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Caratteristiche del contratto di Arbitrato

Caratteristiche del contratto di Arbitrato


Dal patto compromissorio stipulato tra le parti va tenuto distinto il CONTRATTO DI ARBITRATO stipulato tra le parti e gli arbitri.
La scelta degli arbitri può essere effettuata dalle parti (contestualmente o successivamente alla stipulazione del patto compromissorio), può essere demandata ad un terzo o essere effettuata in via surrogatoria dal presidente del tribunale.
ART. 809 numero degli arbitri I Gli arbitri possono essere uno o più, purchè in numero dispari.
II Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il modo di nominarli.
III In caso di indicazione di un numero pari di arbitri, l'ulteriore arbitro, se le parti non hanno diversamente convenuto, è nominato dal presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810.
Qualora manchi l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordino a riguardo, gli arbitri sono tre (previsione legale integrativa) e, in mancanza di nomina (anche qui), se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810 .
Il terzo comma, introdotto nel 1994,  è una norma ispirata al principio di conservazione del patto compromissorio.

ART 816 quater pluralità di parti 'qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa convenzione d'arbitrato, ciascuna parte può convenire tutte o alcune delle altre nel medesimo procedimento arbitrale solo se la convenzione devolva ad un terzo la nomina di tutti gli arbitri, se gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti ovvero se le altre parti, dopo che la prima ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un egual numero di arbitri o ne affidano a un terzo la nomina.
Fuori dei casi previsti dal precedente comma il procedimento inziato da una parte nei confronti di altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.
Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario, l'arbitrato è improcedibile.'

ART 810 nomina degli arbitri 'Quando a norma del compromesso o della clausola compromissoria, gli arbitri debbono essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all'altra l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. La parte, alla quale è rivolto l'invito, deve notificare per iscritto, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.
In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato. Se le parti non hanno ancora determinato tale sede, il ricorso è presentato al presidente del tribunale del luogo in cui è stato stipulata la convenzione d'arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al presidente del tribunale di Roma.
Il presidente del tribunale competente provvede alla nomina richiestagli, se la convenzione d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.
La stessa disposizione si applica se la nomina di uno o più arbitri sia demandata dalla convenzione d'arbitrato all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi abbia provveduto.'
L'ordinanza del pres del trib, di accoglimento o di rifiuto della nomina richiesta, è suscettibile di reclamo (prima del 2006 invece era inimpugnabile).

ART 811 sostituzione di arbitri Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si provvede alla loro sostituzione secondo quanto è stabilito per la loro nomina nel compromesso o nella clausola compromissoria. Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede o se il compromesso o la clausola compromissoria nulla dispongono al riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

ART 812 incapacità di essere arbitro Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte, della capacità legale di agire. [applicabile alle domande di arbitrato proposte dopo il 2 marzo 2006].
Il previgente testo dell'art.812, tuttora applicabile ai giudizi arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta fino al 2 marzo 2006, prevedeva un'elencazione tassativa dei soggetti esclusi dall'ufficio di arbitro: i minori, gli interdetti, i falliti, gli inabilitati e coloro che sono sottoposti a interdizione dai pubblici uffici. (nell'attuale formulazione quindi i falliti possono ricprire l'ufficio di arbitro).

ART 832 comma IV per il caso di rinvio a regolamenti arbitrali precostituiti prevede che 'le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi'

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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