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Gli atti del giudice


Gli atti del giudice sono:


- Sentenza, è l’atto con cui il giudice adempie al dovere di decidere che gli è posto a seguito dell’esercizio dell’azione penale.
La sentenza esaurisce una fase o un grado del processo; con essa il giudice si spoglia del caso.
Deve essere sempre motivata, e cioè deve dare conto del percorso logico seguito dal giudice per giungere alla decisione, a pena di nullità relativa.

- Ordinanza, è il provvedimento con cui il giudice risolve singole questioni senza definire il procedimento.
Ad esempio l’ammissione di un mezzo di prova.
L’ordinanza deve sempre essere motivata a pena di nullità e, di regola, è revocabile dal giudice.

- Decreto, è un “ordine” dato dal giudice che deve essere motivato soltanto se la legge lo precisa espressamente.
Anche il decreto, come l’ordinanza, risolve singole questioni senza definire il procedimento.
Ad esempio il decreto che dispone il giudizio.
Un decreto può essere emesso anche dal Pubblico Ministero nei casi previsti dal codice.
Ad esempio il decreto di sequestro del corpo del reato.

L’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità è quell’obbligo che è posto al giudice di dichiarare immediatamente d’ufficio le cause di non punibilità che concernono:
- l’assenza di responsabilità dell’imputato, il fatto non sussiste;
- l’estinzione del reato, il fatto non costituisce reato;
- la mancanza di una condizione di procedibilità, il fatto non è previsto dalla legge come reato.
La declaratoria è richiesta immediatamente in ogni stato e grado del procedimento, ma immediata in senso relativo, cioè rispettando prima le esigenze probatorie che la declaratoria impone o le fasi del procedimento, ossia dopo l’esercizio dell’azione penale.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE PENALE di Stefano Civitelli
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