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La composizione collegiale o monocratica del Tribunale in fase decisoria



Come si è già ricordato più volte, di regola, post riforma degli anni '90, il tribunale è giudice monocratico; eccezionalmente, soltanto per talune controversie, elencate tassativamente EX ARTT. 50-BIS, 50-TER E 50-QUATER CPC, la prima fase processuale (Cioè la fase introduttiva + la fase di istruzione della causa) è affidata al giudice istruttore, mentre la decisione vera e propria della causa è presa da un collegio, composto da tre giudici. Tuttavia, come si è già detto, la maggior parte del Titolo I del Libro II CPC, non essendo stato toccato dalla riforma degli anni '90, è ancora oggi disegnata sull'originaria ripartizione di ruoli tra giudice istruttore e collegio, mentre solo poche disposizioni di esso riguardano il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.
Quale insieme d'articoli inserito EX D. LGS. N. 51 DEL 1998, la Sezione VI bis del Capo I del Titolo I del Libro I CPC, rubricata "Della composizione del Tribunale", si occupa di questa tematica.
In particolare, quale elenco numericamente limitato di cause molto delicate, per cui è ancora prevista ex lege la garanzia della decisione collegiale da parte di 3 giudici, EX ART. 50BIS.1 CPC è stabilito che «IL TRIBUNALE GIUDICA IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE: 1) NELLE CAUSE NELLE QUALI È OBBLIGATORIO L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO [Come si è già visto, si tratta di cause nelle quali il legislatore CPC ravvisa un interesse pubblico, che vanno al di là dei diritti soggettivi delle parti. A tal proposito, si veda la precedente analisi dell'ART. 70 CPC, rubricato "Intervento in causa del PM"], SALVO CHE SIA ALTRIMENTI DISPOSTO; 2) NELLE CAUSE DI OPPOSIZIONE, IMPUGNAZIONE, REVOCAZIONE E IN QUELLE CONSEGUENTI A DICHIARAZIONI TARDIVE DI CREDITI, DI CUI AL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267, E ALLE ALTRE LEGGI SPECIALI DISCIPLINANTI LA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA [Si tratta di cause relative alla materia fallimentare]; 3) NELLE CAUSE DEVOLUTE ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE [Come si è già visto, EX ART. 102.2 COSTITUZIONE è stabilito che «NON POSSONO ESSERE ISTITUITI GIUDICI STRAORDINARI O GIUDICI SPECIALI. POSSONO SOLTANTO ISTITUIRSI PRESSO GLI ORGANI GIUDIZIARI ORDINARI SEZIONI SPECIALIZZATE PER DETERMINARE MATERIE, ANCHE CON LA PARTECIPAZIONE (accanto al giudice togato) DI CITTADINI IDONEI (e, perciò, esperti) ESTRANEI ALLA MAGISTRATURA». ESEMPI: Il Tribunale dei Minori, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche e/o le Sezioni Specializzate Agrarie]; 4) NELLE CAUSE DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO FALLIMENTARE E DEL CONCORDATO PREVENTIVO; 5) NELLE CAUSE DI IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE [Si tratta di cause relative alla materia societaria], NONCHE` NELLE CAUSE DI RESPONSABILITA` DA CHIUNQUE PROMOSSE CONTRO GLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO, I DIRETTORI GENERALI, I DIRIGENTI PREPOSTI ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI E I LIQUIDATORI DELLE SOCIETÀ, DELLE MUTUE ASSICURATRICI E SOCIETÀ COOPERATIVE, DELLE ASSOCIAZIONI IN PARTECIPAZIONE E DEI CONSORZI; 6) NELLE CAUSE DI IMPUGNAZIONE DEI TESTAMENTI E DI RIDUZIONE PER LESIONE DI LEGITTIMA [quale scelta legislativa che è stata sottoposta a critica, poiché materia testamentaria non è apparsa a tal punto delicata da essere sottoposta a decisione collegiale]; 7) NELLE CAUSE DI CUI ALLA LEGGE 13 APRILE 1988, N. 117 [cioè nelle cause relative alla responsabilità civile dei giudici]. 7-BIS) NELLE CAUSE DI CUI ALL'ARTICOLO 140-BIS DEL CODICE DEL CONSUMO, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 [cioè le c. d. class actions a tutela dei diritti omogenei dei consumatori, quali ulteriore ipotesi EX ART. 50BIS.1 CPC, inserita EX LEGGE N. 244 DEL 2007]». Inoltre, EX ART. 50-BIS.2 CPC è stabilito che «IL TRIBUNALE GIUDICA ALTRESÌ IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE NEI PROCEDIMENTI IN CAMERA DI CONSIGLIO DISCIPLINATI DAGLI ARTICOLI 737 E SEGUENTI [Come si è già detto, si tratta della c. d. volontaria giurisdizione, disciplinata nel Capo VI del Titolo II del Libro IV CPC, quale importante branca processulacivilistica che, invece di tutelare un diritto soggettivo, tutela un mero interesse], SALVO CHE SIA ALTRIMENTI DISPOSTO».
In via generale e residuale, d'altro canto, EX ART. 50-TER CPC è stabilito che «FUORI DEI CASI PREVISTI DALL'ARTICOLO 50-BIS, IL TRIBUNALE GIUDICA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA».
Infine, EX ART. 50-QUATER CPC, rubricato "Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale", è stabilito che «LE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 50 BIS E 50 TER NON SI CONSIDERANO ATTINENTI ALLA COSTITUZIONE DEL GIUDICE [Ciò significa che la nullità derivante dalla loro inosservanza non è ritenuta una nullità assoluta e relativamente insanabile EX ART. 158 CPC]. ALLA NULLITÀ DERIVANTE DALLA LORO INOSSERVANZA SI APPLICA L'ARTICOLO 161, PRIMO COMMA [cioè la regola della conversione dei motivi di nullità in motivi di gravame]».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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