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La connessione tra cause/domande che andrebbero decise ciascuna con un rito diverso


Oltre a derogare ai criteri generali di competenza, la connessione può anche derogare al tipo di rito che andrebbe utilizzato per ciascuna causa/domanda: as esempio, una causa che deve essere decisa con il rito di cognizione ordinario può essere connessa ad una causa che deve essere decisa con rito speciale del lavoro!
Quale netta espressione del favor legis per il simultaneus processus, nel caso di concorrenza tra rito ordinario e rito speciale, EX ART. 40.3 CPC è stabilito che «NEI CASI PREVISTI NEGLI ARTT. 31, 32, 34, 35 E 36 (cioè nei casi di connessione qualificata, esclusa l’ipotesi di connessione semplice EX ART. 33 CPC), LE CAUSE, CUMULATIVAMENTE PROPOSTE O SUCCESSIVAMENTE RIUNITE, DEBBONO ESSERE TRATTATE E DECISE COL RITO ORDINARIO, SALVA L'APPLICAZIONE DEL SOLO RITO SPECIALE QUANDO UNA DI TALI CAUSE RIENTRI FRA QUELLE INDICATE NEGLI ARTT. 409 E 442 (cioè sia una causa in materia laburistica)»: in altre parole, il rito applicabile alle domande connesse - e, quindi, prevalente - è sempre quello ordinario, salvo che il rito speciale sia quello delle cause di lavoro.
Inoltre, poiché il legislatore italiano ha previsto numerosi riti speciali, nel caso di concorso tra due diversi riti speciali, dei quali uno non è quello laburistico, EX ART. 40.4 CPC è stabilito che «QUALORA LE CAUSE CONNESSE SIANO ASSOGGETTATE A DIFFERENTI RITI SPECIALI DEBBONO ESSERE TRATTATE E DECISE COL RITO PREVISTO PER QUELLA TRA ESSE IN RAGIONE DELLA QUALE VIENE DETERMINATA LA COMPETENZA O, IN SUBORDINE, COL RITO PREVISTO PER LA CAUSA DI MAGGIOR VALORE».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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