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Le integrazioni necessarie (cenni sull'assistenza giudiziaria ai non abbienti)


Di qui la necessità di un ripensamento che sia capace di arricchire quella concezione soprattutto con i valori dell'effettività e dell'eguaglianza sostanziale.
In questo senso sono da considerare soprattutto:
- L'esigenza che siano attuati quegli istituti volti ad assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi in giudizio.
Nel processo civile la legge generale ha continuato ad essere il r.d. 3282/23 sul gratuito patrocinio; si trattava di una legge inadeguata, soprattutto perché non prevedeva la retribuzione del difensore a spese dello Stato in caso di soccombenza e, almeno formalmente, non consentiva al non abbiente alcuna possibilità di scelta del difensore.
Recentemente la l. 134/2001 ha introdotto un sistema più adeguato di assistenza giudiziaria ai non abbienti nel processo civile, prevedendo che: condizione per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il godimento di un reddito familiare inferiore ai 18 milioni di lire; che il Consiglio dell'ordine degli avvocati ammette al patrocinio a spese dello Stato "quando le ragioni del non abbiente risultino non manifestamente infondate"; che il non abbienti ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore di sua fiducia scelto fra gli iscritti ad uno degli albi degli avvocati; che i compensi a favore del difensore sono corrisposti dallo Stato nella misura della metà dei valori medi delle tariffe professionali.
- Poiché nessun sistema di assistenza giudiziaria ai non abbienti sarà mai in grado di assicurare l'effettiva uguaglianza alle parti nel processo, direi che si va sempre più diffondendo l'opinione che al fine del funzionamento effettivo del contraddittorio durante lo svolgimento del processo è necessario attribuire poteri di iniziativa ufficiosa al giudice e puntare soprattutto sulla collaborazione del giudice con le parti.
Si e visto come la disciplina della fase preparatoria del processo ordinario di cognizione punti tutto sulla stretta collaborazione tra giudice e parti nella prima udienza di trattazione.
- L'esigenza che il principio del contraddittorio si realizzi durante tutto lo svolgimento del processo comporta due considerazioni di ampio respiro.
La prima concerne la necessità di configurare il processo come una serie di atti tra loro coordinati.
La seconda considerazione altro non è se non una applicazione della prima: allorché la legge attribuisce al giudice il potere di rilievo d'ufficio di questioni diritto o di fatto, questi, prima di porre a fondamento della decisione la questione rilevata d'ufficio, deve indicare la questione stessa alle parti dando in tal modo loro la possibilità effettiva di svolgere un contraddittorio al riguardo.
- Sempre il rispetto a livello di effettività del principio del contraddittorio durante lo svolgimento del processo impone di evitare che si formino decadenze a danno della parte che non è stata in grado di esercitare tempestivamente un potere per fatto ad essa non imputabile.
- L'ultima integrazione concerne i processi relativi a diritti indisponibili: in casi di questa specie non potendosi contare sempre sul libero scontro delle parti, occorre intervenire con altre tecniche capaci di supplire a questo difetto di dialettica; i sistemi possono essere vari e diversamente combinati tra loro e vanno dalla provocazione dell'intervento del pubblico ministero, all'attribuzione al giudice di poteri istruttori d'ufficio.

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