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I termini


Cosa saranno i termini? Sono dei periodi di tempo, stabiliti dalla lex o dal giudice, per il compimento dei singoli atti del processo. Abbiamo detto che non possiamo immaginare un processo che si protragga in un tempo infinito ed è quindi ragionevole che il legislatore fissi dei periodi di tempo entro i quali gli atti vanno compiuti. Vedete che questi termini sono stabiliti dalla legge ma, possono anche essere stabiliti dal giudice a pena di decadenza solo se la lex lo prevede espressamente. "A pena decadenza" cosa vorrà dire? O la parte pone in essere, entro quel periodo di tempo, l'atto oppure decade dal potere di farlo.

Ci sono i termini perentori e quelli ordinatori.
Sono in genere i termini ordinatori a meno che la legge stessa li dichiari espressamente perentori. Quale è la differenza tra perentorio e ordinatorio? Quello perentorio ci dice l'art 153 non può essere abbreviato o prorogato neanche se le parti sono d'accordo. Mentre quello ordinatorio art. 154 il giudice prima della scadenza del termine può abbreviarlo o prorogarlo anche d'ufficio. La proroga non può avere una durata superiore al termine originario. Non può essere consentita una proroga ulteriore se non per motivi particolarmente gravi e con provvedimento motivato.
 
Nell'art 153, adesso c'è, si occupa dei termini perentori, un nuovo secondo comma introdotto dalla lex n. 69 del 2009, perché cosa succede se io incorro in una decadenza? Cioè decorre il termine io non ho posto in essere l'atto? Il secondo comma ci dice che posso chiedere al giudice di essere rimessa in termini. Se però dimostro di essere incorsa in decadenza per cause a me non imputabile. Questo istituto della remissione in termini non era previsto nella stesura originaria del codice se non per il caso del contumace involontario. Questa rimessione in termini per il contumace era sempre stata prevista poi con la riforma del ?90 era stato aggiunto un art. 184 bis, che ora è stato abrogato, che aveva un testo identico a quello dell'art.153. con l'ultima riforma il legislatore ha semplicemente spostato quanto previsto dall'art. 184 bis al secondo comma dell'art. 153. prima la previsione dei termini era disciplinata nel secondo libro quindi nel processo ordinario di cognizione di primo grado adesso il legislatore ha spostato la disposizione nel libro primo all'interno della norma dei termini perentori cosa significa questo cambiamento? La norma abrogata è identica. Essendo contenuta nel libro primo disposizioni generali si applica a tutti i tipi di processi civili e nel corso di tutto il processo. In particolare il fatto che questa disciplina fosse prevista all'interno del processo di primo grado faceva si che si escludesse, pacificamente, l'applicazione di questa rispetto ai termini per la proposizione del mezzo di impugnazione.

Per quanto concerne il procedimento di remissione in termini si fa riferimento alla disciplina della contumacia involontaria quindi si richiama l'art. 294 secondo e terzo comma per ottenere questa remissione in termini si dovrà fare istanza al giudice, il giudice se ritiene verosimile i fatti allegati, ammette la prova dell'impedimento. I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza. Quindi vuol dire che se io incorsa in una decadenza imputabile farò istanza al giudice e questo provvederà con ordinanza.
Art. 155 è relativo al computo dei termini. Es. La legge prevede, o il giudice dispone, che un atto deve essere posto in essere entro trenta gg come li computiamo? Si escludono il giorno e l'ora iniziali.però se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è progata di diritto al primo giorno seguente non festivo.
Questo nel 2005 è stato esteso anche al sabato, quindi se la scadenza è al sabato si va al lunedì.
Per quanto concerne i termini quelli che sono perentori o ordinatori sono chiamati accelleratori e poi ci sono dei termini chiamati dilatori. Quale sarà la differenza tra termine dilatorio o accelleratorio? Quello accelleratorio è un termine che volto ad accelerare i tempi del processo, quindi un determinato atto dovrà essere posto in essere entro un determinato periodo di tempo. Opposta la funzione di quello dilatorio quindi dovrà trascorrere un determinato periodo di tempo.
Voi potreste dire ma come abbiamo i problemi dei tempi del processo civile ed abbiamo pure dei termini dilatori? La funzione dei termini dilatori consentire la difesa ed un tipico termine dilatorio è quello che deve decorrere per il convenuto tra il momento in cui gli viene notificato l'atto di citazione e quello che deve costituirsi.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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