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Caratteristiche della commisurazione della pena


La comminatoria della pena edittale si pone in un piano astratto, che prescinde cioè dalla realizzazione in concreto di un certo fatto storico da parte di un soggetto determinato.
Il passaggio dal piano astratto a quello concreto della pena inflitta (o irrogata) al reo non avviene in modo automatico, ma attraverso una complessa operazione valutativa che il giudice di cognizione compie nel provvedimento di condanna => c.d. commisurazione della pena.
Infine, dopo l’irrogazione della pena con la condanna, si apre la 3° e ultima fase della vicenda punitiva, cioè quella dell’esecuzione della pena. Competente all’applicazione degli istituti sanzionatori della fase esecutiva è la magistratura di sorveglianza.
Si distingue:

_ commisurazione c.d. in senso stretto => concerne la qualificazione della pena all’interno dei limiti edittali: essendo di regola la pena comminata dalla legge entro un minimo e un massimo, è ovvio chela condanna del giudice presuppone necessariamente la determinazione dell’ammontare della pena inflitta entro la c.d. cornice edittale. La commisurazione c.d. in senso stretto concerne anche la preliminare scelta tra irrogazione della pena detentiva o della pena pecuniaria limitatamente ai casi di comminatoria alternativa.

_ commisurazione c.d. in senso ampio => riguarda tutte le operazioni ulteriori di determinazione della pena.
1_Una volta individuata la pena entro la cornice edittale (c.d. pena base), l’eventuale presenza di circostanza potrà impegnare il giudice di cognizione in successive operazioni consistenti:
sia nell’individuazione della misura degli aumenti o diminuzioni di pena, che di regola sono anch’essi previsti entro limiti edittali;
sia nell’accertamento di eventuali circostanze indeterminate: es. le attenuanti generiche;
sia nel giudizio di comparazione tra circostanze nel caso di concorso eterogeneo.

2_ Sotto il concetto di commisurazione c.d. in senso ampio vanno considerate tutte le operazioni che tanto il giudice di cognizione quanto quello di sorveglianza compiono per decidere sulla eventuale applicazione di istituti alternativi alla pena edittale e in particolare detentiva, sempre che ne sussistano i presupposti.

Poteri di commisurazione del giudice

c.d. discrezionalità del giudice penale. La commisurazione sia in senso stretto che in senso ampio implica il compimento di operazioni a carattere valutativo da parte del giudice. Si tratta di una discrezionalità vincolata. Anche se non automatica la decisione del giudice deve cmq ispirarsi a criteri di giudizio stabiliti dal legislatore. Infatti la discrezionalità della commisurazione della pena è voluta dal legislatore in quanto necessaria per concretizzare la comminatoria edittale della pena, nel modo + adeguato possibile alla caratteristiche concrete del fatto storico; inoltre, è una discrezionalità che il legislatore non subisce ma cerca di controllare e vincolare attraverso la predisposizioni di criteri per il suo esercizio conforme allo scopo della commisurazione.

I criteri di commisurazione: gravità del reato e capacità a delinquere (art. 133 c.p.)

La commisurazione in senso stretto

La commisurazione in senso stretto, cioè la quantificazione della pena base costituisce il 1° ed indefettibile momento di esercizio del potere discrezionale.
La pena viene comminata dal legislatore entro i limiti edittali e non in misura fissa per consentire al giudice di adeguarla alle peculiari caratteristiche del caso concreto, che sono diverse da caso a caso.
Adeguare la pena al caso concreto significa tenere conto di elementi fattuali diversi ed ulteriori rispetto a quelli essenziali indicati dal legislatore nella fattispecie incriminatrice, ma nondimeno capaci di condizionare la quantificazione della pena. Tali elementi fattuali sono diversi ed ulteriore rispetto a quelli essenziali proprio perché il legislatore non ha potuto prevederli nella fattispecie incriminatrice per l’ovvia impossibilità di moltiplicare all’infinito le fattispecie criminose inseguendo la multiforme realtà.
Il legislatore ha conferito al giudice il compito di individuare gli elementi in concreto “significativi”, diversi ed ulteriore rispetto a quelli essenziali, dalla presenza dei quali far dipendere la determinazione della pena entro la cornice edittale.

Imp. => potere discrezionale di commisurazione in senso stretto significa, dunque, individuazione da parte del giudice degli elementi concreti “significativi” e loro valutazione complessiva espressa in termini quantitativi attraverso la misura della pena base.

Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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