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La disciplina CPC del riconoscimento e del giudizio di verificazione dell'efficacia probatoria della scrittura privata non autenticata



Anche se la scrittura privata non riconosciuta legalmente, quale prova documentale precostituita, entra nel processo con la sua semplice produzione, bisogna capire che cosa succede nel processo stesso, quando una parte produce nel processo tale scrittura privata, la cui sottoscrizione sembra essere della controparte contro cui è prodotta, ma non è stata autenticata da un pubblico ufficiale!
EX ART. 214.1 CPC, rubricato “Disconoscimento della scrittura privata”, è stabilito che «COLUI CONTRO IL QUALE È PRODOTTA UNA SCRITTURA PRIVATA (non riconosciuta legalmente), SE INTENDE DISCONOSCERLA, È TENUTO A NEGARE FORMALMENTE LA PROPRIA SCRITTURA O LA PROPRIA SOTTOSCRIZIONE»; infatti, EX ART. 215.1 CPC, rubricato “Riconoscimento tacito della scrittura privata”, è stabilito che «LA SCRITTURA PRIVATA (non riconosciuta legalmente) PRODOTTA IN GIUDIZIO SI HA PER RICONOSCIUTA (e, quindi, ha efficacia probatoria EX ART. 2702 Codice Civile): 1) SE LA PARTE, ALLA QUALE LA SCRITTURA È ATTRIBUITA O CONTRO LA QUALE È PRODOTTA, È CONTUMACE, SALVA LA DISPOSIZIONE DELL'ARTICOLO 293 TERZO COMMA [In particolare, EX ART. 293.3 CPC è stabilito che «IN OGNI CASO IL CONTUMACE CHE SI COSTITUISCE (potendolo fare, EX ART. 293.1 CPC, «IN OGNI MOMENTO DEL PROCEDIMENTO FINO ALL'UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI») PUÒ DISCONOSCERE, NELLA PRIMA UDIENZA O NEL TERMINE ASSEGNATOGLI DAL GIUDICE ISTRUTTORE, LE SCRITTURE CONTRO DI LUI PRODOTTE»]; 2) SE LA PARTE COMPARSA (cioè il convenuto costituito, contro cui è stata prodotta in giudizio) NON LA DISCONOSCE O NON DICHIARA DI NON CONOSCERLA NELLA PRIMA UDIENZA (- e non, perciò, nella comparsa di risposta - nel caso in cui la stessa scrittura privata è stata depositata dall'attore al momento della sua costituzione nel processo) O NELLA PRIMA RISPOSTA SUCCESSIVA ALLA PRODUZIONE (cioè nella prima difesa successiva al deposito della stessa scrittura privata dall'attore, nel caso in cui essa è stata depositata dall'attore in prima udienza, o allo scadere del termine fissato dal giudice a quo per l'appendice scritta EX ART. 183.6 - NUMERO 2 - CPC)».
Qualora il convenuto disconosca tempestivamente la scrittura privata non riconosciuta legalmente prodotta dall'attore, l'attore può rimanere inerme, nel qual caso tale documento non avrà alcuna efficacia probatoria.
Oppure EX ART. 216.1 CPC, rubricato “Istanza di verificazione”, è stabilito che, qualora intenda far riconoscere un'efficacia probatoria a tale documento, «LA PARTE CHE INTENDE VALERSI DELLA SCRITTURA (non riconosciuta legalmente) DISCONOSCIUTA DEVE CHIEDERNE LA VERIFICAZIONE (previa instaurazione di un vero e proprio giudizio incidentale all'interno del processo principale, che, appunto, ha per oggetto la verificazione della provenienza della scrittura privata da un determinato soggetto. Dunque, si tratta di un giudizio incidentale di mero accertamento di un fatto!), PROPONENDO I MEZZI DI PROVA CHE RITIENE UTILI E PRODUCENDO O INDICANDO LE SCRITTURE CHE POSSONO SERVIRE DI COMPARAZIONE [al fine di dimostrare che si tratta effettivamente della firma del convenuto. A tal proposito, comunque, EX ART. 219.1 CPC, rubricato “Redazione di scritture di comparazione”, è anche stabilito che «IL GIUDICE ISTRUTTORE PUÒ ORDINARE ALLA PARTE DI SCRIVERE SOTTO DETTATURA, ANCHE ALLA PRESENZA DEL CONSULENTE TECNICO (che, in questo caso, è il perito calligrafo, che è di supporto all'ignoranza del giudice a quo in materia)»; in particolare, EX ART. 219.2 CPC è stabilito che «SE LA PARTE INVITATA A COMPARIRE PERSONALMENTE NON SI PRESENTA O RIFIUTA DI SCRIVERE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, LA SCRITTURA SI PUÒ RITENERE RICONOSCIUTA»]».
D'altro canto, quale ipotesi eccezionale in cui è riconosciuto il diritto d'azione in relazione all'accertamento di un mero fatto, qual è la provenienza della scrittura privata da un determinato soggetto - e non, perciò, di un diritto soggettivo, quale generico oggetto di tutela del processo civile -, EX ART. 216.2 CPC è stabilito che «L'ISTANZA PER LA VERIFICAZIONE PUÒ ANCHE PROPORSI IN VIA PRINCIPALE CON CITAZIONE (costituendo, quindi, l'unico oggetto di un processo ad hoc), QUANDO LA PARTE DIMOSTRA DI AVERVI INTERESSE; MA SE IL CONVENUTO RICONOSCE LA SCRITTURA, LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELL'ATTORE».
EX ART. 220.1 CPC è stabilito che «SULL'ISTANZA DI VERIFICAZIONE PRONUNCIA SEMPRE IL COLLEGIO», il che, ormai, è l'eccezione, dato che, nella maggior parte dei casi, la causa è decisa dal giudice monocratico di Tribunale; in particolare, EX ART. 220.2 CPC è stabilito che «IL COLLEGIO, NELLA SENTENZA CHE DICHIARA LA SCRITTURA O LA SOTTOSCRIZIONE DI MANO DELLA PARTE CHE L'HA NEGATA, PUÒ CONDANNARE QUEST'ULTIMA A UNA PENA PECUNIARIA NON INFERIORE A € 2 E NON SUPERIORE A € 20 (quale valore economico evidentemente non aggiornato)».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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