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Prima udienza di comparizione e trattazione della causa Ex Art. 183 CPC


L’ART. 183 CPC, composto da 10 commi, è una disciplina abbastanza complessa: mentre un tempo erano previste due udienze separate, l’una per la comparizione delle parti e l’altra per la trattazione della causa, ora le due funzioni sono state concentrate entrambe nella prima udienza.
Si procede, qui di seguito, ad una dettagliata analisi delle attività svolte dal giudice monocratico di Tribunale durante la prima udienza - che, come si è già detto, è stata fissata dall’attore nell’atto di citazione -. Questa disciplina della prima udienza è molto cambiata in questi anni perché si prevedevano anche due udienze: una solo per la comparizione delle parti, un’altra per la trattazione. Adesso il legislatore l’ha concentrata.
… Verifica preliminare della regolare instaurazione del contraddittorio … - In primo luogo, EX ART. 183.1 CPC è stabilito che «ALL'UDIENZA FISSATA PER LA PRIMA COMPARIZIONE DELLE PARTI E LA TRATTAZIONE IL GIUDICE ISTRUTTORE VERIFICA D'UFFICIO LA REGOLARITÀ DEL CONTRADDITTORIO E, QUANDO OCCORRE (cioè quando verifica la non regolarità del contradditorio, a causa di determinati vizi dello stesso), PRONUNCIA. I PROVVEDIMENTI (che prevedono determinati adempimenti) PREVISTI DALL'ARTICOLO 102, SECONDO COMMA [Quale prima manifestazione della non regolarità del contraddittorio, si ha l’ipotesi di litisconsorzio necessario pretermesso, cui consegue l’ordine del giudice a quo di integrazione del contraddittorio: EX ART. 102.1 CPC è stabilito che «SE LA DECISIONE NON PUÒ PRONUNCIARSI CHE IN CONFRONTO DI PIÙ PARTI, QUESTE DEBBONO AGIRE O ESSERE CONVENUTE NELLO STESSO PROCESSO»; di conseguenza, EX ART. 102.2 CPC è stabilito che «SE QUESTO È PROMOSSO DA ALCUNE O CONTRO ALCUNE SOLTANTO DI ESSE, IL GIUDICE ORDINA L'INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN UN TERMINE PERENTORIO DA LUI STABILITO»], DALL'ARTICOLO 164, SECONDO, TERZO E QUINTO COMMA [Quale seconda manifestazione della non regolarità del contraddittorio, si ha l’ipotesi di un vizio di nullità dell’atto di citazione, che può attenere all’in ius vocatio o all’editio actionis: si veda, a tal proposito, la disciplina della sanatoria ex tunc o della sanatoria ex nunc di tale vizio di nullità dell’atto di citazione, di cui si è da poco trattato], DALL'ARTICOLO 167, SECONDO E TERZO COMMA [Quale ulteriore manifestazione della non regolarità del contraddittorio, si ha l’ipotesi di non identificazione della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto entro comparsa di risposta, cui consegue l’ordine del giudice a quo di integrazione di tale domanda riconvenzionale; e l’ulteriore ipotesi della chiamata in causa di un terzo ad opera del convenuto entro la comparsa di risposta], DALL'ARTICOLO 182 [Quale ulteriore manifestazione della non regolarità del contraddittorio, EX ART. 182.1 CPC, rubricato “Difetto di rappresentanza o di autorizzazione”, quale verifica dell’identificazione soggettiva della domanda dell’attore, è stabilito che «IL GIUDICE ISTRUTTORE VERIFICA D’UFFICIO LA REGOLARITÀ DELLA COSTITUZIONE DELLE PARTI E, QUANDO OCCORRE, LE INVITA A COMPLETARE O A METTERE IN REGOLA GLI ATTI E I DOCUMENTI CHE RICONOSCE DIFETTOSI»; allo stesso tempo, EX ART. 182.2 CPC, quale risultato della riforma della LEGGE N. 69 DEL 2009, è stabilito che «QUANDO RILEVA UN DIFETTO DI RAPPRESENTANZA (legale EX ART. 75.2 CPC, in relazione ad un soggetto - ad esempio, interdetto - che non ha il libero