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Il principio societas delinquere non potest



La nozione della pena è intrisa di “personalismo”, cioè le sue varie funzioni sembrano presupporre come loro destinataria la persona fisica. Già la stessa funzione di prevenzione generale mediante intimidazione implica un soggetto che sia psicologicamente suscettibile di dissuasione per mezzo della minaccia della pena.
Non può pertanto stupire che il diritto penale moderno si sia ispirato al principio societas delinquere non potest: cioè al principio della radicale esclusione della responsabilità penale degli enti collettivi.
L’inadeguatezza dell’esclusione della responsabilità penale delle persone giuridiche si rivela sotto molteplici profili:
1.Non può essere sufficiente perseguire penalmente la sola persona fisica autore materiale dell’illecito colpendo la società commerciale (o l’ente collettivo) con sanzioni di altra natura, es. quelle civili delle restituzioni e del risarcimento del danno.
2.vi è spesso una specie di strutturale estraneità o non coincidenza tra la persona fisica autore dell’illecito e colpita dalla sanzione penale e i reali centri decisionali dell’attività di impresa in cui si inserisce la commissione dell’illecito. Una mancata coincidenza dovuta proprio all’organizzazione imprenditoriale in cui operano i diversi soggetti in base alla divisione del lavoro.
3.la sanzione penale individuale vede pregiudicata la sua efficacia perché incapace di dispiegare la sua portata afflittiva:
se pecuniaria => la pena parametrata sul patrimonio individuale potrebbe essere riassorbita dalla persona giuridica come una goccia nel mare;
se detentiva => verrebbe interamente sofferta dalla persona fisica senza che la società venga a subire nessun pregiudizio tutte le volte in cui possa agevolmente sostituire la persona fisica del colpevole con altra disposta a sua volta a rischiare.

L’insieme di queste e altre ragioni hanno portato all’erosione del principio societas delinquere non potest. Infatti tramite una serie di decisioni internazionali i vari Stati europei hanno introdotto forme di responsabilità diretta delle persone giuridiche.

Difficoltà:
1.C’è il rischio che la punizione della persona giuridica implichi una responsabilità per fatto altrui: non solo perché il soggetto collettivo colpito dalla sanzione è diverso da quello che ha posto materialmente in essere il fatto illecito ma anche perché con la punizione dell’ente vengono ad essere indirettamente colpite anche persone fisiche diverse ed estranee alla realizzazione dell’illecito ( es. i soci della società).
2.C’è il rischio di configurare una responsabilità penale senza colpevolezza per la difficoltà di rintracciare in capo all’ente collettivo quella determinazione volitiva riprovevole che, in quanto tale, pare essere inconcepibile senza una base psichica di cui l’ente è necessariamente privo.
3.C’è il rischio di dare vita ad una sistema di sanzioni penali strumentalmente incapaci di svolgere le fondamentali funzioni retributiva e rieducativa.

Soluzioni:
1.Responsabilità per fatto altrui: lo si evita attraverso la costruzione di criteri di collegamento in grado di selezionare solo quei fatti che sono realmente riconducibili alla cd. politica di impresa, cioè ricollegabili in modo sicuro all’attività della persona giuridica come tale ed alle sue strategie imprenditoriali.
2.Esigenza della colpevolezza: niente esclude che sia configurabile una colpevolezza “di organizzazione”, consistente cioè in un difettoso sistema di organizzazione e gestione delle attività imprenditoriali tale da agevolare o comunque non impedire la realizzazione degli illeciti: una colpevolezza cioè sprovvista di struttura psichica ma non perciò meno “riprovevole” per l’atteggiamento antidoveroso che essa manifesta.
3.Presunta impossibilità per la pena di dispiegare la sua funzione in particolare rieducativa nei confronti dell’ente collettivo: la persona giuridica sarà sanzionata principalmente con la pena pecuniaria che comunque ha idoneità rieducativa, e inoltre niente esclude che possano essere immaginate sanzioni aventi un contenuto di controllo e vigilanza sulle decisioni e sulla attività dell’impresa.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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