Skip to content

La litispendenza in senso tecnico


Esistono due diverse accezioni di litispendenza: una in senso molto generico, come sinonimo di "pendenza della lite"; l’altra, in senso più tecnico, EX ART. 39.1 CPC, che indica il fenomeno «UNA STESSA CAUSA È PROPOSTA DAVANTI A GIUDICI DIVERSI».

DISCIPLINA GENERALE - Nello specifico, quale accezione in senso tecnico di litispendenza, EX ART. 39.1 CPC è stabilito che «SE UNA STESSA CAUSA [Per stabilire l’identità tra le due cause e, quindi, tra le due domande proposte davanti a giudici diversi, deve sussistere un’identità tra elemento soggettivo, cioè le parti processuali coinvolte, ed elemento oggettivo, cioè petitum e, eventualmente, causa petendi] È PROPOSTA DAVANTI A GIUDICI DIVERSI (perché può capitare che, di fronte al giudice adito per primo, la causa sia stata mal impostata e/o l’attore sia incorso in preclusioni), QUELLO SUCCESSIVAMENTE ADITO, IN QUALUNQUE STATO E GRADO DEL PROCESSO [Per identificare in via deduttiva quale dei due giudici è stato adito per secondo dall’attore, EX ART. 39.3 CPC è stabilito che «LA PREVENZIONE (cioè l’identificazione di quele dei due giudici è stato adito per primo) È DETERMINATA DALLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE (quale primo atto dell’attore nei confronti del convenuto, che fa iniziare il processo ordinario di cognizione) OVVERO DAL DEPOSITO DEL RICORSO (quale primo atto dell’attore nei confronti della cancelleria del giudice adito, che fa iniziare il rito speciale del lavoro. Si tratta di una novità aggiunta EX LEGGE N. 69 DEL 2009, che ha tradotto in testo normativo il pregresso orientamento della Cassazione in proposito)».
In particolare, nei processi che iniziano/s’instaurano/sono introdotti con l’atto di citazione, il rapporto processuale dell’attore s’instaura prima con la controparte convenuta in giudizio, previa apposita notificazione; e poi con il giudice a quo adito, previo apposito deposito nella cancelleria. Al contrario, nei processi che iniziano con il ricorso, il rapporto processuale dell’attore s’instaura prima, previo apposito deposito nella cancelleria, con il giudice a quo adito, che fissa l’udienza; e poi con la controparte convenuta in giudizio, previa apposita notificazione dello stesso ricorso dell’attore e del decreto del giudice a quo che ha fissato l’udienza], ANCHE D’UFFICIO [Oltre all’espressa rilevabilità d’ufficio, in seguito ad un’attenta analisi degli atti processuali (e, in particolare, dell’atto di citazione e/o del ricorso) da parte del giudice adito per secondo, è sottesa la rilevabilità della litispendenza su eccezione del convenuto di fronte al giudice adito per secondo], DICHIARA CON ORDINANZA LA LITISPENDENZA (chiude il processo davanti a lui) E DISPONE LA CANCELLAZIONE DELLA CAUSA DAL RUOLO».

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.