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Estromissione


L'istituto dell'estromissione consiste nel fenomeno opposto a quello dell'intervento. L'estromissione si verifica quando una parte esce dal processo.

Il codice prevede due casi di estromissione:

1) art.108 c.p.c.: "Se il garante comparisce ed accetta di assumere la causa in luogo del garantito, questo può chiedere, qualora le parti non si oppongano, la propria estromissione. Questa è disposta dal giudice con ordinanza; ma la sentenza di merito pronunciata nel giudizio spiega i suoi effetti anche contro l'estromesso".
Se il convenuto ha chiamato in causa il garante, il quale si è costituito ed ha, quindi, accettato di assumere la causa, il convenuto originario può uscire, però la sentenza sarà comunque efficace nei suoi confronti sebbene sia uscito dal processo.

2) L'art.109 c.p.c.: "Se si contende a quale di più parti spetta una prestazione e l'obbligato si dichiara pronto a eseguirla a favore di chi ne ha diritto, il giudice può ordinare il deposito della cosa o della somma dovuta e, dopo il deposito, può estromettere l'obbligato dal processo".
Poniamo il caso che l'oggetto del processo sia la rivendicazione della proprietà di un bene. Che bene deve essere affinché si applichi l'art. 109 c.p.c.? Un bene mobile o una somma di denaro.
Poniamo il caso che intervenga volontariamente il terzo in via principale e che affermi di essere il proprietario della cosa, l'obbligato a questo punto si dichiara pronto ad eseguire o a depositare la cosa contesa e può essere estromesso dal processo.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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