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La denuncia di danno temuto ex art. 1172 c.c.


L’art. 1172 c.c. dispone che “il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa che sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo”.
La situazione cautelata è ancora una volta la proprietà e il possesso; tipico è il periculum in mora che deve consistere nel pericolo di un danno, qualificato come “grave e prossimo”, che può derivare al bene oggetto di proprietà o di possesso da un edificio, albero o altra cosa.
La particolarità della norma in esame è costituita dal fatto che è uno dei pochi esempi del nostro ordinamento in cui si mira a sanzionare non un illecito di danno, ma un illecito di pericolo: la misura cautelare mira ad eliminare una situazione di pericolo che ancora non ha prodotto alcun danno.
Contrariamente a quanto detto per il provvedimento di denuncia di nuova opera, qui il contenuto del provvedimento che il giudice andrà ad emettere, ove rilevi la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, è atipico: trattandosi di rimuovere un pericolo, il legislatore non ha ritenuto opportuno tipicizzare il rimedio, ma ha inteso individuarne il contenuto in funzione dello scopo di ovviare alla situazione di pericolo denunciata dall’istante.
Pertanto, spetterà al giudice determinare in concreto quale sia la misura cautelare più opportuna.
La misura cautelare in esame è predisposta per neutralizzare non tanto un pericolo da infruttuosità pratica del provvedimento principale, ma soprattutto e in primo luogo un pericolo da tardività della sentenza.
A questo proposito va comunque ricordato che non deve trattarsi necessariamente di un pregiudizio irreparabile.
Mentre per la denuncia di nuova opera si è parlato di anticipazione solo parziale del provvedimento principale, nella denuncia di danno temuto l’anticipazione può essere completa e ciò in quanto, presupponendo che nessun danno si sia ancora verificato, il provvedimento cautelare contenente l’ordine di fare è idoneo a tutelare pienamente il titolare del diritto.
A questo punto sorge un problema di ordine generale: in presenza di provvedimenti sommari cautelari a contenuto totalmente anticipatorio la cui attuazione si esaurisce in un atto, la misura cautelare sembra esaurire il bisogno di tutela giurisdizionale e privare di contenuto la successiva fase a cognizione piena.

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