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Licenziamento per ragioni di tipo oggettivo

LICENZIAMENTO PER RAGIONI DI TIPO OGGETTIVO


Altri requisiti invece non si applicano a tutte le fattispecie di licenziamento. Sono stati introdotti dalla legge Fornero: procedura da seguire perché il licenziamento sia legittimo: riguardano solo il licenziamento per motivo oggettivo ed è da seguire solo se il datore di lavoro occupa più di 15 dipendenti nell’unità produttiva di appartenenza del lavoratore (questi requisiti riguardano il motivo oggettivo e le imprese in cui si applica l’art. 18 dello statuto dei lavoratori).
Il datore di lavoro prima di procedere al licenziamento deve inviare una lettera in cui illustra i motivi che lo portano al licenziamento, la deve inviare alla Direzione territoriale del lavoro (ufficio del Ministero del lavoro).
Questo ufficio del Ministero ha l’obbligo di convocare le parti (convocata una seduta davanti ad una commissione): la commissione stabilisce se il licenziamento sia necessario o se sia possibile trovare misure per evitarlo/accordo tra le parti (per es. una cifra di denaro). Se non si trova una soluzione viene redatto un verbale e solo successivamente il datore di lavoro può comunicare il licenziamento. Questa procedura è stata introdotta ex novo nell’art. 7 della l.n. 604/1966 (c.d. legge sui licenziamenti).

Le sanzioni sono differenti, in base a:
Aziende che godono di tutela reale: aziende che hanno più di 15 dipendenti o che occupano nel comune più di 15 dipendenti o che in tutti il territorio hanno 60 dipendenti o più. Si applica l’art. 18 dello statuto dei lavoratori.
Aziende che godono di tutela obbligatoria: la norma di riferimento è l’art. 8 della l.n. 604/1966. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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