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L’estromissione del responsabile civile


Il responsabile civile può essere estromesso dal processo o su propria richiesta o su richiesta di una delle parti o su provvedimento adottato dal giudice ex officio.

A) L’estromissione a richiesta dello stesso soggetto può aver luogo quando egli sia stato citato dalla parte civile e non anche quando sia intervenuto volontariamente (art. 86 comma II).
Il responsabile civile può chiedere l’estromissione, oltre che per motivi riguardanti la legittimità sostanziale e formale della sua chiamata in giudizio, anche qualora gli elementi di prova raccolti prima che egli venisse citato possano compromettere l’esercizio del suo diritto di difesa in relazione ai possibili effetti di un giudicato penale di condanna sul giudizio civile per il risarcimento o la restituzione (art. 86 comma II).

B) L’estromissione può essere domandata dalle altre parti del processo:
- imputato, in considerazione della convenienza che egli può avere ad allontanare dal processo un soggetto chiamato in causa sul presupposto della propria colpevolezza e le cui attività, se non giustificate formalmente e sostanzialmente, potrebbero essergli d’intralcio nel regolare esercizio del diritto di difesa;
- pm, in funzione di un generale interesse nascente dalla sua natura di organo cui compete di vegliare sull’osservanza delle leggi;
- parte civile, per garanzia dell’interesse a non veder contrastare le proprie pretese da chi non abbia titolo per contrapporle una sua attività in sede processuale.
Questo sempre che pm e parte civile non ne abbiano sollecitato precedentemente la citazione.
La richiesta di estromissione, provenga dallo stesso responsabile o da un’altra delle parti, deve contenere i motivi sui quali si fonda e deve essere proposta al momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti, nell’udienza preliminare o nel dibattimento.

C) Anche ex officio il giudice può disporre l’esclusione dal processo del responsabile civile, qualora accerti che non sussistono i requisiti voluti per la citazione o per l’intervento di esso (art. 87 comma I). Tale potere è riconducibile a ragioni di pubblico interesse e, in quanto autonomo e indipendente, può esercitarsi anche quando sia stata precedentemente respinta una richiesta tendente allo stesso fine (art. 87 comma II).

Il termine ultimo per decretare l’esclusione d’ufficio coincide con l’apertura del dibattimento di primo grado; eventuali vizi potranno esser dichiarati solo nella sentenza.
Obbligatoria è l’estromissione dal processo del responsabile civile (art. 87 comma III) nel caso in cui si instauri giudizio abbreviato.
L’avvenuta estromissione del responsabile civile non impedisce che nei suoi confronti il danneggiato possa esercitare l’azione di risarcimento o di restituzione nella competente sede civile (art. 88 comma II). Tuttavia, se l’estromissione si è verificata a seguito di richiesta avanzata dalla parte civile, a questa non è più consentito esercitare l’azione avanti al giudice civile per il medesimo fatto (art. 88 comma II).

Tratto da LE PARTI EVENTUALI di Gianfranco Fettolini
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