Skip to content

Lavoro subordinato: durata del patto di prova

LAVORO SUBORDINATO: DURATA DEL PATTO DI PROVA


Il limite massimo del patto di prova invece non è indicato, ma è regola dell’ordinamento lavori stico quella secondo il quale il limite massimo della prova è pari a 6 mesi. La durata massima si intuisce in maniera indiretta, non risulta in modo esplicito dall’ordinamento positivo, è evinta in modo indiretto dalla l. n. 604/1966 (art. 10): decorsi 6 mesi dalla costituzione del rapporto trova attuazione la normativa vincolistica in tema di licenziamento individuale, dunque le norme di cui alla medesima l. n. 604/1966, fra le quali la norma che prescrive  requisiti sostanziali ai fini della legittimità del recesso. Quindi trascorsi 6 mesi dalla costituzione del rapporto per recedere dal contratto bisogna dedurre un motivo, da ciò si evince che entro i 6 mesi non vale la regola della necessaria giustificazione del recesso, ma vale la regola della libera recedibilità.

Un patto di prova è prorogabile, entro i 6 mesi; una fattispecie di prova legittima proroga è: patto di prova di 2 mesi + prova di 4 mesi. Quindi la proroga è legittima nei limiti della durata massima.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.