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L'appello proposto nei confronti di questa ordinanza (art.702 quater)



Bisogna considerare anzitutto i tempi di proposizione per questo appello perché vedete che si parla di “entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione dell'ordinanza”. Qui c'è una differenza perché vedremo che per il processo ordinario c'è un termine breve che corrisponde, però abbiamo anche un termine lungo che decorre dal deposito della sentenza. Qui invece c'è solo un termine breve, perciò il termine lungo lo possiamo avere solo quando c'è un fenomeno patologico cioè quando questa ordinanza non venga né notificata e nemmeno comunicata. Quindi ci sono solo 30 gg per proporre appello altrimenti questa ordinanza passata in giudicato. Sull'appello abbiamo un solo comma, per il processo ordinario numerose norme. Si interpreta, si dice che l'appello è ormai a cognizione piena che segue le regole dell'appello ordinario tranne le peculiarità che sono dettate in questo art.702 quater.
Quale sono le peculiarità? Il giudizio d'appello nei confronti del sentenza emessa dal Tribunale a chi si propone? Alla Corte d'Appello, il cui giudizio è sempre collegiale. Qui vedete che c'è la peculiarità che “Il presidente del collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno dei componenti del collegio” ma qui non è una grande peculiarità. Dal pdv essenziale come consideriamo questo appello? Ci sono poi due idee su questo processo sommario. Secondo alcuni è un procedimento sommario in cui si ha comunque una istruttoria che è superficiale, parziale. Chi ha questa idea pensa che poi in appello si ha un vero e proprio giudizio a cognizione piena ed esauriente che compensa la sommarietà del primo grado. Quindi vede questo giudizio d'appello come un appello aperto ai nova in cui si può anche rinnovare quello che compiuto in primo grado, proprio perché c'è un'idea di un procedimento sommario che sia veramente a cognizione sommaria, non solo deformalizzato. Invece chi pensa che pure essendo un procedimento deformalizzato, con forti poteri discrezionali da parte del giudice però è sì sommario sotto questo profilo però comunque ha cognizione piena allora interpreta in modo diverso l'appello e quindi lo modella in modo d'appello che noi vedremo è un giudizio d'appello costruito dal nostro legislatore come un controllo di quello che è avvenuto in primo grado e quindi tendenzialmente chiuso a nuove domande, nuovi mezzi di prova e nuove eccezioni. Sotto questo profilo è un po' ambiguo l'art.702 quater perché ci dice che “Sono ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti quando il collegio li ritiene rilevanti ai fini della decisione, ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”. E' contradditorio il legislatore, la vedete questa contraddizione? Da un lato si occupa soltanto dei nova rispetto alle prove, quindi ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti. Però da un lato dice che sono ammissibili se il collegio (è un giudizio sempre collegiale)li ritiene rilevanti, che però il criterio della rilevanza è un criterio più restrittivo rispetto a quello generale che noi abbiamo visto? No, perché abbiamo visto che in primo grado comunque il mezzo di prova costituendo è ammesso dal giudice solo se è rilevante. Quindi qui sembrerebbe un'apertura alle prove. Poi però prosegue dicendo che “ovvero la parte dimostra di non aver potuto proporli nel corso del procedimento sommario per causa ad essa non imputabile”. Quindi sembra dire che se c'è la causa non imputabile può essere ammesso il mezzo di prova irrilevante, che così sarebbe assurdo. Quindi questo dato ambiguo dà ai sostenitori della tesi che vogliono un giudizio d'appello del tutto aperto e quindi compensa la sommarietà del primo grado leggono questo e dicono c'è una completa apertura e nova e si sostiene che può essere rinnovato ciò che è stato fatto in primo grado. Invece chi vede questo giudizio d'appello simile a quello del processo ordinario allora dice, perché siano ammesse nuove prove, occorre la causa non imputabile a meno che nel giudizio di primo grado proprio il giudice non abbia dato la possibilità alle parti di chiedere l'assunzione dei mezzi di prova. Sono due tesi entrambe sostenibili, hanno delle ricadute pratiche. Perché voi capite che se noi diciamo sì io ho un procedimento sommario di primo grado prevedibilmente molto veloce e rapido però poi questo è compensato da un giudizio d'appello dove si rifà tutto voi capite che questo significa che si addossa un grosso carico alle Corti d'Appello e spostare il lavoro di quelli di primo grado in appello. Se invece noi diciamo che abbiamo avuto un giudizio d'appello che è solo un controllo di quello che si è fatto in primo grado però abbiamo un primo grado, pur essendoci una sommarietà data dalla deformalizzazione, data dai poteri discrezionali di direzione del processo del giudice però c'è una cognizione piena e alle parti viene dato modo di far valere le loro difese. Non sappiamo ancora il successo di questo processo.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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