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L’applicazione delle misure cautelari personali


Il legislatore nel 1988 riteneva che ogni garanzia fosse assicurata dall’aver disposto che la prova si doveva formare nel dibattimento.
Di conseguenza, il contraddittorio e il diritto alla prova non erano tutelati nelle fasi anteriori.
Si riteneva che fosse sufficiente aver sancito che i provvedimenti sulla libertà personale dovevano essere decisi dal giudice su richiesta del pm; tuttavia non si attribuiva al giudice un effettivo controllo sulla richiesta del Pubblico Ministero e sugli elementi presentati da quest’ultimo.
Alla difesa non era riconosciuto il diritto alla prova; ad essa era assicurata soltanto la possibilità di presentare una richiesta di “riesame” al Tribunale della libertà.
La l. 332/95 ha ribaltato lo schema del codice del 1988; e cioè, ha dovuto accentuare l’incisività del contraddittorio sull’applicazione della misura cautelare personale; al tempo stesso, l’intervento normativo ha teso a rendere più efficace il controllo svolto dal gip.
La legge ha operato una riforma minimale, e cioè ha voluto porre singoli rimedi ad alcuni dei più vistosi squilibri che si manifestavano a sfavore della difesa dell’indagato.
Il procedimento applicativo delle misure cautelari personali avviene in due fasi.
Nella prima vi è una decisione del giudice fondata su di una richiesta che viene presentata dal Pubblico Ministero senza che sia sentita la difesa, poiché la misura deve essere eseguita “a sorpresa” per essere efficace.
Nella seconda fase vi è una qualche forma di contraddittorio perché il gip deve interrogare l’indagato ed il difensore deve essere preavvisato dell’atto e deve essere presente.
Il potere di controllo, che può essere esercitato dal giudice, è molto limitato; inoltre, all’indagato non è riconosciuto il diritto alla prova, e cioè la possibilità di far assumere prove a difesa.
Infine, il giudice decide solo su atti e documenti scritti, senza poter sentire a viva voce alcun testimone.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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