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Criteri verticali di competenza per valore e per materia

Criteri verticali di competenza per valore e per materia: ripartizione di competenza giurisdizionale tra tribunale e giudice di pace


La competenza del giudice pace ed i rispettivi criteri d’attribuzione sono disciplinati EX ART. 7 CPC, di cui si è già trattato in precedenza.
Al contrario, la competenza del tribunale ed i rispettivi criteri di attribuzione sono disciplinati EX ART. 9 CPC; in primo luogo, EX ART. 9.1 CPC, quale attribuzione residuale di competenza ex lege, è stabilito che «IL TRIBUNALE È COMPETENTE PER TUTTE LE CAUSE CHE NON SONO DI COMPETENZA DI ALTRO GIUDICE (cioè del giudice di pace)».
Inoltre, quale criterio di competenza per materia - indipendente dal valore e, quindi, puro -, EX ART. 9.2 CPC è stabilito che «IL TRIBUNALE È ALTRESÌ ESCLUSIVAMENTE COMPETENTE PER LE CAUSE IN MATERIA DI IMPOSTE E TASSE (In quest’ambito, tuttavia, il tribunale ha un limite di giurisdizione nei confronti di un giudice speciale, quali le commissioni tributarie), PER QUELLE RELATIVE ALLO STATO E ALLA CAPACITÀ DELLE PERSONE E AI DIRITTI ONORIFICI, PER LA QUERELA DI FALSO, PER L'ESECUZIONE FORZATA E, IN GENERALE, PER OGNI CAUSA DI VALORE INDETERMINABILE».

Modalità di determinazione del valore della causa

EX ART. 10.1 CPC, è stabilito che «IL VALORE DELLA CAUSA, AI FINI DELLA COMPETENZA, SI DETERMINA DALLA DOMANDA A NORMA DELLE DISPOSIZIONI SEGUENTI»; inoltre, EX ART. 10.2 CPC è stabilito che «A TALE EFFETTO LE DOMANDE PROPOSTE NELLO STESSO PROCESSO CONTRO LA MEDESIMA PERSONA SI SOMMANO TRA LORO, E GLI INTERESSI SCADUTI, LE SPESE E I DANNI, ANTERIORI ALLA PROPOSIZIONE SI SOMMANO COL CAPITALE».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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