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L'interesse a contraddire


Per evitare possibili confusioni è opportuno tenere nettamente distinti legittimazione ad agire ed interesse ad agire, non fosse altro perché nel nostro ordinamento la legittimazione straordinaria si fonda su espresse disposizioni di legge che non su una generica disposizione, quale l'art. 100 c.p.c.
La distinzione tra legittimazione e interesse ad agire è, almeno nella sua formulazione, estremamente chiara: la legitimatio ad causam attiene alla relazione del soggetto con il diritto sostanziale dedotto in giudizio, l'interesse ad agire indica una situazione di fatto in cui versa il diritto; di conseguenza è stato rilevato che "l'interesse ad agire suppone la legittimazione mentre questa non implica l'interesse".
La confusione tra interesse e legittimazione ad agire è avvenuta in particolare con riferimento quelle disposizioni che genericamente attribuiscono la legittimazione (straordinaria) ad una determinata azione a chiunque vi abbia interesse: il termine interesse non si riferisce, in tali casi, all'interesse ex art. 100 c.p.c., ma sta solo a designare che il terzo estraneo al diritto controverso potrà dedurre tale diritto in giudizio, in quanto sia titolare di un rapporto giuridicamente dipendente da quello altrui.
Il difetto di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, della sua esistenza va verificata, per motivi di economia, con riferimento al momento della decisione e non a quello della domanda.
L'art. 100 c.p.c. dispone che non solo per proporre, ma anche per contraddire una domanda, occorre avervi interesse.
Si tratta di una formulazione quantomeno inopportuna: l'dalla lettera della norma, infatti, sembrerebbe che interesse ad agire ed interesse a contraddire siano nozioni parallele che ciò è inesatto, poiché l'interesse a contraddire "sorge automaticamente per la semplice ragione che contro il convenuto è proposta una domanda che si assume infondata".

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