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Figure particolari di sentenze di condanna


Accanto alla sentenza di condanna tradizionale di cui si è trattato sinora, il legislatore prevede figure particolari di sentenze di condanna, con cui o si ha un’anticipazione di taluni effetti della condanna classica (come nell’ipotesi della condanna generica, con cui si ha un’anticipazione dell’iscrizione dell’ipoteca giudiziale rispetto alla determinazione del quantum della prestazione; o nell’ipotesi della condanna in futuro, con cui si ha un’accelerazione nella costituzione del titolo esecutivo), o si ha un iter procedimentale abbreviato (comme nell’ipotesi della condanna con riserva di eccezioni, che è pronunciata dal giudice senza previo esame delle eccezioni del convenuto) In particolare, si tratta delle seguenti figure peculiari di provvedimento di condanna:

1. Figura peculiare della CONDANNA GENERICA EX ART. 278.1 CPC: In particolare, EX ART. 278.1 CCP, contenuto nel Libro II CPC, è stabilito che «QUANDO È GIÀ ACCERTATA LA SUSSISTENZA DI UN DIRITTO, MA È ANCORA CONTROVERSA LA QUANTITÀ DELLA PRESTAZIONE DOVUTA, IL COLLEGIO (In questo caso, il termine collegio, ancora risalente all’originaria formulazione codicistica del 1942, è riferito all’originaria forma collegiale del giudice istruttore per la generalità delle cause; oggi, invece, deve essere letto, in chiave evolutiva, come giudice unico), SU ISTANZA DI PARTE, PUÒ LIMITARSI A PRONUNCIARE CON SENTENZA LA CONDANNA GENERICA ALLA PRESTAZIONE, DISPONENDO CON ORDINANZA CHE IL PROCESSO PROSEGUA PER LA LIQUIDAZIONE». Pertanto, si tratta della situazione in cui è stata proposta un’azione di condanna, ma il giudice, pur avendo accertato la sussistenza del diritto soggettivo dell’attore, non ha ancora individuato esattamente la quantità della prestazione dovuta dall’obbligato soccombente; in altre parole, si parla di condanna generica, perché, con tale pronuncia, è accertato l’an (ESEMPIO: Nel caso di una prestazione di dare, il giudice ha stabilito che il soccombente deve restituire una determinata somma di denaro al creditore vincitore, in virtù di un contratto di mutuo concluso tra le due parti, di cui ha accertato l’esistenza), ma non il quantum (ESEMPIO: Nel caso di una prestazione di dare, il giudice non ha, comunque, ancora stabilito l’ammontare della somma di denaro, che il creditore vincitore ha diritto a ricevere dall’obbligato vincitore, in virtù del contratto di mutuo tra loro concluso, di cui ha accertato l’esistenza) della prestazione oggetto della condanna.
Nel momento in cui è certo l’an, ma è ancora controverso il quantum, l’attore può chiedere al giudice di pronunciare una condanna generica alla prestazione; tuttavia, post tale sentenza di condanna generica, il processo civile non è chiuso, bensì procede per la determinazione del quantum, affinchè, in seguito, la controparte soccombente possa essere condannata al pagamento di un preciso ammontare di denaro.
In particolare, la sentenza di condanna generica non costituisce un titolo esecutivo, poiché non è ancora stabilito il quantum della prestazione, che, quindi, non è ancora liquida ed esigibile.
Invece, essendo già accertato l’an, il vantaggio derivante all’attore dalla/la ragionevolezza dell’istituto della condanna generica è la conseguente possibilità, in capo all’attore, di procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale sui beni dell’obbligato soccombente. Infatti, EX ART.2838.1 C. C., rubricato "Somma per cui l’iscrizione è eseguita", è stabilito che «SE LA SOMMA DI DANARO NON È ALTRIMENTI DETERMINATA NEGLI ATTI IN BASE AI QUALI È ESEGUITA L'ISCRIZIONE O IN ATTO SUCCESSIVO, ESSA È DETERMINATA DAL CREDITORE NELLA NOTA PER L'ISCRIZIONE»; in particolare, poiché l’attore creditore potrebbe iscrivere l’ipoteca giudiziale per una somma di denaro - da lui determinata -, su cui l’obbligato soccombente non è assolutamente d’accordo, vi può essere la riduzione dell’ipoteca su istanza del debitore EX ARTT. 2872 E SGG. C. C.

2. Figura peculiare della CONDANNA PROVVISIONALE EX ART. 278.2 CPC: Al contrario, EX ART. 278.2 CCP, è stabilito che «IN TAL CASO IL COLLEGIO, CON LA STESSA SENTENZA E SEMPRE SU ISTANZA DI PARTE, PUÒ ALTRESÌ CONDANNARE IL DEBITORE AL PAGAMENTO DI UNA PROVVISIONALE, NEI LIMITI DELLA QUANTITÀ PER CUI RITIENE GIÀ RAGGIUNTA LA PROVA». Ciò significa che, qualora il giudice abbia accertato l’an ed abbia già raggiunto il proprio convincimento su una porzione di quantum della prestazione dovuta dal soccombente, egli pronuncia, sempre su domanda di parte - e, quindi, mai d’ufficio - la c. d. provvisionale, quale vera e propria sentenza di condanna tradizionale, anche se provvisioria, a tale porzione di quantum.

