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Elemento oggettivo: il petitum e (eventualmente) la causa petendi

Non basta che le parti siano le stesse per dire che la domanda è la stessa, ma abbiamo anche un elemento oggettivo. Dal punto di vista dell'oggetto della domanda, sono due gli elementi che la identificano: il petitum e la causa petendi.

- Il petitum è quello che l’attore domanda al giudice: si distingue tra un petitum immediato (=quello che l’attore chiede immediatamente al giudice, cioè il tipo di provvedimento chiesto al giudice, che può essere una sentenza di condanna, costitutiva e/o di accertamento mero) e un petitum mediato (=il bene della vita che l’attore chiede al giudice e, perciò, intende ottenere attraverso il petitum immediato),
ESEMPIO: Se l’attore chiede al giudice di condannare il convenuto a pagare una certa somma, il petitum immedito sarà la sentenza di condanna, mentre il petitum mediato è la suddetta somme di denaro.

- La causa petendi consta nelle ragioni alla base del petitum, cioè nei c. d. fatti costitutivi della domanda dell’attore; in particolare, affinchè la domanda dell’attore sia identificata, mentre è sempre necessaria l'indicazione del petitum, non è sempre necessaria l'indicazione della causa petendi.
A tal proposito, la dottrina e la giurisprudenza distinguono tra i c. d. diritti autodeterminati, quali i diritti assoluti (di proprietà e/o reali di godimento), per la cui individuazione è sufficiente l'indicazione del petitum mediato e/o immediato; ed i c. d. diritti eterodeterminati, quali i diritti relativi (di obbligazione al pagamento di una somma di denaro o alla consegna di determinati beni fungibili), per la cui individuazione sono necessari sia l'indicazione del petitum mediato e/o immediato, sia l’indicazione della causa petendi.

Tuttavia, è ovvio che, qualora l’attore rivendichi un diritto autodeterminato, affinchè la propria domanda risulti fondata e, perciò, sia accolta dal giudice, egli dovrà allegare e dimostrare i fatti costitutivi alla base del proprio diritto soggettivo. Questo chiarimento, comunque, attiene alla fase introduttiva ed istruttoria della causa e non al profilo dell’identificazione della domanda.
ESEMPIO 1 - DIRITTO AUTODETERMINATO: Se l’attore propone al giudice una domanda in cui rivendica la proprietà di un bene immobile, affinchè essa sia identificata, non sono necessari i fatti costitutivi alla base del petitum, quali, ad esempio, l’acquisto del diritto di proprietà a titolo derivativo con contratto di compravendita e/o l’acquisto a titolo originario con usucapione.
ESEMPIO 2 - DIRITTO ETERODETERMINATO: Affinchè la domanda sia identificata, non è sufficiente che l’attore chieda al giudice di condannare la controparte a pagare una certa somma, ma egli deve anche indicare i fatti costitutivi alla base di tale petitum, quali la stipulazione di un contratto di mutuo (nel caso l’attore abbia prestato tale somma al convenuto) e/o la stipulazione di un contratto di locazione (nel caso in cui tale somma sia l’equivalente di un canone scaduto di locazione).

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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PAROLE CHIAVE:

petitum
causa petendi