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La prima udienza nel procedimento dei provvedimenti cautelari

La prima udienza nel procedimento dei provvedimenti cautelari

Il comportamento del convenuto alla prima udienza ha importanza determinante in questo procedimento, in quanto da esso dipende:
-la chiusura del procedimento con la pronuncia da parte del giudice dell’ ordinanza di convalida di licenza o di sfratto (provv. Sommario) qualora egli nn compaia(quindi non basta nè è necessaria la costituzione, serve che compaia in I udienza) o, pur essendo comparso, non si oppone (=nel caso di acquiescenza)
-la continuazione del processo a cognizione piena qualora egli proponga opposizione (processo che si svolgerà nelle forme del rito locatizio)
Il comportamento qualificato del convenuto è quindi vincolante per il giudice. Non c’è indagine circa la fondatezza del diritto.
Alla prima udienza quindi se il giudice verifica che:
1    Il convenuto non è comparso
2    Il convenuto è comparso ma non si è opposto
previo ordine di rinnovare la citazione ogni volta che sussista il dubbio che l’intimato non comparso non ne abbia avuto conoscenza o non sia potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore, egli pronuncia l’ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto e chiude il giudizio.(convalida la licenza o lo sfratto e dispone con ordinanza in calce alla citazione l’apposizione su di essa della formula esecutiva).
Nelle altre ipotesi il giudice disporrà la continuazione del processo secondo le forme del rito locatizio (art.447bis), pronunciando l’ordinanza di mutamento del rito.
Fino alla prima udienza non maturano preclusioni.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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