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Il valore probatorio dell’atto formalmente anonimo


Il valore probatorio dell’atto formalmente anonimo, per mancata sottoscrizione, ma riconosciuto è problematico.
Infatti la mancata sottoscrizione col proprio nome dimostra che l’autore non ha voluto impegnare la propria responsabilità nel fare una determinata dichiarazione.
Pertanto non si pone un problema di utilizzabilità, il riconoscimento rende utilizzabile il documento formalmente anonimo, ma si pone un problema di credibilità della fonte e di attendibilità della rappresentazione.
Infatti ci si può chiedere: cosa aveva da nascondere l’autore della dichiarazione, se non ha voluto sottoscriverla, evitando così di impegnare la propria parola?
Al generale divieto di utilizzazione delle dichiarazioni anonime, il codice prevede deroghe consentendo in due casi l’utilizzabilità dei documenti contenenti dichiarazioni anonime:
quando la dichiarazione anonima costituisce corpo del reato, cioè quando mediante la stessa o sulla stessa è stato commesso il reato, in quanto il codice impone che il corpo del reato sia sempre acquisito al procedimento;
quando la dichiarazione provenga “comunque” dall’imputato, non bisogna intendere il termine “provenire” come “essere l’autore”, altrimenti non si avrebbe un documento anonimo e non ci sarebbe bisogno di una norma espressa per garantirne l’utilizzabilità.
Quindi bisogna intendere il termine “provenire” come “essere presentate” dall’imputato, cioè sono utilizzabili le dichiarazioni anonime che l’imputato, e soltanto lui tra le parti, ha presentato e delle quali sia venuto “comunque” in possesso.
Ovviamente il valore probatorio sarà molto limitato poiché sarà difficile dimostrare l’attendibilità della dichiarazione medesime, tuttavia resta utilizzabile.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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