Skip to content

La colpevolezza nel concorso di persone: il concorso doloso e il concorso colposo


Il concorso di persone dà luogo ad un titolo autonomo di responsabilità, a fondare il quale, sul piano psichico, il dolo è sempre sufficiente secondo le regole generali (art. 42.2 per il delitto; art. 42.4 per le contravvenzioni).  Occorre distinguere:
Dolo del fatto tipico monosoggettivo:
Necessario a costituire il «reato» in cui si concorre, ma non occorre, in linea di principio, che sia presente in chi realizza la fattispecie monosoggettiva: la possibilità di un'esecuzione frazionata del reato riguarda infatti anche l'elemento psicologico, nel senso che il dolo del fatto può trovarsi in uno qualunque dei compartecipi (es., Tizio istiga Caio a sottrarre una cosa che Caio crede propria, ma Tizio sa essere d'altri: l'esecutore non è in dolo rispetto al fatto di furto, mentre lo è l'istigatore).
Il principio trova indiretta conferma nell'art. 112.4, che, disponendo gli aggravamenti previsti «anche se taluno dei partecipi al fatto (...) non è punibile», si riferisce tra l'altro all'eventualità di un difetto di colpevolezza.
Se tale dolo è generico => esso dovrà sussistere in tutti i partecipi ed avrà per tutti lo stesso contenuto: più concorrenti in un omicidio vogliono tutti allo stesso modo la morte della vittima.
Se tale dolo è specifico => è sufficiente anche uno solo, e non necessariamente l’autore materiale del fatto, voglia anche il fine ulteriore e particolare richiesto dalla norma incriminatrice: così risponderanno di furto in concorso tutti quei soggetti che hanno sottratto un bene anche se uno solo di essi agiva per procurarsi l’ingiusto profitto e tale profitto era appunto a lui solo destinato per volontà comune.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.