Il procedimento d’ingiunzione
                                    
I procedimenti monitori assolvono la funzione di evitare il costo del processo a cognizione piena quando esso non sia giustificato da una contestazione effettiva; questa funzione è realizzata per un verso consentendo che il giudice emani un provvedimento di condanna in assenza di contraddittorio e per altro verso spostando sul convenuto il giudizio sull’opportunità di determinare la instaurazione del processo a cognizione piena.
La storia, però, mostra come nell’alveo dei procedimenti monitori attualmente vigenti si debbano tenere nettamente distinti due modelli.
Il primo modello (procedimento monitorio puro) è caratterizzato dalla circostanza che la domanda è fondata su fatti meramente affermati, ma non provati in modo alcuno e che il provvedimento emanato inaudita altera parte dal giudice è sospensivamente condizionato alla mancata opposizione in termini del debitore, opposizione che, se effettuata, priva il provvedimento della possibilità di acquistare qualsiasi efficacia; all’affermazione del creditore segue, cioè, non un provvedimento vero e proprio, ma una mera speranza di provvedimento; corollari di ciò sono l’impossibilità che il provvedimento possa essere dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza dei termini per proporre opposizione o nel corso del giudizio d’opposizione e la totale assimilazione del giudizio di opposizione ad un giudizio di primo grado avente ad oggetto unicamente l’accertamento dell’esistenza o no del diritto affermato dal creditore.
Il secondo modello (procedimento monitorio documentale) è caratterizzato dalla circostanza che la domanda è fondata su fatti provati documentalmente e che il provvedimento emanato inaudita altera parte dal giudice è risolutivamente condizionato all’accoglimento dell’opposizione proposta dal debitore; all’affermazione del creditore provata documentalmente segue, cioè, un vero e proprio provvedimento che può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza dei termini per proporre opposizione o nel corso del giudizio di opposizione ed è destinato a sopravvivere in ipotesi di estinzione del giudizio di opposizione.
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Dettagli appunto:
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                                Autore:
                                Stefano Civitelli
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 - Università: Università degli Studi di Firenze
 - Facoltà: Giurisprudenza
 - Esame: Diritto processuale civile, a.a.2007/2008
 - Titolo del libro: Lezioni di diritto processuale civile
 - Autore del libro: A. Proto Pisani
 
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