunciate (termine di preavviso rispetto all’astensione), devono essere comunque garantite delle prestazioni essenziali (non si deve impedire l’erogazione di prestazioni essenziali, lo sciopero non deve azzerare completamente il servizio, per esigenza di un bilanciamento di interessi).

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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