esercizio dei propri diritti. Quindi, è l’ipotesi in cui non agisce nel processo il rappresentante legale), DI ASSISTENZA O DI AUTORIZZAZIONE, OVVERO UN VIZIO CHE DETERMINA LA NULLITÀ DELLA PROCURA AL DIFENSORE (In altre parole, come si è già detto, tranne i casi in cui sia egli stesso avvocato, qualunque soggetto dotato di capacità processuale deve agire in processo attraverso il proprio avvocato, rappresentante tecnico. Qui si tratta dell’ipotesi in cui la procura alle liti presenti un vizio di nullità, ad esempio, riguardo la sua modalità di conferimento: EX ART. 83.2 CPC, è stabilito che «LA PROCURA ALLE LITI PUÒ ESSERE GENERALE O SPECIALE E DEVE ESSERE CONFERITA CON ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA»; allo stesso tempo, EX ART. 83.3 CPC, è stabilito che «La PROCURA SPECIALE PUÒ ESSERE ANCHE APPOSTA IN CALCE O A MARGINE […]» degli atti introduttivi del processo), IL GIUDICE ASSEGNA ALLE PARTI UN TERMINE PERENTORIO PER LA COSTITUZIONE DELLA PERSONA ALLA QUALE SPETTA LA RAPPRESENTANZA O L’ASSISTENZA, PER IL RILASCIO DELLE NECESSARIE AUTORIZZAZIONI, OVVERO PER IL RILASCIO DELLA PROCURA ALLE LITI (Di conseguenza, qualora vi sia un soggetto che ha agito in giudizio personalmente, invece di avvalersi del difensore cui aveva l’obbligo di demandare la propria capacità processuale, cioè quando sussista una totale mancanza/inesistenza della procura alle liti, questo nuovo dettato normativo è interpretabile quale sanatoria ex tunc anche di questa totale inesistenza della procura alle liti, oltre a quella del vizio di conferimento della stessa!) O PER LA RINNOVAZIONE DELLA STESSA. L’OSSERVANZA DEL TERMINE SANA I VIZI, E GLI EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DELLA DOMANDA SI PRODUCONO FIN DAL MOMENTO DELLA PRIMA NOTIFICAZIONE (Quindi, qualora sia posto in essere in termini l’evento sanante, si tratta di una sanatoria ex tunc del vizio di nullità della procura alle liti e/o del difetto di rappresentanza)»] E DALL'ARTICOLO 291, PRIMO COMMA [Quale ultima manifestazione della non regolarità del contraddittorio, si ha l’ipotesi di vizio di nullità della notificazione dell’atto di citazione, a fronte della mancata costituzione in termini del convenuto: come si è appena visto, EX ART. 291.1 CPC è stabilito che «SE IL CONVENUTO NON SI COSTITUISCE E IL GIUDICE ISTRUTTORE RILEVA UN VIZIO CHE IMPORTI NULLITÀ NELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE, FISSA ALL'ATTORE UN TERMINE PERENTORIO PER RINNOVARLA. LA RINNOVAZIONE IMPEDISCE OGNI DECADENZA. SE IL CONVENUTO NON SI COSTITUISCE NEPPURE ALL'UDIENZA FISSATA A NORMA DEL COMMA PRECEDENTE, IL GIUDICE PROVVEDE A NORMA DELL'ARTICOLO 171 ULTIMO COMMA»]».
Di conseguenza, EX ART. 183.2 CPC è stabilito che «QUANDO PRONUNZIA I PROVVEDIMENTI DI CUI AL PRIMO COMMA, IL GIUDICE FISSA UNA NUOVA UDIENZA DI TRATTAZIONE (per le altre attività di trattazione)», al fine di dare il tempo alle parti di adempiere alle ordinanze da lui emesse in proposito e, di conseguenza, sanare i vizi di nullità dell’atto processuale e/o integrare il contraddittorio, entro il termine perentorio da lui fissato! Quindi, nel caso in cui il giudice monocratico Tribunale rilevi uno dei vizi del contraddittorio EX ART. 183.1 CPC e, di conseguenza, emani dei provvedimenti di sanatoria e/o di integrazione del contraddittorio, la prima udienza si ferma alla verifica preliminare della regolarità del contraddittorio!

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Luisa Agliassa
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