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La disciplina del procedimento di rilascio delle misure cautelari


La disciplina del procedimento di rilascio delle misure cautelari prevede che:
- la domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria del giudice competente.
Il ricorso deve contenere tali requisiti di forma-contenuto:
- l’indicazione dell’ufficio giudiziario;
- l’indicazione delle parti;
- l’individuazione del diritto sostanziale a cautela del quale si chiede la misura cautelare, e l’indicazione della specie e del contenuto del provvedimento cautelare richiesto;
- l’esposizione dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio;
- l’indicazione del periculum in mora;
- l’indicazione specifica degli elementi probatori dei quali l’istante intende valersi per provare il fumus boni iuris ed periculum in mora;
- depositato il ricorso in cancelleria, al giudice si apre una alternativa: provvedere, almeno in una prima fase, in assenza di contraddittorio o provvedere solo dopo avere instaurato il contraddittorio.
La regola è che si proceda in contraddittorio; attivato il contraddittorio “il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai presupposti e ai fini del provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della domanda”.
La formula coglie al massimo della chiarezza possibile in materia tanto evanescente l’essenza della cognizione sommaria: assenza della predeterminazione legale delle forme ed i termini in punto di allegazione di domande, eccezioni e fatti che ne costituiscono il fondamento.
Assenza quindi di termini minimi a difesa e piena apertura alle prove atipiche;
- quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento, il giudice provvede con decreto motivato assunte ove occorra sommarie informazioni.
Le ipotesi in cui la realizzazione del contraddittorio nella forma anticipata potrebbe pregiudicare l’attuazione del provvedimento vanno individuate in una duplice direzione: da un lato vi sono i casi in cui l’urgenza di provvedere è tale da non consentire neppure quel minimo di dilazione necessaria alla convocazione della controparte; dall’altro lato, vi sono i casi in cui mettere sull’avviso quest’ultima significherebbe darle la possibilità di sottrarsi agli effetti del provvedimento stesso.
La garanzia del contraddittorio non è eliminata, ma si realizza in forma posticipata all’emanazione del provvedimento: ove la misura cautelare sia stata concessa con decreto in assenza di contraddittorio, il giudice “fissa, con lo stesso decreto, l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé entro un termine non superiore a 15 giorni assegnando all’istante un termine perentorio non superiore a 8 giorni per la notificazione del ricorso e del decreto”.

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