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I limiti alla libertà di manifestazione del pensiero


Il principio di rigidità della nostra Costituzione dà vita a una regola fondamentale in tema di limiti alle libertà costituzionali: sono ammessi solo i limiti ricavabili dalla norma che pone la libertà, o da alte norme costituzionali, previo giudizio di comparizione tra le norme stesse. Ma nonostante la presenza di questa regola ricade sugli interpreti il compito di determinare, attraverso una lettura sistematica delle norme costituzionali, l’estensione della libertà di manifestazione del pensiero e la sua compatibilità con altre posizioni tutelate dall’ordinamento. La Corte Costituzionale afferma che il concetto di limite è insito in quello stesso diritto e che nell’ambito dell’ordinamento le varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente.

La Corte costituzionale ha sintetizzato così il “sistema dei limiti” alla Libertà di manifestazione del pensiero: La libertà di manifestazione del pensiero è tra le libertà fondamentali che meglio caratterizzano il regime vigente nello Stato, condizione com'è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale.  Ne consegue che limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali, si rinvengano essi esplicitamente enunciati nella Carta costituzionale o si possano, invece, trarre da questa mediante la rigorosa applicazione delle regole dell'interpretazione giuridica (sent. 9/1965). I limiti devono essere tradotti in legge ordinaria dello Stato che si applica a tutti i cittadini italiani e che è sindacata dalla Corte Costituzionale che ha il compito di giudicare le leggi.

La libertà di manifestazione del pensiero non può trovare limitazioni se non nelle disposizioni legislative dirette alla tutela di altri beni e interessi datti oggetto di protezione costituzionale (i limiti alla manifestazione del pensiero sono quelli delle disposizioni legislative per la tutela di altri beni e interessi costituzionali). Non è affatto semplice definire però quali siano i beni e gli interessi tutelati in Costituzione che possono costituire altrettanti limiti alla libertà di manifestazione del pensiero per cui il bilanciamento tra valori costituzionali è difficoltoso.

Il bilanciamento definisce quale limite prevale sull’altro e in che misura, avendo presente che nessuno dei due limiti può essere totalmente soppresso perché legittimato e tutelato dalla Costituzione.

La nascita e la tutela dei diritti è strettamente legata ai bisogni che la società manifesta in un determinato momento storico (i valori che un tempo non venivano riconosciuti in epoche successive hanno trovato approvazione e tutela). La valvola di entrata di questi nuovi valori nel nostro ordinamento e all’interno della Costituzione formale è data dall’ art. 2 della Costituzione che se concepito come “fattispecie aperta” consente di riconoscere tra i diritti inviolabili non solo i diritti e le libertà espressamente riconducibili al testo costituzionale, ma tutte le nuove domande di libertà e i nuovi diritti che emergono dal basso/dalla coscienza sociale.

La possibilità di individuare limiti impliciti alla libertà di espressione aumenta in modo direttamente proporzionale alla crescita di nuovi diritti.

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