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Nomina del consulente tecnico del giudice a quo

Nomina del consulente tecnico del giudice a quo


In particolare, EX ART. 191.1 CPC è stabilito che «NEI CASI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 61 E SEGUENTI IL GIUDICE ISTRUTTORE, CON ORDINANZA AI SENSI DELL’ARTICOLO 183, SETTIMO COMMA, O CON ALTRA SUCCESSIVA ORDINANZA, NOMINA UN CONSULENTE, FORMULA I QUESITI (cioè le domande cui il consulente tecnico deve rispondere con la propria relazione/la propria consulenza tecnica. Questa è una novità introdotta dalla LEGGE N. 69 DEL 2009, in ricezione di una prassi presistente nei vari Tribunali italiani) E FISSA L’UDIENZA NELLA QUALE IL CONSULENTE DEVE COMPARIRE».
Quale modalità di scelta del consulente tecnico da parte del giudice a quo, che ne garantisce un’adeguata preparazione scientifica e, allo stesso tempo, una neutralità/un’imparzialità rispetto alle parti, EX ART. 61.1 CPC è stabilito che «LA SCELTA DEI CONSULENTI TECNICI DEVE ESSERE NORMALMENTE (Infatti, in ipotesi eccezionali, il consulente tecnico può anche essere scelto al di fuori di questi albi speciali) FATTA TRA LE PERSONE ISCRITTE IN ALBI SPECIALI A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE AL PRESENTE CODICE [In particolare, EX ART. 13.3 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CPC è stabilito che «DEBBONO ESSERE SEMPRE COMPRESE NELL'ALBO LE CATEGORIE: 1. MEDICO-CHIRURGICA; 2. INDUSTRIALE; 3. COMMERCIALE; 4. AGRICOLA; 5. BANCARIA; 6. ASSICURATIVA»; inoltre, EX ART. 16 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CPC sono disciplinate le domande di iscrizione da parte degli esperti di categoria nel suddetto albo. Infine, quale norma riformata dalla LEGGE N. 69 DEL 2009, EX ART. 23.1 DELLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CPC, rubricato “Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi”, è stabilito che «IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE VIGILA AFFINCHÉ, SENZA DANNO PER L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, GLI INCARICHI SIANO EQUAMENTE DISTRIBUITI TRA GLI ISCRITTI NELL’ALBO IN MODO TALE CHE A NESSUNO DEI CONSULENTI ISCRITTI POSSANO ESSERE CONFERITI INCARICHI IN MISURA SUPERIORE AL 10 PER CENTO DI QUELLI AFFIDATI DALL’UFFICIO, E GARANTISCE CHE SIA ASSICURATA L’ADEGUATA TRASPARENZA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI ANCHE A MEZZO DI STRUMENTI INFORMATICI»]», uno per ciascun Tribunale.
Nella prassi processuale, oggi, la consulenza tecnica ha un’importanza crescente, perché sono sempre più numerose le cause nelle quali sono necessarie conoscenze tecniche ignote al giudice a quo e, allo stesso tempo, le indagini/gli accertamenti/le valutazioni del consulente tecnico possono essere determinanti per l’esito del processo civile!
ESEMPIO: Ruolo determinante della consulenza tecnica riguarda l’esito di tutte le cause di responsabilità civile, quale, ad esempio, la causa inerente la responsabilità professionale del medico e/o quella inerente la responsabilità del produttore del bene di consumo! Queste sono ipotesi sempre più significative entro il contenzioso civile!
In generale, nelle ipotesi di cui all’esempio qui sopra riportato, il giudice non è obbligato a disporre la consulenza tecnica, bensì può valutare discrezionalmente la necessità o meno dell’esercizio (facoltativo) di questo potere d’ufficio, anche se vi può essere la sollecitazione di parte; tuttavia, attualmente, l’orientamento della Corte di Cassazione in proposito prevede l’obbligo del giudice a quo alla nomina del consulente tecnico, in relazione all’espletamento della prova del DNA (quale mezzo di prova relativamente recente, che dà una soglia di probabile attendibilità, molto vicina all’assoluta certezza dei suoi risultati), nell’ambito delle azioni civili di riconoscimento e/o di disconoscimento di paternità, qualora gli altri mezzi di prova - quali, ad esempio, i documenti prodotti e/o le prove testimoniali - non siano sufficienti al raggiungimento del proprio convincimento da parte dello stesso giudice a quo.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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