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Potere disciplinare del datore di lavoro

POTERE DISCIPLINARE DEL DATORE DI LAVORO


Il datore di lavoro può esercitare un potere disciplinare, nei casi di inadempimento del lavoratore (nel momento in cui questi si è reso responsabile della violazione di obblighi di diligenza e di fedeltà). 
Art. 2106 c.c.: individua i requisiti sostanziali dell’esercizio di questo potere. In relazione alla violazione degli artt. 2104-2105 c.c. il datore può esercitare il potere disciplinare. Il datore può intimare sanzioni secondo la gravità dell’infrazione. Quindi il potere disciplinare si esercita in base ad un criterio di proporzionalità e si esprime quindi in una gamma di sanzioni, che devono essere diversificate in relazione alla gravità dell’infrazione:
1. Sospensione del lavoratore
2. Potere di recesso (di licenziamento)
3. Sanzione pecuniaria
4. Rimprovero verbale

Quindi il potere disciplinare consiste in:
• Richiamo
• Multa
• Sospensione
• Licenziamento
Le sanzioni devono rispondere ad un principio di proporzionalità (la sanzione deve essere adeguata all’inadempimento) – limite sostanziale del potere disciplinare.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Francesca Morandi
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