3. Figura peculiare della CONDANNA IN FUTURO EX ARTT. 657 E 664 CPC: In questo caso, l’attore creditore agisce in giudizio per ottenere la condanna del suo debitore convenuto prima che il suo credito sia diventato esigibile; questo tipo di provvedimento di condanna può essere richiesto solo nelle ipotesi peculiari tassativamente previste dalla legge, al fine di favorire una determinata categoria di soggetti.
In particolare, il Capo II del Titolo I del Libro IV CPC, intitolato "Del procedimento per convalida di sfratto", favorisce i proprietari di beni immobili, che li diano in locazione: EX ART. 657.1 CPC, con questo procedimento (speciale) sommario, il locatore può intimare al conduttore la licenza per finita locazione, prima del termine di scadenza relativo allo stesso contratto di locazione e, perciò, prima che sia attuale il suo diritto al rilascio dell’immobile. In altre parole, il locatore può domandare un provvedimento di condanna in futuro ai danni del conduttore, in modo che, una volta scaduto il contratto di locazione, egli ha già in mano un titolo esecutivo, che gli consenta, in caso di inadempimento del conduttore, di procedere all’esecuzione forzata (In particolare, al di là della disciplina originaria del 1942 EX ART. 657 CPC, una serie di leggi speciali ha disciplinato in seguito nel dettaglio l’esecuzione forzata dello sfratto).
Inoltre, sempre entro la disciplina del procedimento speciale per convalida di sfratto, EX ART. 664.1 CPC è stabilito che il giudice può anche pronunciare un decreto di ingiunzione per l’ammontare non solo dei canoni scaduti, ma anche di quelli che scadranno, fino all’esecuzione dello sfratto: tale decreto ingiuntivo è un ulteriore esempio di provvedimento di condanna in futuro.

4. Figura peculiare della CONDANNA CON RISERVA DELLE ECCEZIONI EX ART. 35 CPC: In questo caso, il giudice pronuncia una sentenza di condanna, senza esaminare le eccezioni proposte dal convenuto (L’eccezione è il tipico strumento difensivo del convenuto, di cui si dirà in seguito), pur avendo instaurato il contradditorio nei confronti del convenuto (in quanto si tratta, comunque, di un procedimento ordinario di cognizione, vs procedimento per ingiunzione, in cui il provvedimento è reso dal giudice senza l’instaurazione del contraddittorio nei confronti del convenuto). Anche questo peculiare provvedimento di condanna può essere richiesto solo nei casi tassativamente previsti dal legislatore, perché, essendo la domanda dell’attore accolta dal giudice con riserva delle eccezioni, è un istituto potenzialmente lesivo del diritto di difesa del convenuto, che, di conseguenza, favorisce l’attore.
In particolare, una peculiare ipotesi ex lege di condanna con riserva delle eccezioni è disciplinata EX ART. 35 CPC, quale norma complessa, rubricata "Eccezione di compensazione" (La compensazione è un istituto di diritto sostanziale, che determina l’estinzione del debito: EX ART. 1241 C. C., è stabilito che «QUANDO DUE PERSONE SONO OBBLIGATE L'UNA VERSO L'ALTRA, I DUE DEBITI SI ESTINGUONO PER LE QUANTITÀ CORRISPONDENTI […]». ESEMPIO: Alla domanda dell’attore di condanna alla restituzione di una certa somma di denaro data a mutuo, il convenuto eccepisce il fatto che, pur essendo debitore per tale somma nei confronti dell’attore, egli è anche creditore nei suoi confronti per una somma equivalente), secondo cui «QUANDO È OPPOSTO IN COMPENSAZIONE UN CREDITO CHE È CONTESTATO [In altre parole, è l’ipotesi in cui l’attore contesta/nega l’eccezione di compensazione allegata dal convenuto e, quindi, nega l’esistenza di un proprio debito nei confronti del convenuto] ED ECCEDE LA COMPETENZA PER VALORE DEL GIUDICE ADITO [In altre parole, è l’ipotesi in cui la verifica dell’esistenza di tale credito del convenuto non rientra nella competenza per valore (di cui poi si dirà in seguito) del giudice di I grado, cui è stato eccepito per compensazione], QUESTI, SE LA DOMANDA È FONDATA SU TITOLO NON CONTROVERSO O FACILMENTE ACCERTABILE, PUÒ DECIDERE SU DI ESSA [In altre parole, qualora il giudice abbia verificato che la domanda dell’attore è fondata su un titolo/un fatto costitutivo non controverso/contestato tra le parti o facilmente accertabile (È l’ipotesi in cui l’attore ha allegato alla propria domanda dei documenti, per cui non è necessaria una lunga istruzione probatoria da parte del giudice), il giudice può pronunciare un provvedimento di condanna con riserva dell’eccezione di compensazione] E RIMETTERE LE PARTI AL GIUDICE COMPETENTE PER LA DECISIONE RELATIVA ALL'ECCEZIONE DI COMPENSAZIONE […]».
Riepilogando, quindi, la finalità di quest’istituto è la seguente: si ha una sentenza che pronuncia una condanna a favore dell’attore solo sulla base della sua domanda - il che implica un esclusivo accertamento delle ragioni dell’attore, che sono non contestate o accertabili con facilità - ed una sucessiva sentenza, pronunciata da un altro giudice, in cui, essendo ormai già accertati i fatti costitutivi, è verificata solo l’eccezione del convenuto.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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