Skip to content

Garanzie formali e garanzie sostanziali del reato

Garanzie formali e garanzie sostanziali del reato


Sia che venga privilegiata la dimensione utilitaristica della pena (in chiave generalpreventiva o rieducativo-specialpreventiva), sia che ne venga invece accentuata la componente etica (in chiave retributiva), al centro della vicenda punitiva c’è sempre la persona del reo. Nel primo caso, col rischio immanente di una strumentalizzazione dell’individuo per la tutela futura della società; nel secondo caso con una formulazione di un giudizio di colpevolezza che tende a dilatare l’oggetto della “riprovazione” fino ad inglobare aspetti della stessa personalità del reo. 
Tutta la storia del diritto penale è segnata dall’evoluzione dei principi garantistici a tutela della persona del reo, quali diretti corollari della natura punitiva della sanzione e del diritto penale.

Si distingue tra principi:
Operanti sul piano del contenuto: principi che vincolano le scelte incriminatrici a determinate materie, che delimitano cioè il ricorso alla sanzione penale per la tutela di determinati beni e interessi e non di altri, in considerazione della particolare “qualità” della pena criminale. Si riscontra un esigenza sostanziale di proporzione: una sanzione, così coinvolgente l’intera persona del destinatario com’è quella penale, può ragionevolmente trovare utilizzazione solo per la salvaguardia di beni ed interessi, e dunque per la repressione di comportamenti illeciti, di “particolare importanza e rilevanza”.

Concernenti la forma del diritto penale: pongono garanzie e vincoli per quanto riguarda le modalità, mezzi, procedimenti di produzione, formulazione e applicazione delle norme penali, quali che siano i loro contenuti sostanziali.

I principi contenutistici, o di garanzia sostanziale, attengono al reato, contribuendo a determinare ciò che può essere legittimamente previsto come tale; i principi di garanzia formale attengono alla legge penale, contribuendo a determinare quali sono le fonti normative legittimate a prevedere i reati.   
Nella micro-vicenda in cui consiste il reato, vi sarà sempre un “soggetto attivo” (la “madre” o “colui che trova un corpo…”) e un suo comportamento (“uccide” o “omette di avvertire…”), ben potendo figurare inoltre ulteriori caratteristiche concernenti il soggetto passivo (“il neonato”, “il minore di anni 10 smarrito”), nonché la particolare modalità del comportamento, e poi l’atteggiamento psicologico del soggetto attivo, e così via dicendo.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.