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Definizione di circostanze oggettive e circostanze soggettive


art. 70: “sono circostanze oggettive quelle che concernono la natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo e ogni altra modalità d’azione, gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell’offeso”. “Sono circostanze soggettive quelle che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni e le qualità personali del colpevole, ovvero che sono inerenti alla persona del colpevole” con l’ulteriore precisazione che le circostanze inerenti alla persona del colpevole sono quelle che “riguardano la imputabilità e la recidiva”.
L’art. 70 oggi ridotto a dichiarare legislativamente che le situazioni di aggravamento o diminuzione delle pena collegate alla imputabilità e la recidiva hanno natura giuridica di circostanze e sono pertanto assoggettate alla disciplina prevista per queste ultime. 
Imputabilità. Per quanto concerne le circostanze che la riguardano, vengono in considerazione tutte le diminuzioni di pena conseguenti alla capacità di intendere e di volere che sia “grandemente scemata” a causa di vizio parziale di mente o cronica intossicazione da alcool o stupefacenti, di ubriachezza o assunzione di stupefacenti accidentali, di sordomutismo, minore età; e gli aumenti di pena conseguenti alla ubriachezza preordinata e a quella abituale.
Recidiva. Si ha quando il reato viene commesso da chi è già stato condannato per un precedente reato con sentenza passata in giudicato (art. 99). Esistono poi ulteriori ipotesi di recidiva aggravata, speciali rispetto a questa fattispecie base e comportanti degli aumenti più elevati di pena.
Il reato commesso dal recidivo, sotto il profilo oggettivo, presenta la stessa gravità di quello commesso dal delinquente primario. Ma l’esistenza di una precedente condanna rivela nel colpevole una sua particolare insensibilità all’efficacia motivante del diritto, visto e considerato che neppure l’esperienza vissuta della pena inflitta è stata in grado di trattenerlo dal nuovo reato: la recidiva può ben essere assunta da situazione indiziante una maggiore colpevolezza del reo.
Così come può assumere il significato di una più alta capacità criminale del soggetto che, proprio in quanto meno facilmente motivabile dal diritto, ha una maggiore probabilità di ricadere nel delitto.
Sia quelle concernenti l’imputabilità sia la recidiva sono circostanze in senso proprio, assoggettate alla disciplina generale per esse stabilita.


Tratto da DIRITTO PENALE di Beatrice Cruccolini
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