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Le notificazioni: gli organi e le forme


Il mezzo attraverso il quale si mira a portare a conoscenza determinati atti a soggetti diversi da quelli che li hanno posti in essere è la notificazione.

L'operazione è condotta nel rispetto di due esigenze: imprimere velocità ai modi mediante i quali si attua la notificazione; elaborare forme di notificazione il cui rispetto avvicini il più possibile la conoscenza legale a quella effettiva.

Il compito di eseguire le notificazioni è affidato all'ufficiale giudiziario, il quale deve stendere una relazione, il cui contenuto è analiticamente descritto dall'art. 168.

Anche la polizia giudiziaria può acquisire la veste di organo delle notificazioni. Ciò avviene nel corso delle indagini preliminari, in cui il pm, oltre che dell'ufficiale giudiziario, può avvalersi della polizia giudiziaria, ma nei soli casi di atti d'indagine o provvedimenti che la stessa è delegata a compiere o tenuta ad eseguire (art. 151 c. I).

Pure la polizia penitenziaria può fungere da organo della notificazione, e ciò accade nei procedimenti con detenuti e in quelli davanti al  tribunale della libertà (art. 148 c. II).

Oggetto della notificazione è l'atto per intero, a meno che la legge non ne consenta la notifica per estratto (ad es artt. 149 comma V, 397 comma IV, 520).

In sostituzione della notificazione nella sua forma tipica, il sistema consente, ove si verifichino determinate condizioni, il ricorso a forme equipollenti, quali: a) la consegna della copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria (o della segreteria); b) la lettura dei provvedimenti alle persone presenti nonché gli avvisi che sono dati dal giudice (o dal pm) verbalmente agli interessati in loro presenza. Le due forme sostitutive sono disciplinate dall'art. 148, e ad esso si rimanda per le caratteristiche di perfezionamento.

Al risultato di imprimere maggior speditezza al procedimento diretto a portare a conoscenza di una persona un determinato atto che la riguarda mirano le notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo: se ne occupa l'art. 149, il quale dispone che la notificazione venga eseguita, per estratto, mediante telegramma solo quando non sia possibile procedere a mezzo di telefono, e specifica  che il ricorso a tali forme è limitato ai casi urgenti e alla condizione che si tratti di avvisare o convocare persone diverse dall'imputato.

L'art. 149 comma IV prevede che la comunicazione telefonica ha calore di notificazione sempre che dalla stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma.

Sempre mirate al risultato della maggiore semplificazione delle forme appaiono dettate: a) la norma che, per le notificazioni a persone diverse dall'imputato, fa salva la possibilità di impiegare mezzi tecnici innominati che garantiscano la conoscenza dell'atto (art. 150); la norma che, per le notificazioni richieste dalle parti private, consente che esse siano sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 152); c) la norma che, per le notificazioni e le comunicazioni al pm, indica il modo della consegna di copia dell'atto nella segreteria (art. 153); d) la norma che, in via generale, prevede che le notificazioni possano essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali (art. 170).

Particolari forme di semplificazione ha, infine, ravvisato la giurisprudenza nell'uso del telefax o del telefono cellulare.


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