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Titoli di credito


Importanti perché sono una fattispecie molto peculiare, è una costruzione giuridica molto ingegnosa.
 
È un documento che incorpora un diritto di credito.
Chi diventa proprietario del documento diventa titolare del diritto quindi c’è connessione tra documento e diritto di credito e questo comporta che il diritto di credito può essere trasferito trasferendo il documento.
I titoli di credito hanno questo vantaggio di trasferimento e vale anche se l’ho acquisito da un soggetto che non era il vero proprietario. "Il possesso in buona fede vale titolo".  

Se acquisto in buona fede la titolarità del credito il vantaggio è che il debitore non mi può opporre eccezioni però è importante che sia avvenuto in buona fede e con le regole del trasferimento di quel particolare documento.

Caratteristiche comuni:
• letteralità → il documento mi indica quali sono i miei diritti e posso esercitare solo quelli
• autonomia → la posizione di un portatore è indipendente rispetto alle posizioni dei portatori precedenti. Chi è il portatore legittimo si legittima all’esercizio dei diritti incorporati nel titolo e la legittimazione può essere contrastata in un solo caso ovvero provando che la legittimazione non sia avvenuta in buona fede.
Per trasferire il titolo serve il consenso e se divento cessionario il soggetto debitore mi può opporre per mala fede e anche sostenere per esempio che ci sia una firma falsa.

I titoli di solito sono caratterizzati da autonomia e astrattezza cioè nell’obbligazione che risulta nel documento non si menziona la causa di questo diritto. Se il titolo fa menzione della causa si chiama causale (lo sono le azioni e le obbligazioni di una società per azioni).
I documenti di legittimazione non sono titoli di credito.

Circolazione:
• Titoli al portatore → basta dare il possesso al cessionario.
• Titoli all’ordine → nominativi e circolano con modalità che devono essere documentate sul documento stesso: la girata. È una firma che deve essere indicata e autenticata da un pubblico ufficiale. Occorre che la legittimazione sia fatta anche presso l’emittente (se sono titolare di azioni la mia titolarità deve risultare dal certificato e all’emittente e quindi il mio nome deve essere scritto nel libro soci della società). Questa duplice formalità si ottiene esibendo all’emittente il titolo che è stato girato a mio favore.

I titoli di credito possono essere classificati in vari modi.
A seconda del loro contenuto si distinguono:
a) titoli di credito in senso stretto che incorporano il diritto a ricevere una prestazione di denaro (assegno, cambiale, obbligazioni, titoli del debito pubblico);
b) titoli di credito di partecipazione, a loro volta raggruppabili in titoli rappresentativi di quote sociali (le azioni, cioè i titoli che incorporano l'insieme di diritti che spettano al socio in quanto partecipante di una società per azioni) e titoli rappresentativi di un diritto a partecipare pro quota ai risultati di un'iniziativa economica (certificati dei fondi comuni di investimento);

c) titoli rappresentativi di merci che nascono da operazioni di trasporto o di deposito (fede di deposito, lettera di vettura, ricevuta di carico ecc.).

Infine, in relazione al rapporto fondamentale sottostante, cioè al rapporto che ha portato alla creazione del titoli di credito, si distingue tra:
a) titoli causali, nei quali viene indicato, oltre alla promessa di effettuare una determinata prestazione, anche il rapporto sottostante che ha portato alla creazione del titolo (azioni, obbligazioni);
b) titoli astratti, in cui il rapporto sottostante non è indicato ed è perciò irrilevante nei confronti dei terzi possessori in buona fede del titolo, che hanno perciò diritto alla prestazione contenuta nel documento anche se il rapporto fondamentale non esiste più o è viziato (cambiale, assegno circolare ecc.).

Tipi dei titoli di credito:

cambiale e assegno sono titoli astratti ma hanno funzioni diverse: la cambiale serve per trasferire un credito (chi emette una cambiale ottiene una dilazione di pagamento) mentre l'assegno è uno strumento di pagamento.

Cambiali di 2 tipi di:
• tratta → la più complicata in cui ho una struttura complessa di pagamento; incarico qualcuno di pagare qualcun altro. Quindi c’è un soggetto traente che ordina il trattario di pagare una somma a un terzo, il prenditore della cambiale. Tra traente è creditore del trattario e a questo punto ordino al mio debitore di pagare per mio conto a un altro soggetto che è mio creditore; c’è rapporto di provvista e di valuta. Con l’accettazione il trattario diventa l’obbligato principale e il beneficiario lo sa. Può risultare anche la firma di altri soggetti che fungono da garanzia. La firma è per avvallo quindi se l’obbligato principale non paga di può andare a rompere le palle al garante. Se nessuno dei 2 paga allora il beneficiario ha degli obbligati di regresso (cioè il traente, che ha emesso la cambiale). Per far valere la responsabilità degli obbligati serve far risultare ufficialmente che gli obbligati principale non hanno pagato, questa procedura di chiama protesto.
• e il vaglia cambiario/ pagherò → è una promessa di pagamento, è più semplice.  Non ci sono obbligati di regresso a meno che il pagamento sia stato trasferito. Se lo è e non si riceve il pagamenti pregresso ci si può rivolgere ai precedenti giranti.

Assegno: ho una legge a sé e ce ne sono di 2 tipi.
• Assegno bancario → struttura simile a una cambiale tratta. È l’ordine che do alla banca di pagare a un beneficiario. Qui però non ho bisogno di accettazione da parte della banca, a differenza della cambiale tratta. Per essere considerato valido deve contenere: la denominazione esplicita di "assegno bancario"; il nome della banca trattaria; l'ordine di pagare una determinata somma; la sottoscrizione del traente. La data può essere lasciata in bianco in modo da farglielo incassare anche successivamente. Ci deve essere un rapporto di provvista tra me e la banca cioè la banca è mia debitrice di quello che lascio nel mio conto corrente. Oggi non si può più trasferire gli assegni. È un pò meno sicuro perché se il mio conto è in rosso sono problemi.
• Assegni circolari → struttura simile a un pagherò. Emesso dalla banca con cui la banca si impegna a pagare a vista per un certo beneficiario. È emesso dalla banca. L’emissione è richiesta da un soggetto sulla base di provvista. È impossibile che una banca non paghi.

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