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La prosecuzione del processo in seguito a opposizione

L’altra ipotesi che può verificarsi alla prima udienza è quella che l’intimato compaia all’udienza e si opponga alla convalida.
Opposizione non fondata su prova scritta = pronuncia di un provv. che, pur non essendo definitivo come l’ordinanza di convalida, ha tuttavia il carattere di un provv. a cognizione sommaria (sommaria perché incompleta).
L’art.665 dispone infatti che “se l’intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto. L’ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.” L’intimante quindi viene a disporre immediatamente di un titolo esecutivo fondato su un provv. che non è impugnabile, ma non è neppure definitivo.
Questo provv. non chiude il procedimento, esso prosegue per quell’esame delle eccezioni dell’intimato che è, nell’ordinanza in discorso, fatto oggetto di espressa riserva. In caso poi tale esame dovesse dare esito favorevole all’intimato, l’ordinanza di rilascio rimarrebbe caducata e posta nel nulla.
L’ordinanza è dunque un provv. assimilabile alla condanna con riserva sotto il profilo del contenuto, ma non anche sotto il profilo della struttura,  che è piuttosto quella tipica dell’anticipazione, non senza elementi cautelari. L’estinzione del processo dà luogo alla caducazione dell’ordinanza, caducazione che si verifica anche a seguito della pronuncia della sentenza di primo grado. È da escludersi l’applicabilità delgli artt.669bis e ss.c.p.c.
Quando l’opposizione è fondata su prova scritta il procedimento prosegue con le forme del procedimento ordinario.
Mediante l’opposizione, che propone comparendo alla prima udienza (che, per distinguerla da quella tardiva, è chiamata tempestiva), l’intimato non si oppone a un provv. già pronunciato, ma alla pronuncia della convalida. Perciò l’intimato si limita ad opporsi all’accoglimento della domanda dell’intimante e introduce una nuova fase del giudizio solo nel senso particolare per cui d’ora in poi il giudizio si svolge secondo le regole ordinarie nella materia locatizia. L’opposizione è quindi una domanda di rigetto che nn abbisogna di forme particolari, di solito viene compiuta nella comparsa di risposta come conclusione principale di quell’atto, ma si ritiene possa essere utilmente compiuta anche verbalmente in udienza (art.660c6).
A questo punto tornano il procedimento rientra nei binari del giudizio locatizio, con la conseguenza che mentre non sono più richiesti i presupposti specifici del procedimento speciale, tornano però ad applicarsi le regole ordinarie che rimandano alla competenza del tribunale e al “rito locatizio” ricalcato su quello del lavoro dall’art.447bis, previa ordinanza di mutamento del rito. Tra gli atti connessi a questo mutamento, l’art.667 comprende anche il deposito di memorie integrative degli atti introduttivi, che potranno contenere allegazioni, produzioni e richieste istruttorie nell’ambito della situazione sostanziale individuata con la citazione per la convalida.
È poi presa in particolare considerazione l’ipotesi, nel caso di intimazione di sfratto per morosità, in cui il convenuto neghi la propria morosità, contestando l’ammontare della somma pretesa. Per questa ipotesi l’art.666 stabilisce che il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa, concedendo al convenuto un termine non superiore a 20 giorni; se il pagamento non avviene in questo termine il giudice convalida l’intimazione di sfratto, eventualmente pronunciando decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni. Se invece il pagamento avviene, il giudizio prosegue per la decisione del merito e l’eventuale risoluzione del contratto ai termini dell’art.667.
La sentenza sarà poi impugnabile nei modi consueti, col rito locatizio.
Ciò vale anche per l’opposizione tardiva, che dà luogo ad una fase eventuale del giudizio di primo grado. In questo caso l’opponente, che ha assunto formalmente le vesti di attore, è sostanzialmente un convenuto, mentre l’onere della prova grava su chi vuol far valere il diritto, che è normalmente intimante opposto. Questa opposizione va proposta con le forme dell’opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, ossia con un autonomo atto di citazione, essendo rivolta contro un provv. già pronunciato, essa ha pertanto caratteristiche assimilabili a quelle di un’impugnazione. 

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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