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Il rapporto tra il decreto legislativo e la legge di delegazione


Va ora conclusivamente ribadito che la conformità del decreto legislativo alla legge di delegazione, essendo prescritta dall’art. 76 cost., è condizione di validità del decreto stesso.
Ciò non soltanto per il rispetto dei limiti che l’art. 76 cost. prescrive a carico della legge di delegazione, ma, come si è già detto, anche per gli altri che, indipendentemente dalla norma costituzionale, il delegante abbia stabiliti.
Questa conclusione discende pianamente dal rilievo che la legge di delegazione costituisce la fonte del potere delegato, il cui ambito è da essa definito (sia attraverso i limiti indicati dall’art. 76 cost. sia attraverso quelli detti ulteriori).
La circostanza che il decreto legislativo abbia valore di legge, non solo gli consente di abrogare e modificare leggi precedenti, ma anche disposizioni della stessa legge di delegazione diverse da quelle che definiscono l’ambito della delegazione stessa.
E ancora, essendo il decreto legislativo pariordinato alla legge, esso può ben derogare (naturalmente nell’ambito della delegazione) alle stesse prescrizioni procedimentali e sostanziali della l. 400/88.

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