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Caratteri del processo esecutivo

Caratteri del processo esecutivo


Insomma, è vero che l'esecuzione forzata serve a realizzare il credito, ma è anche vero che nel processo esecutivo non ci si interroga sull'esistenza del dirit­to di credito che con esso si intende realizzare, ma, sussistendo i necessari pre­supposti processuali (in particolare il titolo esecutivo), si procede solo alla sua realizzazione.
Il sistema non è assurdo ed in esso vi sono ovviamente meccanismi di riequilibrio tra la realtà sostanziale e la realtà processuale.
Non è certo il titolo esecutivo che può rappresentare il punto di equilibrio esclusivo.
Invero, perfino quando il processo esecutivo è instaurato sulla base di una sentenza di condanna non vi può essere alcuna definitiva certezza sull’esistenza del credito che si vuole realizzare, perché se è vero che nella sentenza è accertata l’esistenza del credito, è anche vero che tale accertamento si riferisce al momento in cui è pronunciata la sentenza e non si può certo escludere che in un momento successivo vi sia stato l'adempimento. Per cui non è escluso che la parte condannata, se era debitrice al momento della condanna, non lo sia più al momento dell'instaurazione del processo esecutivo.
In un caso del genere l'attività esecutiva resta processualmente possibile e legittima, sussistendo il ti­tolo esècutivo, ma allo stesso tempo essa è sostanzialmente ingiusta, o meglio essa, ove arrivasse al suo esito finale, fornirebbe un prodotto ingiusto sul piano del diritto sostanziale.

CONTESTAZIONE DELL’ESISTENZA DEL DIRITTO NEL PROCESSO ESECUTIVO


Consapevole di questo problema il legislatore fornisce due rimedi, due strumenti di riequilibrio: in via preventiva l'opposizione all'ese­cuzione di cui all'art. 615 c.p.c..e in via successiva, ove non sia stato utilizzato il primo, l'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 2041 c.c.
Insomma, il processo esecutivo è un'attività di aggressione che si esplica nella sfera patrimoniale dell'obbligato in funzione della realizzazione di un cre­dito, attività che l'organo esecutivo, stimolato dall'interessato, comincia e fa pro­gredire fino al perseguimento del suo obiettivo solo in presenza delle necessarie condizioni processuali, senza nulla chiedersi intorno all'esistenza del credito.
Starà, eventualmente, a colui che subisce l'aggressione contestare l'esistenza del credito, ma per far ciò egli deve porsi su un piano diverso da quello esecuti­vo, egli deve instaurare un processo dichiarativo (in via preventiva o successiva), perchè solo questo può rispondere al suo bisogno di tutela, in quanto solo questo ha lo scopo di accertare il modo di essere degli assetti sostanziali.

Il limite fisiologico di operatività dell'esecuzione forzata


Per quanto riguarda, invece, il limite fisiologico di operatività dell'esecu­zione forzata è ovvio che, se essa si risolve in un'attività per mezzo della quale far ottenere al creditore ciò che egli deve ottenere sul piano del diritto sostanzia­le facendo a meno dell'adempimento del debitore, evidentemente la tutela ese­cutiva è naturalmente possibile solo in riferimento a rapporti obbligatori in cui il comportamento dovuto è fungibile.
In altri termini, l'esecuzione forzata è con­cepibile quando l'interesse sotteso al credito è realizzabile, non solo attraverso la prestazione dell'obbligato, ma anche attraverso l'attività di un terzo, qui ap­punto l'organo esecutivo, mentre essa non è concepibile quando, invece, la presta­zione è infungibile, ossia non è possibile fare a meno della cooperazione dell'obbligato ed il diritto si può realizzare solo attraverso tale cooperazione.
Naturalmente non vi sono problemi quando la prestazione consiste nel pa­gamento di una somma di denaro, nella consegna di una cosa mobile o nel rila­scio di un bene immobile. Ma, diverso è il discorso quando si tratta di obblighi di fare. È in questo ambito che si potranno avere rapporti obbligatori irrealizza­bili in via esecutiva, quando appunto il "fare" è infungibile, ossia il "fare" del­l’obbligato non è surrogabile da un ipotetico "fare" dell'organo esecutivo. Così si pensi alle prestazioni artistiche o all'obbligo a carattere negativo, cioè all'ob­bligo di non fare proiettato nel futuro (questo obbligo va distinto da quello che sorge dalla sua violazione che consisterà in un obbligo di disfare ciò che è stato fatto in violazione dell'obbligo di non fare. L'obbligo di disfare normalmente è fungibile).
Queste non sono situazioni nelle quali la tutela esecutiva possa intervenire ed anzi in concreto l'interessato, il creditore insoddisfatto, avrà il più delle volte come unica via utile da percorrere quella di esperire l'azione risarcitoria.

Tratto da PROCEDURA CIVILE di Beatrice Cruccolini
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